Accordo tra la Direzione generale della formazione dell'Amministrazione penitenziaria e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - 29 gennaio 2026

January 29, 2026

Emblema Repubblica Italiana Ministero della Giustizia

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
TRA
IL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
E
LA DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

 

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella persona del Capo del I Reparto, Generale di Divisione Lorenzo Falferi e la Direzione Generale della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di seguito “D.G.F.”, nella persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Fullone,

PREMESSO CHE

  1. l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
  2. un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
  3. è interesse comune delle parti mantenere in efficienza e potenziare gli standard cognitivi e capacitivi del personale, fornendogli gli strumenti e le competenze necessarie a svolgere con prontezza e consapevolezza i propri compiti e contribuire a realizzare gli obiettivi istituzionali;
  4. l’interesse di cui al precedente punto c) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
  5. che la D.G.F. avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l’espletamento della formazione nel settore delle attività investigative e ippico, intende avvalersi delle competenze e delle strutture dell’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri, di seguito “I.S.T.I.” e del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo;
  6. l’I.S.T.I. e il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo possiedono le competenze specifiche e le strutture adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalla D.G.F.;
  7. l’Arma dei Carabinieri si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l’attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle proprie attività didattiche;

CONSIDERATI

  1. i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dall’articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
  2. i contenuti della Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
  3. gli impegni reciproci volti a realizzare efficaci forme di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche, formative e divulgative;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Ambiti di collaborazione)

Il presente accordo, disciplina gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la D.G.F., relativamente alle seguenti attribuzioni e competenze:

  1. la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria nelle tecniche investigative specialistiche e nel settore ippico con formatori dell’Arma;
  2. l’accoglienza ed eventuale possibilità di alloggio per il personale dell’Arma nel plesso della Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” o presso altre strutture formative dipendenti dalla Direzione Generale della Formazione;
  3. l’aggiornamento e lo scambio interprofessionale, formativo ed informativo tra personale dell’Arma dei Carabinieri e personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2

(Attuazione del protocollo)

  1. L’attuazione del presente Accordo sarà curata dal Direttore della Divisione II – Addestramento e Specializzazione Tecnico-Operativa della Direzione Generale della Formazione e dal Capo Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale dell’Arma, ovvero da rappresentanti da loro delegati per iscritto, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi.
  2. In alternativa, ciascuna delle Parti potrà adottare provvedimenti unilaterali attuativi, diretti alla propria amministrazione e concordati con la controparte, dandone espressamente atto nelle premesse del provvedimento.
  3. In relazione alle forme di collaborazione concordate, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la D.G.F. interesseranno le proprie articolazioni.
  4. Dall’attuazione del presente Accordo non possono derivare nuovi oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 3

(Impegni delle parti)

  1. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si impegna a:
    1. formare il personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera in specifici settori per svolgere con efficienza i propri compiti istituzionali, ammettendolo ai corsi di alta specializzazione erogati dell’I.S.T.I. e programmati nel piano formativo annuale, o ad attività addestrative specifiche erogate dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo;
    2. offrire la propria collaborazione e l’impiego di docenti e formatori dell’Arma per svolgere eventuali corsi di formazione ed attività didattiche da organizzare presso le strutture formative dell’Amministrazione Penitenziaria.
  2. La D.G.F. si impegna a:
    1. offrire la disponibilità alloggiativa presso le proprie strutture site a Roma, come di seguito denominate: Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” e Scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone”;
    2. garantire l’uso delle aule e la fruizione dei supporti necessari per lo svolgimento delle lezioni durante i corsi di formazione, nonché ad impiegare i propri dipendenti per uno scambio formativo ed interprofessionale tra personale dell’Arma e personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  3. Per la realizzazione delle finalità della convenzione, chiunque, non appartenente all’Amministrazione della Difesa, accede in luoghi militari, si impegna a sottoscrivere:
    1. un formale impegno a mantenere l’obbligo di riserbo circa le informazioni militari apprese in ragione della presenza nei citati luoghi;
    2. una liberatoria che sollevi l’Arma dei Carabinieri da eventuali danni o lesioni accidentali subiti in occasione delle attività ivi svolte.

Art. 4

(Privacy, sicurezza delle informazioni e riservatezza)

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l’esecuzione della presente Convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Art. 5

(Riservatezza delle informazioni)

Le Parti si impegnano a non divulgare dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente accordo.

Art. 6

(Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale)

  1. È responsabilità del datore di lavoro mandante acquisire dal datore di lavoro ospitante le informazioni necessarie per l’informativa di preaccesso (misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore, gestione delle emergenze) che dovrà svolgere nei confronti del proprio personale inviato presso le sedi della parte ospitante o di soggetti
  2. II personale di entrambe le parti e tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e quelle in materia di tutela ambientale.

Art. 7

(Comunicazione e uso di marchi)

  1. Le Parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo delle altre Parti, o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo, A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
  2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
  3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
  4. Le parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell’altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanta sopra.

Art. 8

(Risoluzione delle controversie)

  1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro, in dipendenza del presente atto.
  2. ln caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, resta individuata l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 9

(Durata e modifiche)

  1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le Parti.
  2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. L'eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte con almeno 6 mesi di preavviso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non hanno effetti sulla parte di accordo già eseguito.
  3. Le modifiche al presente Accordo dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Art. 10

(Firma digitale)

II presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’articolo l5, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

Roma, 29 gennaio 2026

 

PER IL COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Il Capo del I Reparto
Gen. D. Lorenzo FALFERI

PER IL DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Il Direttore Generale della Formazione
Dott. Antonio Fullone