Convenzione Casa circondariale di Salerno e Università degli studi di Salerno - tirocinio di formazione e orientamento curriculare - 20 maggio 2026

May 20, 2026

Ministero della Giustizia
Casa circondariale di Salerno
"A. Caputo"

Pubblicazione del 17 giugno 2026


CONVENZIONE
“per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare"
TRA

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominata anche “Soggetto promotore”), rappresentata dal Direttore pro tempore prof. Francesco Fasolino, nato a Salerno il 26/02/1969, ivi domiciliato per la carica;

E

L’azienda/Ente Casa Circondariale “A. Caputo “ di Salerno con sede legale in Salerno Via Del Tonnazzo snc Codice fiscale 80020560654 d’ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentato da Dott. Carlo Brunetti nato a Milano il 10/03/1970.

 

PREMESSO

  • che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
  • che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
  • che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;
  • che il presente atto è rispondente allo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare approvato dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 2017, rep.N.156/2017, aggiornato alla normativa vigente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell’azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Articolo 2

  1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. L’attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
  2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto Ospitante. Quest’ultimo, tra l’altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull’attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
  3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l’altro:
    1.  i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
    2.  i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
    3.  la sede di svolgimento e il settore di attività;
    4.  la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
    5. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
    6. l’eventuale entità dell'indennità di partecipazione (a carico del Soggetto promotore) corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Nessun onere è a carico dell’Amministrazione Penitenziaria.

L’inizio del tirocinio avverrà solo dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

  • informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all’esperienza di tirocinio;
  • svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni –da formalizzare- sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
  • rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
  • rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
  • compilare il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante stesso dall’Università.

Articolo 4

Le persone in esecuzione di pena eventualmente coinvolte nell’attività che il tirocinante svolge, dovranno essere preventivamente informate e dare il loro assenso alla partecipazione alle attività. Il tirocinante è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali dei soggetti in esecuzione di pena. Sono esclusi dall’incontro con i soggetti tirocinanti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis O.P., quelli inseriti neri circuiti detentivi ” Alta sicurezza” e nel circuito detentivo per Collaboratori di Giustizia”

Articolo 5

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm. ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purché rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

Il Soggetto promotore esonera l’Amministrazione Penitenziaria da ogni responsabilità inerenti ogni evento che possa pregiudicare o recare nocumento ai tirocinanti nel corso dell’espletamento dell’attività di tirocinio, fatta eccezione per le responsabilità connesse agli obblighi di sicurezza e alla formazione specifica sugli stessi che ricadono sul Soggetto Ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Nessun onere è previsto a carico del Soggetto Ospitante.

Articolo 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

  1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
  2. ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l’equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, secondo quanto segue:
    1. alla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
      1. formazione generale;
      2. formazione specifica;
    2. alla “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
    3. all’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
      1. - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali  (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
      2. - rischio intrinseco aziendale;
  3. a segnalare, in caso di incidente, l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;
  4. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
  5. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l’effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata di 3 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione, le parti indicano il foro territorialmente competente per l’Università degli Studi di Salerno.

Articolo 8

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 642/72, è a carico del soggetto promotore (“Bollo assolto in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 297/2007”).

Articolo 9

  1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 .

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Università degli Studi di Salerno

Il Direttore del Dipartimento

Per la Casa Circondariale “A. Caputo” di Salerno

Il Direttore p.t.

Prof. Francesco Fasolino

Dott. Carlo Brunetti

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 il 19 e 20 maggio 2026