Protocollo d'intesa tra gli Istituti penitenziari di Brescia, Associazione 'Seconda Chance' e Aprica Spa - Percorsi di reinserimento - 29 luglio 2026

July 29, 2026


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 

Protocollo d’intesa per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo

TRA

Associazione “SECONDA CHANCE” (d’ora in poi “SECONDA CHANCE”)

Direzione degli Istituti Penitenziari di Brescia (d’ora in poi ISTITUTI PENITENZIARI)

E

APRICA S.p.A. (d’ora in poi “APRICA”)

Congiuntamente, anche “le parti”.

Premesso che

  • nel quadro delle leggi in materia di ordinamento penitenziario, al fine di dare concreta attuazione all’art. 27 della Costituzione, è opportuno venga favorita l’attività lavorativa delle persone ristrette negli istituti penitenziari, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private;
  • il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva, in conformità alle finalità di cui agli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
  • l’accesso al lavoro è elemento di inclusione sociale per persone che, per motivi economici, sociali e culturali, risultano discriminate e in condizioni di svantaggio.

Considerato che

Seconda Chance è un’associazione non profit che promuove iniziative per favorire l’assunzione di detenuti ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Gli ISTITUTI PENITENZIARI di Brescia è impegnata nel riconoscere al condannato l’esercizio concreto del diritto al lavoro, funzionale al perseguimento del doppio fine di una tutela del lavoro costituzionalmente protetto e della sua funzione strumentale rispetto alla rieducazione del condannato.

APRICA può talora disporre – tenuto conto del fabbisogno di personale, comunque da verificarsi tempo per tempo – di mansioni lavorative alle quali adibire le persone sopra citate.

È nell’interesse delle parti realizzare interventi per la formazione e per l’introduzione al lavoro a favore di soggetti svantaggiati quali detenuti, ex detenuti e persone sottoposte a percorsi penali riabilitativi.

Le parti intendono avviare un percorso di collaborazione finalizzato ad incrementare le opportunità di formazione al lavoro e di lavoro tra detenuti, ex detenuti e persone sottoposte a percorsi penali riabilitativi in modo da agevolarne il reinserimento sociale.

Le parti convengono che

Art. 1 FINALITÀ

Lo scopo del Protocollo è quello di incrementare le opportunità di lavoro e di formazione al lavoro, per favorire il reinserimento sociale di persone svantaggiate.

Art. 2 OGGETTO

Oggetto del presente Protocollo è l’attivazione delle attività previste dal successivo art. 3, a favore di persone:

  • detenute che possono usufruire dei benefici di cui all’art. 21, legge 26 luglio 1975 n. 354 e/o ammesse al regime di semilibertà;
  • beneficiarie dei progetti di ricerca lavoro di SECONDA CHANCE.

Art. 3 ATTIVITÀ

Stante l’oggetto del presente Protocollo come sopra definito, l’Associazione Seconda Chance:

  • Lavorerà in sinergia con gli ISTITUTI PENITENZIARI di Brescia per identificare le persone potenzialmente beneficiarie delle attività contemplate dal presente Protocollo, tra quelle facenti parte dei progetti attivati dalla stessa Seconda Chance;

Gli ISTITUTI PENITENZIARI di Brescia, in coordinamento con Seconda Chance:

  • Faciliterà le attività di formazione, ove ritenute opportune, a favore delle persone raggiunte dai progetti;
  • Individuerà e segnalerà a Seconda Chance i profili idonei da inserire nelle attività di formazione e avviamento al lavoro;
  • Nessun onere economico o finanziario sarà in carico agli Istituti Penitenziari di Brescia.

La Società APRICA:

  • nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali relative al fabbisogno di personale, identificherà le possibili mansioni di operatore ecologico, relative ad attività di raccolta rifiuti e/o pulizia delle strade, alle quali potrebbero essere ipoteticamente assegnate le persone identificate e ritenute idonee dagli ISTITUTI PENITENZIARI con la collaborazione di Seconda Chance;
  • colloquierà le persone identificate e ritenute idonee dall’Area educativa e dalla Direzione della Casa circondariale con la collaborazione di Seconda Chance, previa verifica degli ISTITUTI PENITENZIARI di Brescia circa l’assenza di condizioni ostative all’assunzione;
  • procederà ad effettuare le attività prodromiche all’eventuale assunzione, giungendo eventualmente – in totale libertà e autonomia decisionale – alla formalizzazione della stessa, secondo la tipologia contrattuale più rispondente alle proprie necessità e comunque nel rispetto delle norme di legge;
  • formerà il personale così assunto nel rispetto delle norme di legge e di contratto. In particolare, si impegna a far acquisire:

CONOSCENZE/COMPETENZE DI BASE

  • CCNL di settore
  • Elementi di organizzazione del lavoro nel servizio di competenza
  • Norme di comportamento aziendale
  • Codice della strada
  • Diritti e doveri del conducente
  • Regolamento di igiene urbana
  • Mezzi di trasporto aziendali di competenza e tecniche di guida a risparmio energetico
  • Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alle attività di competenza e alle connesse condizioni di lavoro
  • Protocolli aziendali
  • Procedure aziendali sulla qualità

COMPETENZE TECNICO/PROFESSIONALI

  • Utilizzare il veicolo di competenza e provvedere alle attività di spazzamento e/o raccolta
  • Applicare procedure operative sulla qualità
  • Applicare procedure di richiesta intervento
  • Provvedere alla piccola manutenzione, come previsto dal libretto di manutenzione del veicolo di competenza
  • Applicare tecniche di intervento in condizioni di sicurezza
  • Utilizzare i DPI

COMPETENZE TRASVERSALI

  • Disponibilità e capacità relazionali interne ed esterne (con colleghi, responsabili, clienti)
  • Comunicazione verbale
  • Lavorare in gruppo
  • Orientamento all’utente/cliente interno ed esterno

Tramite la sottoscrizione del presente Protocollo la società APRICA si impegna ad assumere un numero minimo di personale, indicato dagli ISTITUTI PENITENZIARI e da Seconda Chance (almeno 1 unità tra quelle con profili idonei ed in possesso dei necessari requisiti), rimanendo nella discrezionalità di APRICA per la valutazione del proprio fabbisogno di manodopera e all’idoneità delle persone identificate dall’Area Trattamentale con la collaborazione di Seconda Chance, con la possibilità di assumere anche più persone secondo le necessità dell’azienda.

Art. 4 COMUNICAZIONE

Le parti si impegnano a concordare, preventivamente alla pubblicazione, eventuali azioni di comunicazione relative alle attività oggetto del protocollo.

ART. 5 TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano espressamente che le informazioni che verranno rese dall’una all’altra nel corso dell’esecuzione del presente Contratto o siano state comunicate anche verbalmente durante l’attività precontrattuale potrebbero riguardare e/o contenere dati personali anche di soggetti terzi (di seguito i “Dati”) sottoposti alla disciplina contenuta nella vigente normativa nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento Privacy UE”).

Le Parti, nell’ambito dell’esecuzione delle attività di cui all’Oggetto del presente accordo, agiscono quali autonome titolari del trattamento, ciascuna per le proprie indipendenti finalità.

Le Parti si impegnano quindi, nell’ambito del trattamento dei dati personali svolti in qualità di autonomi Titolari, a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, il "Codice" e Regolamento UE 2016/679, il “Regolamento”, e sue successive modifiche e/o integrazioni), ivi compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza previsto nella sezione II del Codice e nell’art. 32 del Regolamento stesso.

Le Parti si impegnano altresì, a conservare e trattare come confidenziali eventuali dati personali ricevuti dall’altra che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto, e a non comunicare tali dati a terzi, salvo che tale comunicazione sia necessaria ai fini dell’esecuzione degli stessi ed entro i limiti consentiti dalla legge o sia richiesta da Pubbliche Autorità in assolvimento di un obbligo di legge.

Le Parti si riservano, ove necessario, di integrare e/o modificare le previsioni qui riportate, mediante apposito accordo.

Le Parti si impegnano, infine, a manlevarsi reciprocamente e a tenersi indenni per ogni eventuale danno, responsabilità, obbligazione anche risarcitoria, costo e/o spesa, nonché da ogni eventuale sanzione o provvedimento comminato dalle competenti Autorità in materia di trattamento dei dati personali attinenti all’esecuzione del presente Contratto, anche derivante da attività, azioni od omissioni poste in essere dai rispettivi eventuali responsabili o sub responsabili del trattamento.

ART. 6 DURATA

Il presente Protocollo ha validità per un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione; è escluso il rinnovo tacito alla scadenza.

ART. 7

Anche alla luce di quanto previsto dal precedente art. 3, gli ISTITUTI PENITENZIARI e Seconda Chance restano estranei al rapporto di lavoro stipulato da APRICA con i soggetti da questa ritenuti idonei, che sarà regolato dalle norme di legge e di contratto allo stesso applicabili.

In ogni caso le parti che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano a operare con la diligenza del buon padre di famiglia e a collaborare, nell’ambito delle specifiche competenze, per la soluzione di eventuali problemi di carattere tecnico o personale che dovessero coinvolgere i soggetti assunti da APRICA e a questa segnalati nell’ambito del Protocollo.

ART. 8 CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione ed al canone della buona fede contrattuale.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente Protocollo — salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l’inderogabilità della competenza per territorio — sarà esclusivamente competente il foro di Milano.

Brescia, 29 luglio 2026

Associazione Seconda Chance

La Direzione degli Isituti penitenziari di Brescia

Aprica S.p.A.