Accordo tra Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Fondo edifici di culto del Ministero dell’interno e Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della cultura per forme di collaborazione e realizzazione di progetti di formazione destinati a minori e giovani dai 14 ai 25 anni in situazioni di disagio o di rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale - 1 settembre 2026
September 1, 2026

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO EDIFICI DI CULTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
MINISTERO DELLA CULTURA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
TRA
il MINISTERO DELL’INTERNO - FONDO EDIFICI DI CULTO (di seguito: F.E.C.) con sede legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Prefetto Rosanna Rabuano;
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ (di seguito: D.G.M.C.), con sede legale in Roma, via Damiano Chiesa n. 24, rappresentato dal Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità Dott. Antonio Sangermano;
E
Il MINISTERO DELLA CULTURA – DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (di seguito: MiC), con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, rappresentato dal Capo Dipartimento Dott.ssa Alfonsina Russo.
Congiuntamente indicati come “Parti”.
VISTI
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2010, recante la disciplina della cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico– pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241/90;
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
- dei dati);
- la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante “Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni” e le relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, che orientano le decisioni della Autorità giudiziaria minorile ai principi dell’adeguatezza della risposta sanzionatoria alla personalità in fase evolutiva, della minima offensività delle azioni processuali e del residuale ricorso alle misure restrittive della libertà, privilegiando l’applicazione delle misure di comunità e della messa alla prova;
- la legge 11 agosto 2014, n. 117, che ha esteso al compimento del venticinquesimo anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità giudiziaria minorile;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante “Norme sull’Ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
- il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”, e, in particolare, l’art. 14 che prevede, tra le attività che qualificano il Progetto educativo dei minorenni e giovani adulti detenuti, quelle di istruzione, formazione professionale, lavoro e utilità sociale, nonché attività culturali, sportive e di tempo libero, utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura”;
- l’art.12 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa (Convenzione di Faro) sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro il 27 ottobre 2005, ai sensi del quale “le istituzioni pubbliche sono chiamate a promuovere azioni per migliorare l’accesso all’eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare”;
- il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stato ridenominato Ministero della Cultura.
PREMESSO CHE
1. Il Fondo Edifici di Culto possiede un vasto patrimonio di beni di alta valenza storicoartistica e culturale e la sua funzione istituzionale è quella della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio, favorendo la fruizione dei beni medesimi da parte del pubblico, anche attraverso attività di inclusione e di partecipazione sociale;
2. Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputata alla tutela ed alla protezione giuridica dei minori, nonché al trattamento degli adolescenti che commettono reati, nell’ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:
- esercita le funzioni e i compiti inerenti all’esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile in materia penale e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna ed alla messa alla prova degli adulti;
- è deputato alla tutela di minorenni e giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale;
- attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minorenni e giovani adulti nella comunità esterna;
- assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (C.G.M.) – quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni – e i servizi minorili dipendenti;
- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale, istituendo reti finalizzate all’inclusione sociale.
3. Il Ministero della Cultura è istituzionalmente preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, avendo al suo interno professionalità tecniche specializzate nei settori della conoscenza, protezione, gestione, valorizzazione, formazione e educazione relativamente ai beni culturali;
4.In data 4 ottobre 2022 è stato sottoscritto l’Accordo tra Ministero dell’Interno - Fondo edifici di culto, Ministero della Giustizia e Ministero della Cultura avente ad oggetto forme di collaborazione finalizzate a promuovere e sostenere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile attraverso la realizzazione di progetti di formazione destinati a minori e giovani dai 14 ai 25 anni che si trovano in situazioni di disagio o di rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale;
5. Il suindicato Accordo ha prodotto risultati positivi e che pertanto le Parti intendono proseguire le attività tecnico-operative finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi che possano favorire la riabilitazione, l’integrazione e il superamento del disagio dei minorenni a rischio devianza, attraverso progetti di formazione nel campo della tutela e della fruizione del patrimonio culturale e artistico di proprietà del F.E.C.;
6. In particolare, le Parti intendono avviare una collaborazione volta ad attuare iniziative in specifiche realtà territoriali dove sono presenti importanti complessi monumentali di proprietà del F.E.C. e la tematica del rischio di “devianza minorile” si presenta con carattere di particolare urgenza ed è altresì avvertita come prioritaria dall’intera comunità, ampliando i contesti operativi ad altre sedi distribuite su tutto il territorio nazionale;
7. Le attività di cui sopra hanno funzioni sociali ed educative e sono finalizzate allo sviluppo di conoscenze di tipo storico-artistico che possano facilitare l’inclusione sociale e lavorativa, anche in un’ottica preventiva della recidiva penale.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Generalità, oggetto e finalità)
1. Il F.E.C., il D.G.M.C. e il MiC convengono di avviare forme di collaborazione finalizzate a promuovere e sostenere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile attraverso la realizzazione di progetti di formazione destinati a minori e giovani dai 14 ai 25 anni che si trovano in situazioni di disagio o di rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale.
Art. 2
(Impegni delle parti)
1.Il F.E.C. individua, di concerto con le altre Parti ed in accordo con i gestori dei beni e con l’autorità ecclesiastica che ne officia il culto, specifici compendi immobiliari di sua proprietà di particolare valore storico-artistico e culturale, ove avviare percorsi di inserimento e recupero di ragazzi provenienti dai circuiti penali minorili.
1.1 I gestori dei complessi monumentali individuati potranno temporaneamente mettere a disposizione propri locali e attrezzature per l’esecuzione delle attività formative oggetto dei progetti di formazione di cui all’art. 1, nonché per le visite
guidate ai ragazzi e per la fruizione culturale.
2. Il D.G.M.C., attraverso i C.G.M. e i Servizi minorili dipendenti presenti sul territorio nazionale, individua i destinatari dei progetti formativi oggetto del presente Accordo tra i minorenni e i giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 25 anni, ai sensi del D.P.R. n. 448/1988 e della legge n. 117/2014, che siano in carico e sottoposti a procedimento penale.
2.1 I Servizi minorili garantiscono la presa in carico tecnico-professionale dei minorenni e giovani autori di reato durante l’intero percorso trattamentale e si avvalgono della collaborazione di Associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di percorsi educativi individualizzati e di inclusione sociale.
3. Il MiC, anche attraverso i propri Uffici periferici competenti per territorio, individua, all’interno del proprio personale, le professionalità adeguate a svolgere le attività di formazione storico-artistica in favore dei giovani di cui all’art. 1 del presente Accordo, nell’ambito dei complessi monumentali del F.E.C. individuati ai fini dello svolgimento dei progetti.
3.1. Le professionalità individuate dal MiC predispongono i contenuti tecnici dei percorsi formativi rivolti ai ragazzi, anche in ragione delle specifiche caratteristiche del singolo progetto.
3.2 L’attività formativa svolta all’interno dei siti individuati dal Progetto sarà finalizzata a promuovere nei giovani coinvolti l’interesse per le professioni applicate al patrimonio culturale.
3.3 Il MiC concede l’ingresso a titolo gratuito a tutti i musei e i luoghi della cultura afferenti al Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale per i minori e i giovani dai 14 ai 25 anni destinatari dei progetti di formazione, di cui all’art. 1, le cui modalità operative saranno definite con atti successivi.
4. La responsabilità della presa in carico educativa dei giovani coinvolti nel progetto resta di competenza del Ministero della Giustizia, che assicura la presenza di propri funzionari in affiancamento al personale individuato dal MI.C., secondo quanto
previsto dall’articolo 3.
Art. 3
(Accordi attuativi)
1. Le Parti potranno dare esecuzione agli impegni assunti con il presente Accordo anche attraverso la stipula di ulteriori accordi attuativi e/o comunicazioni scritte, volti in particolare a individuare in concreto i beni del F.E.C. oggetto dei percorsi formativi, le modalità formative specifiche offerte ai ragazzi e l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti interessati, sulla base della tipologia e della localizzazione del bene.
Art.4
(Referenti attuazione accordo)
1. Per l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo sono nominati i seguenti referenti:
Per il F.E.C.: Prefetto Alessandro Tortorella
Per il D.G.M.C.: Dr.ssa Claudia Crudele
Per il MiC: Dr.ssa Erica Eugeni
Art. 5
(Attività di comunicazione)
1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo, anche connessa o conseguente all’esecuzione dello stesso, dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell’impegno profuso congiuntamente dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.
Art. 6
(Copertura assicurativa)
1. Tutto il personale estraneo all’Amministrazione del F.E.C., inclusi i minori e i giovani destinatari dei progetti formativi, che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo si rechi presso le proprietà del F.E.C., dovrà essere in regola con
le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Art. 7
(Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la richiesta riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell’attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Art. 8
(Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento delle attività relative al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (cd. G.D.P.R.).
Art. 9
(Diritti di proprietà intellettuale)
1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
2. Le Parti si impegnano a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all’attività oggetto della specifica collaborazione e a non divulgarle a terzi senza preventiva autorizzazione congiunta.
3. Tutto il materiale e i documenti prodotti nel corso delle diverse attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti, che si impegnano a non consegnarli o divulgarli a terzi senza le preventive autorizzazioni congiunte.
Art. 10
(Uso del logo istituzionale)
1. Esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo e agli eventuali accordi attuativi, le Parti potranno utilizzare gratuitamente, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate, il logo istituzionale di rispettiva proprietà, il cui utilizzo, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e lo sviluppo di attività aventi fini di lucro.
2. L’autorizzazione all’utilizzo del rispettivo logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà o concessione in favore dell’utilizzatore di diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti, pertanto, dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l’utilizzo del logo dell’altra Parte, senza la previa autorizzazione della stessa o in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.
Art. 11
(Clausole di salvaguardia)
1. Il F.E.C., riconosciuti come primari gli interessi della tutela e valorizzazione del proprio patrimonio, prende atto e accetta senza riserve di dover rimodulare, ridimensionare, sospendere ovvero interrompere le attività di cui al presente Accordo
in ragione di sopravvenute prioritarie esigenze istituzionali, comunicate alle altre Parti.
2. Il D.G.M.C. si impegna a svolgere le attività esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo, che si intenderà automaticamente risolto in caso di uso difforme.
3. Il F.E.C. rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il D.G.M.C., il MiC ed eventuali soggetti terzi, quali, a titolo esemplificativo, Associazioni del Terzo settore coinvolte in percorsi educativi, formativi e di riabilitazione sociale, e pertanto nessun onere potrà essere imputato al F.E.C. con riferimento allo svolgimento delle predette attività.
Art. 12
(Conflitto di interessi)
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a dichiarare l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano determinare un conflitto di interessi ostativo, in qualsivoglia misura, allo svolgimento delle attività
previste dall’Accordo medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, in caso di sopravvenute situazioni di conflitto di interessi nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, a darne comunicazione alle altre Parti, ai fini delle rispettive valutazioni e delle opportune determinazioni.
Art. 13
(Durata, rinnovo e recesso)
1. Il presente Accordo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Al termine dei tre anni e ad esito del monitoraggio di cui all’art. 4, le Parti, in considerazione dei risultati conseguiti, determineranno congiuntamente l’eventuale rinnovo del presente Accordo per un ulteriore periodo della medesima durata. È escluso il rinnovo automatico.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a 90 (novanta) giorni.
Art. 14
(Divieto di cessione)
1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto ad altri soggetti, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.
Art. 15
(Risoluzione)
1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che determinino l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le Parti provvedono all’attuazione del presente Accordo, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
(Legge applicabile e Foro competente)
1. Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si applica la disciplina generale dei contratti di cui al codice civile.
2.Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione o esecuzione del presente Accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 18
(Disposizioni finali)
1. Per qualsiasi comunicazione inerente all’Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in epigrafe.
Roma, 1 settembre 2026
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
PER IL MINISTERO DELL’INTERNO
Il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Rosanna Rabuano
firmato digitalmente 1 settembre 2026
PER PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Antonio Sangermano
firmato digitalmente 7 agosto 2026
PER IL MINISTERO DELLA CULTURA
Il Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale
Alfonsina Russo
firmato digitalmente 5 agosto 2026