Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l’Associazione Nel Nome del Rispetto Odv al fine di individuare strumenti e progettualità volti al conseguimento di obiettivi comuni in tema di educazione civica di minorenni e di giovani sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria - 20 dicembre 2023

December 20, 2023

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, con sede in Via Damiano Chiesa n. 24, 00136, Roma, C.F. 97113870584, in persona del suo Capo Dipartimento, dott. Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, “DGMC”);

E

L’Associazione Nel Nome del Rispetto odv, con sede in Col di Tenda, nn. 114-116, 06132, Perugia, C.F. 91048670540, in persona del legale rappresentante, Maria Cristina Zenobi, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, “Associazione”);

PREMESSO CHE

  1. Il DGMC nell’ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:
    • esercita le funzioni e i compiti inerenti all’esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile in materia penale e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna ed alla messa alla prova degli adulti;
    • è deputato alla tutela, di minori e giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale;
    • attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;
    • assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni – e i servizi minorili dipendenti;
    • promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all’inclusione sociale;
  2. Il DGMC in qualità di Autorità Centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori, della prevenzione e del contrasto alla devianza minorile, della prevenzione e del contrasto ai reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, al terrorismo, all’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, alla pedofilia e alla pedopornografia;
  3. Il DCMC attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, anche con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e dei giovani adulti;
  4. Il DGMC, tramite la Direzione Generale del personale delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile:
    • provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto;
    • persegue la qualità delle azioni trattamentali rivolte ai minorenni e giovani adulti in carico agli Istituti Penali per i Minorenni, con particolare riferimento alle azioni dirette a promuovere la cultura della legalità;
    • si prefigge la finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di sensibilizzazione in favore degli adolescenti, interessando la comunità locale sulle problematiche del disagio e della devianza minorile e sul reperimento di opportunità concrete per la prevenzione e il reinserimento nel contesto sociale dei minorenni e dei giovani dell'area penale;
  5. L’Associazione provvede a “seminare” il valore del Rispetto, che è un diritto e un dovere, e dell’Amore tra le nuove generazioni, attraverso un format che consiste nella proiezione di un film i cui argomenti sono stati già affrontati dagli studenti e successivamente approfonditi con loro riflessioni, dopo la proiezione, insieme al regista del film e a relatori qualificati.
  6. L'Associazione divulga la cultura del Rispetto, affinché questo valore, che è un diritto e un dovere, possa diventare argomento di insegnamento come e più di un'altra materia, così da prevenire fenomeni sempre più dilaganti di disagio sociale dei giovani, che neppure l'inasprimento delle pene riesce ad arginare.

VISTO

  1. il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88, che riconoscono entrambi quale fondamento del trattamento l'offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;
  2. il D.P.R. 230/2000 recante “Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
  3. la Legge 354/75 recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
  4. la Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
  5. il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che disciplina l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità nei confronti dei condannati minorenni, favorendo percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonché la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;
  6. le Raccomandazioni del Consiglio UE del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2
(Oggetto)

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti, in base alle proprie competenze, facoltà e prerogative, intendono promuovere iniziative congiunte, al fine di individuare strumenti e progettualità volti al conseguimento di obiettivi comuni in tema di educazione civica di minorenni e di giovani sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché collaborare nella individuazione di strumenti, anche di matrice didattica e scientifica, per implementare l’efficacia delle misure più idonee al perseguimento della finalità rieducativa della pena e all’abbattimento del tasso di recidiva fra i più giovani.

Art. 3
(Impegno delle Parti)

Il DGMC e l’Associazione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, con il presente Protocollo d’Intesa si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi condivisi:

  1. favorire la cultura del rispetto quale strumento pedagogico efficace per promuovere l’autodeterminazione individuale, buone relazioni interpersonali e una corretta convivenza sociale nel riconoscimento delle differenze di ogni genere;
  2. diffondere e stimolare buone prassi e comportamenti virtuosi attraverso una diffusione delle pratiche del rispetto;
  3. favorire e sviluppare la conoscenza e il dialogo sul tema del rispetto anche da un punto di vista interculturale con specifiche attività di approfondimento ad esso connesse, che possano integrare le progettualità educative realizzate dalle strutture preposte al recupero dei minori;
  4. sviluppare forme di collaborazione e costituzione di partenariati per l’individuazione di canali di sostegno di progetti di volontariato presso i Servizi minorili dell’intero territorio nazionale.

Il DGMC attraverso la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile – Ufficio I, si impegna a:

  1. diffondere alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile e agli Istituti Penali per i Minorenni copia del presente Protocollo d’Intesa;
  2. rilevare i bisogni dell’utenza penale minorile in ordine all’attuazione di programmi di sensibilizzazione e di educazione in relazione agli obiettivi specifici del presente Protocollo;
  3. supportare gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) per la definizione di progettualità integrate e per l’organizzazione di interventi per i minori e giovani adulti, anche attraverso il supporto educativo degli operatori ministeriali, nonché mettere a disposizione spazi strutturali ove questi fossero necessari in base alle finalità dei percorsi individuati;
  4. definire opportune iniziative e attività, nell’ottica del coinvolgimento, quanto più ampio possibile a livello nazionale, degli IPM interessati, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al succitato articolo.

 l’Associazione si impegna a:

  1. dare ampia diffusione e attuazione al presente Protocollo d'Intesa attivando la propria rete;
  2. promuovere collaborazioni gli Enti, Scuole, Conservatori e Associazioni sul territorio attivando progetti a favore dei giovani detenuti presso gli IPM;
  3. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema del rispetto e relative declinazioni, rivolte ai minori in carico agli IPM;
  4. favorire attività connesse e funzionali alla valorizzazione e promozione delle iniziative condivise con il DGMC;
  5. sviluppo, attraverso il monitoraggio e la verifica dei progetti, della possibilità concreta di considerare la pratica del rispetto come uno strumento di prevenzione, recupero, inclusione sociale dei minori coinvolti;
  6. promuovere il confronto e la collaborazione a livello locale tra e gli IPM e l’Associazione;
  7. avviare iniziative di presentazione e diffusione delle opportunità offerte dal presente Protocollo rivolte ai ragazzi in carico agli IPM.

Art. 4
(Comitato Paritetico)

Al fine di promuovere l’attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d’Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un comitato paritetico coordinato da un rappresentante della DGPRAM – Ufficio I.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno con lo scopo di:

  1. approvare, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività;
  2. invitare alle riunioni, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, esperti ed interlocutori anche esterni alle Parti;
  3. costituire collaborazioni ad hoc con soggetti, Istituzioni ed esperti attivi nelle specifiche aree di interesse, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
  4. verificare il grado di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, coordinare le iniziative previste, monitorare le attività svolte e promuovere eventuali migliorie per le attività in corso.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato, non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi, spese o altre utilità, comunque, denominate.

Art. 5
(Durata e rinnovo)

Il presente accordo di collaborazione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 6
(Recesso)

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a./r., ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 7
(Oneri economici)

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all’adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

Art. 8
(Foro competente)

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell’esecuzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 10
(Riservatezza)

Le parti si obbligano, anche per i propri dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente contratto, a non divulgare senza autorizzazione scritta della controparte, se non in forza di obblighi di legge, ogni e qualsiasi informazione ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici inerente alle proprie attività, incluso il presente protocollo di intesa.

Art. 11
(Comunicazioni)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all’esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.

Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell’impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.

L’ideazione di attività di divulgazione e comunicazione da parte dell’Associazione dovrà attenersi a quanto prescritto dall’art. 13 del D.P.R. 448/88 “Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”.

Art. 12
(Promozione dell’immagine)

Al fine di tutelare e promuovere l’immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui all’art.2 dell’Accordo stesso, previo consenso espresso delle Parti.

Art. 13
(Modifiche)

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti.

Roma, 20 dicembre 2023

Per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Antonio Sangermano

Per l’Associazione Nel Nome del Rispetto odv
Il Legale Rappresentante
Maria Cristina Zenobi