Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e La Punto d’Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus - 29 settembre 2026

September 29, 2026

TRIBUNALE DI ROVERETO

 

Identificativo della convenzione: 17730434

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

PREMESSO

che a norma dell’art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta la delega di cui in premessa,

e

La PUNTO D’APPRODO società cooperativa sociale onlus, cod. fiscale 01447890227 – P.IVA 01447890227, nel seguito indicata come Cooperativa, nella persona della Presidente dott.sa LUISA SARTORI, domiciliata per la carica in ROVERETO (TN), via VALBUSA GRANDE, 48, autorizzata da deliberazione del Consiglio di Amministrazione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

La Cooperativa consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Cooperativa specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • piccole manutenzioni ordinarie degli immobili (es. tinteggiatura uffici, piccoli lavori di falegnameria)
  • manutenzione del verde e cura delle aree esterne, dei cortili o delle pertinenze della cooperativa (es. tinteggiature ringhiere, taglio verde);
  • facchinaggio e logistica (es. carico scarico merci, gestione magazzino per riordino e accessi al CRM)

Tutte le attività sopra elencate si svolgeranno sotto la costante vigilanza del tutor aziendale e in modalità tali da garantire l'assoluto rispetto della riservatezza, dell'anonimato e della sicurezza delle ospiti e dei minori accolti nelle strutture della Cooperativa, evitando qualsiasi forma di interazione o contatto ad esse collegate.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

La Cooperativa che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico della Cooperativa ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Cooperativa.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data della firma.

Rovereto lì, 29 settembre 2026

LA PRESIDENTE della Coop. Sociale PUNTO D’APPRODO scs
dott.ssa Luisa Sartori

Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
dott. Giulio Adilardi

ALLEGATO:

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

Le attività dell’art. 1 della presente convenzione saranno svolte presso le seguenti sedi operative della Cooperativa a Rovereto in:

  • via Valbusa Grande, 48
  • via Valbusa Grande, 12
  • viale Schio 3
  • via Benacense II 79/E

Giorni e orari: possibilità dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17