Convenzione tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia - 28 settembre 2026

September 28, 2026

 

CONVENZIONE
TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

E

E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA
 

PER L’UTILIZZO DI UNA CUCINA DA CAMPO DA ALLESTIRE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI LIVORNO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, con sede in Roma, Largo Luigi Daga, 2, C.F. 80252050580 - di seguito ‘Amministrazione’- nella persona del legale rappresentante, Dott.ssa Rosella Santoro,

E

l’Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, con sede in Firenze, in Via dello Steccuto 38 - di seguito ‘Organizzazione’- nella persona del legale rappresentante, Dott. Domenico Giani;

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”;
CONSIDERATO che in data 15 luglio 2026 il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha consegnato in via provvisoria alla Direzione della Casa Circondariale di Livorno il Padiglione “D”, che sarà ultimato e consegnato definitivamente, presumibilmente, entro il 30 settembre p.v., termine entro il quale dovrà essere allestita una cucina da campo per la somministrazione del vitto ai soggetti ivi detenuti attesa l’intervenuta indisponibilità della cucina dell’Istituto;
RITENUTO doversi adottare tempestivamente soluzioni idonee e adeguate a garantire la fruizione del vitto alla popolazione detenuta al fine di scongiurare il rischio di soluzione di continuità nell’erogazione del servizio di somministrazione pasti;
CONSIDERATO che, con scambio di corrispondenza tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile (rispettivamente, m_dg.GDAP n. 395469.U del 3 settembre 2026 e DPC-DPC_Generale-P-CD n. 40641 dell’8 settembre 2026) è emerso che la soluzione richiesta dall’Amministrazione era nella pronta disponibilità dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”;
VISTA la nota prot. n. 400756.U dell’8 settembre 2026 con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha richiesto all’Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia” la disponibilità alla concessione a noleggio della predetta cucina da campo per un periodo di 18 (diciotto) mesi, con relativa richiesta di quantificazione economica per l’utilizzo temporaneo del bene;
VISTA la nota assunta a prot. 23/AEM-2026 CONFED del 17 settembre 2026 con cui l’Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia” ha confermato la disponibilità alla concessione a noleggio della già menzionata cucina da campo per il periodo di 18 (diciotto) mesi, richiedendo solo un rimborso spese pari ad € 81.000,00 (euro ottantunomila/00), oltre Iva;
RITENUTO che la richiesta formulata ad altra organizzazione di volontariato potenzialmente in grado di fornire una cucina in possesso delle caratteristiche tecniche richieste per l’installazione presso la Casa Circondariale di Livorno non ha avuto riscontro e che inoltre il ricorso al libero mercato sarebbe risultato verosimilmente più oneroso comportando la corresponsione di un corrispettivo economico e non di un mero rimborso all’operatore economico affidatario del servizio;
RICHIAMATO l’articolo 56, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in base al quale “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
RILEVATO che il medesimo articolo, al comma 2, prevede che “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.”
RAVVISATA la necessità di disporre del servizio in oggetto, di interesse generale, in quanto finalizzato a garantire il funzionamento di una struttura detentiva posta a tutela della sicurezza della collettività;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

Articolo 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione le Parti definiscono le modalità di affidamento del noleggio, della durata di 18 (diciotto) mesi, di una cucina da campo in grado di garantire una capacità produttiva fino a 1.000 (mille) pasti all’ora da allestire presso la Casa Circondariale di Livorno in favore della popolazione detenuta.

Articolo 3

(Obblighi delle Parti)

Per il noleggio della suddetta cucina il l’Amministrazione si impegna ad effettuare il pagamento della somma indicata in premessa secondo le modalità e tempi indicati nei successivi articoli, ad utilizzare il bene secondo diligenza nella custodia, secondo le applicazioni ordinarie, la sua natura e le istruzioni del noleggiante. L’Amministrazione si obbliga a non apportare modifiche strutturali o tecniche al bene senza autorizzazione, a non impiegare il bene per scopi estranei alla destinazione d’uso o a cederne l'utilizzo a terzi non autorizzati. Alla scadenza della convenzione, si impegna a restituire il bene nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale logorio.

L'Organizzazione, con la firma della presente convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e di possedere adeguata attitudine in riferimento alla propria struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.

L’Organizzazione Misericordie provvederà ad assicurare il trasporto e lo scarico dei moduli dal proprio polo logistico alla Casa Circondariale di Livorno, l'eventuale supporto tecnico alle operazioni di installazione, che saranno eseguite da un'azienda specializzata e certificata individuata dall'Amministrazione, le attività di informazione del personale incaricato dell'utilizzo delle apparecchiature e delle attrezzature presenti nel complesso cucina e la disponibilità della struttura e delle relative attrezzature per l'intera durata della convenzione.

L’Organizzazione Misericordie si impegna, inoltre, a ricevere il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità disciplinate dal successivo art. 7 e a riprendere in consegna il bene al termine del periodo convenuto.

Restano a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri connessi all'installazione e all'esercizio della struttura, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione delle aree di posizionamento, gli allacciamenti alle reti tecnologiche, le opere accessorie eventualmente necessarie, i costi delle utenze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie derivanti dall'utilizzo della struttura, le verifiche e certificazioni eventualmente richieste dagli enti competenti, nonché ogni altro onere necessario al funzionamento della cucina durante il periodo di utilizzo.

Articolo 4

(Modalità di espletamento)

 

L'attività sarà espletata dall'Organizzazione solamente tramite volontari che saranno in numero pari a 7 unità. L’Organizzazione si impegna ad utilizzare esclusivamente i volontari i cui nominativi verranno formalmente comunicati all’Amministrazione e si impegna a comunicare eventuali sostituzioni dei volontari. Tali volontari dovranno essere in possesso delle capacità tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività. L’Organizzazione dovrà adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l’incolumità del personale addetto, manlevando l’Amministrazione da ogni conseguenza L’Organizzazione si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità ed a dare immediata comunicazione all’Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il coordinamento dei volontari è competenza e responsabilità esclusiva dell’Organizzazione che è tenuta a nominare un Coordinatore e a comunicarne il nominativo all’Amministrazione prima dell'inizio dell'attività. L’Organizzazione, in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l’incolumità del personale addetto, tenendo sollevata l’Amministrazione

da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento al disposto dell’Art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 106/2009 (comma 12 – bis).

L’Organizzazione provvederà a garantire la copertura assicurativa di ciascun volontario impegnato nell’attività richiesta e garantisce che i volontari, prima dell’inizio dell’attività, siano coperti da Assicurazione per Infortuni e Malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e da Assicurazione per Responsabilità civile verso terzi.

L’Amministrazione provvederà a verificare le prestazioni svolte dall’Organizzazione e la loro qualità nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

Articolo 5

(Quantificazione degli oneri a carico dell’Amministrazione)

 

Per l’attuazione della presente Convenzione l’onere finanziario a carico dell’Amministrazione è determinato in € 81.000,00 (euro ottantunomila/00), oltre Iva, da corrispondersi, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, per l’utilizzo della cucina da campo da allestire presso la Casa Circondariale di Livorno in favore della popolazione detenuta.

Il rimborso comprende esclusivamente la messa a disposizione della cucina da campo e del modulo celle frigorifere per l'intera durata della convenzione, l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti in essa installati, le attività di trasporto e scarico presso la Casa Circondariale di Livorno, il supporto tecnico alle operazioni di installazione e le attività di informazione e formazione del personale incaricato dell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature fornite.

Tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cucina da campo e delle relative attrezzature siano a carico dell'Amministrazione utilizzatrice per l'intera durata della convenzione.

 

Articolo 6

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

L’Organizzazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 Novembre 2014 (obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall’art. 25, co. 5, della Legge n. 133/1999 anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro). L’inadempienza dell’obbligo di tracciabilità comporterà la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

 

Articolo 7

(Modalità di erogazione)

 

L’Amministrazione provvede all’erogazione dell’importo di cui al precedente articolo 5 a seguito della registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte degli organi di controllo. Il contributo viene versato in rate trimestrali.

 

Articolo 8

(Durata della Convenzione)

La presente convenzione ha durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di stipula.

La disponibilità della cucina da campo, oggetto del presente atto, potrà essere eventualmente prorogata, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, previo accordo tra le parti.

 

Articolo 9

(Risoluzione)

L’Amministrazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previo avviso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione stessa fino al ricevimento dell’avviso.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell’Organizzazione.

L’Organizzazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell’Amministrazione di impegni previsti nei precedenti articoli.

 

Articolo 10

(Disciplina delle controversie)

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, del D.Lgs. 104/2010.

Articolo 11

(Controlli)

La presente Convenzione è sottoposta all’esame dei competenti organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 12

(Rinvio)

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Amministrazione ed Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Roma, 28 settembre 2026

 

Per l’Amministrazione
Rosella Santoro
(Direttore generale della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e
degli interventi in materia di edilizia penitenziaria)

 

Per l’Organizzazione
Domenico Giani
(legale rappresentante)