Protocollo d'intesa tra il Tribunale di MODENA, il Comune di Modena e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per la regolamentazione delle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità e delle attività di testimonianza di legalità nelle scuole - 31 marzo 2026

March 31, 2026

Emblema del Ministero della giustizia e logo questura milano e cipm

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
Ai sensi degli artt. 54 del d.lgs.28 agosto 2000 n. 274 e 2 D.M. 26 marzo 2001

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto in persona del Presidente del Tribunale di Modena, Alberto Rizzo, giusta delega di cui alle successive premesse (di seguito, “il Tribunale”);

COMUNE DI MODENA, Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile, in persona del Dirigente responsabile del settore, Comandante Alberto Sola, autorizzato alla sottoscrizione con Delibera di Giunta n. 62/2026 (di seguito, “L’Ente Convenzionato”)

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA. Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, in persona del Dirigente Giuseppe Schena

di seguito congiuntamente definite “le Parti”;

“per la regolamentazione delle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità e delle attività di testimonianza di legalità nelle scuole”

PREMESSO CHE

  • a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nonché degli artt. 186 comma 9 bis e 187 c. 8 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificati dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita dal Giudice, anche con il decreto penale di condanna e in assenza di opposizione dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità (LPU), consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e presso Enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • in base all’art. 73, comma 5-bis del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, di cui al predetto art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274;
  • l’art. 2, comma 1, del D.M. 26.06.2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario insistono le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle predette Convenzioni;
  • l’Ente firmatario del presente Protocollo rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  •  Il Tribunale e il Comune di Modena hanno già sottoscritto una “Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità”, n. 118 Prot. n. 54/I, stipulata ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 28/8/2000 n. 274 e dell’art.2 del D.M. 26/3/2001 in data 22.01.2024 ed in vigore fino al 31.12.2026, cui il presente atto rimanda e fa riferimento, che prevede la generica possibile applicazione dei condannati in tutti i settori dell’Amministrazione comunale;
  • è emersa la volontà di definire modalità operative, all’interno di una cornice organizzativa stabile, per l’inserimento delle persone ammesse ai LPU presso il Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile;
  • è interesse delle parti dare risalto alle finalità della misura sostitutiva attraverso l’implementazione dei percorsi di lavoro previsti dalle sopra citate disposizioni con attività di ulteriore tenore riparativo, tra cui iniziative di educazione alla legalità rivolte alle scuole del territorio, che possano ulteriormente contribuire alla rielaborazione critica della propria condotta da parte del reo;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue

Art.1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Art.2
(Oggetto del Protocollo)

Il presente Protocollo disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, mediante l’inserimento dei soggetti individuati in attività riconducibili al Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile del Comune di Modena disciplinando in particolare la definizione e la gestione delle attività di testimonianza di legalità nelle scuole, come ulteriore forma di riparazione sociale e sensibilizzazione della cittadinanza.

Art.3
(Finalità)

Il Protocollo si propone di:

  1. ampliare lo spettro delle attività che il reo può svolgere nell’ambito del lavoro di pubblica utilità, allo scopo di favorire maggiormente percorsi di responsabilizzazione personale e sociale dei soggetti condannati;
  2. contribuire alla diffusione di una cultura della legalità nelle scuole mediante testimonianze dirette di chi abbia avuto esperienza giudiziaria connessa a reati di pericolo o violazioni rilevanti per la sicurezza stradale o urbana;
  3. assicurare un’organizzazione chiara e coordinata tra le Parti per la gestione dei LPU.

Art.4 
(Ambito di applicazione)

Le Parti convengono che il presente Protocollo potrà trovare applicazione nei casi di:

  1. violazione del Codice della strada (C.D.S) previsti all’art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
  2. nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990;
    previa valutazione da parte del Comune di Modena, Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile del profilo del reo nonché delle attitudini personali e professionali.

Art.5
(Modalità di svolgimento delle attività lavorative e di “testimonial di legalità”)

In conformità a quanto disposto dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, il soggetto ammesso svolgerà il programma dei lavori di pubblica utilità, stabilito dal Giudice ai sensi dell’art. 33 comma 2 del citato D.M., presso il settore Polizia locale, sicurezza urbana e Protezione civile, svolgendo attività prevalentemente esecutiva e di carattere tecnico/manuale, conservativa o manutentiva; qualora ritenuto idoneo dal Magistrato di riferimento e previo consenso espresso, nell’ambito del medesimo programma potrà svolgere attività di narrativa testimoniale nelle scuole del territorio, in forma programmata e monitorata dal personale della Polizia Locale, all’interno di progetti educativi attivati nelle scuole dell’ambito territoriale modenese, secondo le disponibilità raccolte e rappresentate dall’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio VIII, Ambito Territoriale Modena d’ora innanzi Ufficio Scolastico Provinciale di Modena.

Le testimonianze potranno riguardare:

  • la propria esperienza connessa alla violazione commessa;
  • le conseguenze personali, sociali e giuridiche derivanti dal reato;
  • la riflessione critica sul comportamento tenuto e sul percorso di responsabilizzazione.

Non potranno essere divulgati dati sensibili o elementi idonei a identificare persone offese o terzi estranei al procedimento.
La programmazione degli incontri nelle scuole sarà definita dal Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile in coerenza con la durata del provvedimento giudiziario ed in coordinamento con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena.
Le ore svolte come “testimonial di legalità”, nonché quelle impiegate per la preparazione degli interventi, saranno conteggiate a tutti gli effetti come Lavori di Pubblica Utilità.

Art.6
(Modalità operative)

Il programma di testimonianza si svolge, nel rispetto delle previsioni di legge in ordine al programma di LPU, secondo il seguente schema operativo:

  • Manifestazione di disponibilità dell’Ente all’accoglienza, secondo le sue concrete possibilità operative.
  • Trasmissione del provvedimento: il Tribunale di Modena trasmette al Comune di Modena il provvedimento di ammissione ai LPU con indicazione delle ore da svolgere.
  • Colloquio conoscitivo: il Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile convoca il soggetto per definire attività assegnate, orari e modalità di lavoro.
  • Registro presenze: l’Ente Convenzionato tiene un registro ufficiale delle ore svolte e della tipologia dell’attività.
  • Tutela della sicurezza: l’Ente Convenzionato fornisce le necessarie istruzioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Monitoraggio: l’Ente Convenzionato relaziona periodicamente al Tribunale sull’andamento dell’attività e sulla condotta del soggetto.
    Nell’ambito del programma di LPU, l’Ente Convenzionato, in raccordo con l’Ufficio Scolastico regionale sottoscrittore raccoglie la disponibilità di Istituti Scolastici all’attivazione del progetto “testimonial di legalità” in conformità al PTOF e fermo restando l’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche.

Art.7
(Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni)

L'Ente Convenzionato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, indica quali soggetti incaricati di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Dott. Vasco Talenti – responsabile del Servizio Amministrativo e Protezione Civile.
Il  Responsabile dei servizi summenzionati, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Ente ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 10 del presente protocollo e  di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Dott. Vasco Talenti telefonicamente al 059 2033713 oppure tramite email pm.penasostitutiva@comune.modena.it . L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale di Modena eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art.8
(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente Convenzionato si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.9
(Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali)

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente Convenzionato l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art .10
(Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l'obbligo:
di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena ovvero, in assenza, al Comando Carabinieri territorialmente competente, le eventuali violazioni da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 56 e 59 del d.lgs. 274/2000;
di redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione;

Art.11
(Durata)

Il presente Protocollo ha validità 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Ciascuna parte contraente potrà chiederne il rinnovo, che dovrà essere accettato dall’altra parte, con lettera raccomandata o PEC da inviare entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l’ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito.
Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo A/R o PEC.

Art.12
(Risoluzione della Convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione/Ente.

Art.13
(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d’intesa.
Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d’intesa congiuntamente o singolarmente e nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione scritta dell’altra Parte.

Art.14
(Trattamento dei dati)

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni necessario adempimento in materia di privacy come da DGPR 2016/679. Inoltre, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente protocollo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 15
(Disposizioni generali)

Del presente Protocollo verranno redatti tre originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC e indirizzata a:
Ministero giustizia-Tribunale di Modena: prot.tribunale.modena@giustiziacert.it
Comune di Modena- Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile: poliziamunicipale@cert.comune.modena.it
Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena: csamo@postacert.istruzione.it
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in
premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale.

Modena, lì 31.03.2026

Il Presidente del Tribunale di Modena
Alberto Rizzo

Il Sindaco di Modena
Massimo Mezzetti

Il Comandante della Polizia Locale di Modena
Alberto Sola

Il Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena
Giuseppe Schena