Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Fondazione Le Stelle di Marisa Ets per la prevenzione, educazione e formazione finalizzate a contrastare modelli di mascolinità stereotipati e ricostruire modelli nonviolenti - 4 marzo 2025
March 4, 2025
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, con sede in Via Damiano Chiesa n. 24, 00136 Roma, C.F. 97113870584, in persona del Capo Dipartimento, Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, “DGMC”);
E
La Fondazione Le Stelle di Marisa ETS, con sede legale in VIA Pompeo Magno n. 1, 00192 Roma, C.F. 97958150159, in persona del Presidente, Daniela Ferolla, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, “Fondazione”);
VISTO
- l’art. 27 della Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
- il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il Decreto Legislativo 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88; che orienta le decisioni della Autorità Giudiziaria minorile ai principi dell’adeguatezza della risposta sanzionatoria alla personalità in fase evolutiva, della minima offensività delle azioni processuali, del residuale ricorso alle misure restrittive della libertà, privilegiando l’applicazione delle misure di comunità e della messa alla prova;
- la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- la Legge 354/75 e il Decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” che disciplina l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità nei confronti dei condannati minorenni, favorendo percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonché la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;
- il D.M. del 27 luglio 2023 “Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”;
- la Legge n. 159 del 13 novembre 2023 recante: “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché' per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 c. 4 in cui si “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi decreti attuativi. la Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
- il documento “Linee di indirizzo in materia di volontariato, partecipazione sociale ed esecuzione penale” approvate il 10 marzo 1994 della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del Ministero della Giustizia per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali e il volontariato, che evidenzia l'importanza del ruolo del volontariato nelle attività di prevenzione generale e nell'ambito degli interventi finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti entrati nel circuito penale;
- la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” ONU, New York 29 novembre 1985 – Regole di Pechino;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015).
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore ad una famiglia»;
- la Legge 7 luglio 2016, n. 122, artt. 11 e seguenti recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2015-2016”;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2020, n. 71 recante “Regolamento per l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie”
PREMESSO CHE
- Il DGMC nell’ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:
- esercita le funzioni e i compiti inerenti all’esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile in materia penale e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna ed alla messa alla prova degli adulti;
- è deputato alla tutela, di minori e giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale;
- attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;
- assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni – e i Servizi Minorili dipendenti;
- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all’inclusione sociale;
- promuove interventi di prevenzione della devianza; rapporti, consulenze e convenzioni con gli enti locali per l’attività trattamentale; promozione della giustizia riparativa e della mediazione.
- Il DGMC in qualità di Autorità Centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori, della prevenzione e del contrasto alla devianza minorile, della prevenzione e del contrasto ai reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, al terrorismo, all’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, alla pedofilia e alla pedopornografia;
- Il DCMC attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, anche con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e dei giovani adulti;
- Il DGMC, attraverso la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riaparativa (DGGMR):
- provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto;
- persegue la qualità delle azioni trattamentali rivolte ai minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia, con particolare riferimento alle azioni dirette a promuovere la cultura della legalità;
- si prefigge la finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di sensibilizzazione in favore degli adolescenti, interessando la comunità locale sulle problematiche del disagio e della devianza minorile e sul reperimento di opportunità concrete per la prevenzione e il reinserimento nel contesto sociale dei minorenni e dei giovani dell'area penale;
- La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro a favore degli orfani speciali ovvero vittime a seguito di crimini domestici e violenza di genere;
- La Fondazione realizza i propri obiettivi attraverso l’ausilio di professionisti che assicurano le seguenti attività
- Sostegno psicologico ai figli di uxoricidio;
- Sostegno economico alle famiglie che accoglieranno gli orfani speciali;
- Fornitura di servizi di varia natura;
- Supporto legale, esercitato tramite professionisti abilitati dalla legge.
- La Fondazione, in particolare, assiste gli orfani speciali nelle seguenti quattro principali aree di intervento: psicologica, normativa, economica e legale, senza operare, a livello centrale, direttamente a contatto con i minori. L’ente è infatti strutturato in modo che, dietro sollecitazione circa casi specifici, vengano individuati e reclutati dalla Consulente Scientifica i professionisti a livello locale idonei a supportare il minore nelle sue esigenze (psicologiche, economiche e legali);
- la Fondazione si propone di influenzare il panorama normativo analizzando le attuali criticità che riguardano il settore degli orfani speciali, relativamente a quattro punti fondamentali determinati la differenza nella loro gestione:
- vuole facilitare l’accesso ai Fondi strutturali per il supporto degli orfani speciali.
Questo rappresenta un passo cruciale per garantire risorse adeguate e sostenere il lavoro di chi è in prima linea, esistendo un problema di pubblicità dei fondi e dei bandi sociali messi a disposizione dagli Enti pubblici a favore degli affidatari degli orfani c.d. “speciali”, per cui va studiata una messa a sistema organica e strutturata delle informazioni sulle risorse a disposizione. - ritiene necessaria la creazione di una Banca dati che permetta di monitorare e tracciare il fenomeno degli orfani speciali a livello nazionale. Avere accesso a dati precisi e aggiornati è essenziale per comprendere meglio le dinamiche e per orientare le politiche e gli interventi in modo efficace.
- Auspica la definizione di un Modello unico operativo di presa in carico, il quale potrebbe ispirarsi a quanto già avviene con il Codice Rosso, utilizzato nei casi di violenza di genere, e mira a garantire un approccio standardizzato e di qualità nella gestione dei casi;
- intende promuovere interventi normativi correttivi e/o integrativi che comprendano emendamenti e integrazioni alle Leggi n. 4 del 2018 e n. 122 del 2016. Questi aggiornamenti sono fondamentali per migliorare l’efficacia delle normative esistenti, che sono una buona base di partenza ma che, con il tempo, hanno evidenziato necessità di un’ulteriore messa a punto.
- vuole facilitare l’accesso ai Fondi strutturali per il supporto degli orfani speciali.
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Art. 2
(Oggetto)
Con il presente Protocollo di Intesa le Parti, in base alle proprie competenze, facoltà e prerogative, intendono promuovere iniziative congiunte, al fine di individuare strumenti e progettualità volti al conseguimento di obiettivi comuni in tema di sensibilizzazione, revenzione, educazione e formazione finalizzate a favorire la destrutturazione dei modelli di mascolinità stereotipati appresi e ricostruire modelli positivi e nonviolenti.
Le Parti intendono altresì instaurare una collaborazione orientata a favorire il miglior approccio gestionale dei casi che saranno seguiti dalla Fondazione, avuto particolare riguardo, successivamente ad un assessment valutativo, all’assistenza di tipo psicologico,
legale ed economico che la stessa assicurerà:
- agli orfani speciali, per affrontare efficacemente gli effetti post traumatici dell’evento che incidono sensibilmente sulla loro condizione di disagio, di fragilità e di vulnerabilità;
- alle famiglie affidatarie o ai tutori legali/curatori speciali, affinché evitino condotte che, involontariamente, possano aumentare il grado di sofferenza dei giovani;
- agli orfani speciali e alle famiglie affidatarie/tutori legali/curatori speciali, attraverso supporti di natura economica per sostegno a necessità di natura primaria, sanitaria, educativa, scolastica, formativa;
- agli orfani speciali e alle famiglie affidatarie/tutori legali/curatori speciali per supporti di natura legale processuale.
Art. 3
(Impegno delle Parti)
Il DGMC e la Fondazione tramite i propri volontari e professionisti, con il presente Protocollo d’Intesa, si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione per il perseguimento comune degli obiettivi di cui all’art 2 del presente Protocollo.
In particolare:
Il DGMC attraverso la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile – Ufficio I, si impegna a:
- diffondere alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile e ai servizi Minorili copia del presente Protocollo d’Intesa;
- divulgare il presente protocollo d’Intesa ai Tribunali per i minorenni e alle Procure presso i Tribunali per i minorenni che, nell’ambito delle competenze civili per la protezione del minore in situazioni di potenziale pregiudizio o abbandono, potranno individuare i casi di orfani speciali da segnalare alla Fondazione per i servizi che la stessa fornisce.
la Fondazione si impegna a:
- dare ampia diffusione e attuazione al presente Protocollo d'Intesa attivando le proprie reti;
- rendere disponibili i propri volontari e professionisti nella ideazione e conduzione di percorsi educativi congruenti con le finalità del Protocollo;
- Coinvolgere i Servizi Minorili della Giustizia, di concerto con il DGMC, in specifiche iniziative promosse per gli scopi propri della Fondazione.
- effettuare la valutazione diagnostica dei bisogni multidimensionali per orfani speciali minorenni (che includono, ad esempio: psicomotricità, arteterapia, musico-terapia, pet therapy, ortoterapia o outdoor education, etc..) e un piano integrato di cura e assistenza individualizzato, considerando l'età di sviluppo del minore e l'unicità di ogni caso;
- individuare specialisti legali per orfani speciali minorenni nel luogo in cui abiti il minore o in territorio limitrofo;
- supportare con professionisti specializzati nel settore della pedagogia anche relativamente al doposcuola per orfani speciali con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento);
- valutare, qualora necessario e qualora le famiglie di orfani speciali minorenni non riuscissero a sopperire alle esigenze specifiche del minore, un supporto economico (per attività sportive e musicali, acquistando le relative attrezzature, gite scolastiche, beni di prima necessità, libri scolastici, supporti tecnologici ordinari e, per problematiche di DSA, vacanze anche familiari, spese sanitarie e specialistiche, pagamento di mediatori culturali per minori stranieri);
- valutare supporto educativo e formativo in ambito scolastico ed universitario per gli orfani speciali minorenni (anche con supporto per DSA e BES: tutor specializzati per studenti con difficoltà di apprendimento; ripetizioni e corsi extracurriculari: corsi di lingua, ECDL/ICT, sostegno didattico personalizzato.);
- favorire l’orientamento universitario e l’avviamento professionale degli orfani speciali maggiorenni promuovendo la loro autonomia, il loro sviluppo completo e un futuro inclusivo e di “pari opportunità”. Tale supporto include anche l’aiuto economico per corsi specifici per qualifiche professionali o certificazioni (ad esempio: brevetti, corsi di specializzazione tecnica), preparazione ai concorsi pubblici (attraverso centri studi dedicati);
- sostenere azioni informative ed educative, al fine di rafforzare la “cultura del rispetto e della dignità”;
- concorrere all’individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad agire e/o a subire comportamenti di violenza, anche attraverso la condivisione di best practices.
Art. 4
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle obbligazioni del Protocollo comporti il trattamento di dati personali per conto dell’altra parte è nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del citato Regolamento.
Art. 5
(Comunicazioni)
Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi a oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all’esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.
Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell’impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.
L’ideazione di attività di divulgazione e comunicazione da parte della Fondazione dovrà attenersi alla normativa in materia di privacy e riservatezza.
Ogni comunicazione tra le Parti dovrà avvenire in forma scritta, a mezzo di posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
DGMC: prot.dgmc@giustiziacert.it
Fondazione: info@fondazionelestelledimarisa.org
Art. 6
(Promozione dell’immagine)
Al fine di tutelare e promuovere l’immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui all’art.2 dell’Accordo stesso, previa autorizzazione scritta delle Parti.
Art. 7
(Oneri economici)
Il presente Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere economico a carico delle Parti
Art. 8
(Modifiche)
Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti.
Art. 9
(Durata e rinnovo)
Il presente Protocollo d’Intesa ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
Roma, 4 marzo 2025
Per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Antonio Sangermano
Per la Fondazione Le stelle di Marisa ETS
Il Presidente
Daniela Ferolla