Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e The Infinity Foundation per collaborazione al fine di promuovere iniziative in favore di giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e sottoposti a provvedimenti penali - 15 maggio 2024
May 15, 2024
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
E DI COMUNITA’
E
THE INFINITY FOUNDATION
TRA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, (di seguito, per brevità “DGMC”), con sede in Via Damiano Chiesa 24, 00136 Roma, C.F. 97113870584, legalmente rappresentato dal suo Capo dipartimento, dott. Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto
e
The Infinity Foundation, (di seguito, per brevità “TIF”), con sede in via Flaminia Nuova 1801, 00191 Roma, C.F. 96555120581, legalmente rappresentata dal suo Presidente, Dott.ssa Maria Grazia De Lucia, munita dei necessari poteri ed abilitata alla firma del presente atto
Premesso che
- Il DGMC è un’articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia, deputata alla tutela e alla protezione giuridica dei minori, nonché al trattamento dei giovani che commettono un reato;
- Il DGMC si occupa dell’esecuzione penale per i minori, dell’esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti;
- Il DGMC è deputato alla tutela, alla protezione giuridica dei minori e giovani adulti e a favorire percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 ei 18 anni;
- Il DGMC svolge funzioni di indirizzo legislativo, programmazione e coordinamento in materia socio assistenziale e sanitaria e di tutela e protezione giuridica dei minori e di contrasto alla criminalità minorile;
- Il DCMC attiva programmi educativi, di studio e di formazione, lavoro e di tempo libero, anche in collaborazione con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e dei giovani adulti che transitano nel circuito penale;
- TIF è un ente di volontariato che si è costituito nel 2022, prendendo origine dalla Infinity SrL a sua volta nata nel gennaio 2008 e il cui scopo è sviluppare le competenze sociali e professionali che permettono di esprimere il proprio potenziale umano e professionale e di raggiungere la consapevolezza personale sui propri valori e credo, temi sui quali ha maturato un’esperienza ventennale, a livello nazionale e internazionale.
- TIF persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. TIF si pone lo scopo di promuovere la crescita delle future generazioni, in sintonia con i nuovi contesti organizzativi e culturali. Al contempo si propone di favorire tale crescita in equilibrio con il benessere psicofisico della persona. La fondazione intende svolgere la sua missione con progetti volti a sviluppare le competenze sociali e professionali che permettano di esprimere il proprio potenziale umano e professionale e di raggiungere la consapevolezza personale sui propri valori e credo.
- TIF contribuisce, anche attraverso lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo per qualsiasi popolazione, scolastica e non, facendo riferimento alle migliori esperienze internazionali in termini di innovazione dei processi di apprendimento, facilitandone il trasferimento e assistendo le istituzioni affinché possano acquisirle, adattarle e utilizzarle, anche con riferimento all’integrazione, istruzione e formazione professionale e allo sviluppo di rapporti con gli enti e le istituzioni locali per la definizione di iniziative di interesse generale.
- TIF riconosce, tra le sue aree di intervento elettive, l’area Giustizia e Riabilitazione con programmi finalizzati ad aumentare le possibilità di crescita personale, di comprensione e integrazione nella società attuale, e di orientamento al lavoro dei minori e giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia. TIF intende inoltre promuovere iniziative che coinvolgono gli altri attori del contesto quali Agenti penitenziari, famiglie e operatori.
Visto
- l’art. 27 della Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
- il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il Decreto Legislativo 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88; che orienta le decisioni della Autorità Giudiziaria minorile ai principi dell’adeguatezza della risposta sanzionatoria alla personalità in fase evolutiva, della minima offensività delle azioni processuali, del residuale ricorso alle misure restrittive della libertà, privilegiando l’applicazione delle misure di comunità e della messa alla prova;
- la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- la Legge 354/75 e il Decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 121/2018 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”;
- il D.M. del 27 luglio 2023 “Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”;
- la Legge n. 159 del 13 novembre 2023 recante: “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché' per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 c. 4 in cui si “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi decreti attuativi. la Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
- il documento “Linee di indirizzo in materia di volontariato, partecipazione sociale ed esecuzione penale” approvate il 10 marzo 1994 della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del Ministero della Giustizia per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali e il volontariato, che evidenzia l'importanza del ruolo del volontariato nelle attività di prevenzione generale e nell'ambito degli interventi finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti entrati nel circuito penale;
- la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
Considerato
- che il progetto di intervento educativo, di cui al Decreto legislativo n.121 del 2018, deve prevedere attività formative, culturali e di avvio professionale per il recupero sociale e la prevenzione della recidiva;
- che TIF annovera tra i suoi volontari, persone con percorsi di studio ed esperienze in ambito psicologico, pedagogico e formativo con ogni tipo di popolazione e in grado di gestire richieste e situazioni più delicate;
- che TIF ha tra le sue principali aree di interesse e intervento le iniziative volte a rafforzare e incentivare lo sviluppo olistico dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- che gli enti del Terzo Settore che operano in campo sociale, educativo, formativo e lavorativo rappresentano partner di rilievo per la realizzazione di interventi educativi e formativi volti all’inclusione sociale dei giovani autori di reato.
Stipulano e convengono quanto segue
Art.1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.
Art.2
Oggetto
Le parti, con il presente Protocollo, intendono definire i termini e le condizioni della reciproca collaborazione al fine di promuovere iniziative in favore di giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e sottoposti a provvedimenti penali. Le parti intendono promuovere la formazione, l'integrazione sociale e l’accesso al mercato del lavoro dei giovani su citati.
La collaborazione avverrà attivando le attività di seguito elencate:
- ideazione, programmazione, promozione e realizzazione di progettualità, percorsi educativi e formativi finalizzati alla formazione, al lavoro e al reinserimento sociale di soggetti minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, tenendo conto dei bisogni specifici del minore/giovane adulto e delle caratteristiche del contesto sociale e territoriale;
- ideazione e realizzazione, previa autorizzazione degli Uffici competenti del DGMC, del piano di comunicazione dei progetti di cui sopra, anche attraverso la diffusione sui social o altro strumento di comunicazione;
- progettazione e realizzazione di attività di formazione per il personale coinvolto nei progetti e per il personale degli Istituti e servizi Minorili;
- sviluppo di sinergie in ogni altra attività che verrà individuata dalle Parti come utile e vantaggiosa per il raggiungimento degli scopi sopra indicati.
- collaborare alla redazione di studi e/o pubblicazioni su aree tematiche specifiche del presente Protocollo.
Art. 3
Comitato di indirizzo e gestione
Per l'individuazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente protocollo d’intesa, verrà costituito un Comitato di gestione composto dai seguenti referenti delle Parti:
Per DGMC
- Capo Dipartimento Dott. Antonio Sangermano
- Dirigente Ufficio I DGPRAM Dott.ssa Cira Stefanelli
Per TIF
- Massimo Visigalli
- ssa Maria Grazia De Lucia
Il Comitato avrà il compito di identificare le specifiche tematiche nell’ambito dei settori indicati all’art.2 o in altre aree di comune interesse. Inoltre, avrà il compito di stabilire le modalità operative con riferimento alle attività da intraprendere.
Variazioni dei referenti del comitato dovranno essere comunicate all’altra parte in forma scritta.
Art 4
Durata e rinnovo
Il presente accordo di collaborazione ha validità ed efficacia di tre anni dalla firma del presente protocollo e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative attuate, essendo esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
art.5
Recesso
Le Parti potranno recedere dal presente accordo con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Art. 6
Oneri economici
Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.
Art. 7
Obbligo di riservatezza
- Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni messe a disposizione e di quelli di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Protocollo.
- L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Protocollo.
- In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, il DGMC o il TFI hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente Protocollo.
Art. 8
Privacy
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati afferenti il trattamento di dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento, come da documento che si allega sottoscritto per presa visione.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle obbligazioni del Protocollo comporti il trattamento di dati personali per conto del TFI, l’altra parte è nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del citato Regolamento.
Art. 9
Comunicazioni
Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all’esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.
Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell’impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.
L’ideazione di attività di divulgazione e comunicazione da parte del TFI dovrà attenersi a quanto prescritto dall’art. 13 del D.P.R. 448/88 “Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”.
Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:
Dipartimento di Giustizia e di Comunità Minorile
c.a. Dott. Antonio Sangermano
Via Damiano Chiesa, 24 - ROMA
mail:antonio.sangermano@giustizia.it
c.a. Dott.ssa Cira Stefanelli
Via Damiano Chiesa, 24 - ROMA
mail: cira.stefanelli@giustizia.it
The Infinity Foundation
c.a. Dott.ssa Maria Grazia De Lucia
Via Flaminia Nuova 1801 - ROMA
mail: g.delucia@theinfinityfoundation.ngo
c.a. Dott. Massimo Visigalli
Via Flaminia Nuova 1801 - ROMA
mail: m.visigalli@theinfinityfoundation.ngo
Art. 10
Promozione dell’immagine
Al fine di tutelare e promuovere l’immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all’art.2 dell’Accordo stesso, previo consenso espresso delle Parti.
Roma, 15/05/2024
Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Dott. Antonio Sangermano
Il Dirigente Ufficio I DGPRAM
Dott.ssa Cira Stefanelli
Per The Infinity Foundation
Dott. Massimo Visigalli
Dott.ssa Maria Grazia De Lucia