Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e il il Comune di Trambileno - 24 settembre 2026
September 24, 2026
TRIBUNALE DI ROVERETO
Identificativo della convenzione: 17729738
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta la delega di cui in premessa,
E
Il Comune di Trambileno (TN), C.F. 00270830227 - P. IVA n. 00270830227 nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco Maurizio Patoner, domiciliato per la carica in frazione Moscheri, 8 – 38068 Trambileno, autorizzato da deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, dd.30/07/2026 si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
Il Comune consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro a favore portatore di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti e extracomunitari;
- prestazioni di lavoro a tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- prestazioni di lavoro di manutenzione e decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, parchi;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità del condannato
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Sindaco del Comune di Trambileno
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del Comune ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data della firma.
Rovereto lì, 24 settembre 2026
IL SINDACO del COMUNE di Trambileno
Maurizio Patoner
Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
Giulio Adilardi
ALLEGATO:
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Sede comunale presso la Frazione Moscheri, n.8 - 38068 Trambileno (TN) e territorio comunale