Convenzione tra Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. per svolgimento attività acquisizione dati dei debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art 1, commi 367 e ss., Legge 244/2007 - 6 novembre 2025

November 6, 2025

Convenzione tra Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, via Arenula n. 70, C.F. 80184430587, in persona del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia pro tempore Antonia Giammaria e del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi pro tempore Lina Di Domenico, domiciliati per la carica presso la sede del Ministero (di seguito anche “l’Amministrazione” o “il Ministero”),

e

Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n. 4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall’amministratore delegato Lucio Calce, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito anche “la società”,

premesso che

  • il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell’erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali;
  • l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”, prevede che l’importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le medesime disposizioni del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  • ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonché con riferimento alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi, provvede alla gestione del credito mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni; b) iscrizione a ruolo del credito;
  • il comma 370 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;
  • ai sensi del comma 373 del predetto articolo 1 della legge n. 244 del 2007, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria;
  • in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., a sua volta precedentemente costituita in esecuzione del citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005;
  • ai sensi dell’articolo 1, comma 11, lettera b) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A. detenute da Equitalia S.p.A. sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze. La società, partecipata interamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione, attribuite a Equitalia Giustizia S.p.A.;
  • il Ministero dichiara di essere stato messo al corrente dell’esistenza di un considerevole arretrato nella lavorazione delle partite di credito da parte della società, segnatamente nel settore civile, generato dalla circostanza che Equitalia Giustizia S.p.A., con l’attuale struttura del ramo d’azienda dedicato al recupero crediti, non riesce a smaltire completamente la sopravvenienza annuale;
  • per lo smaltimento di tale magazzino arretrato, oggetto di monitoraggio ai sensi dell’art. 28- bis della presente convenzione, si provvederà con un separato piano, all’esito della determinazione della consistenza effettiva dello stesso quantificata al momento in cui Equitalia Giustizia S.p.A. avrà adeguato la propria struttura in misura tale da garantire lo smaltimento corrente di tutta la sopravvenienza;
  • per tutto il periodo sperimentale, come definito dalla presente convenzione, entro il quale Equitalia Giustizia S.p.A. dovrà provvedere ad adeguare la propria struttura, il Ministero, nella valutazione dei tempi di lavorazione delle partite di credito, si impegna a tenere conto dell’attuale inadeguatezza delle risorse della società;

 

convengono quanto segue

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
    1. “Ministero”: il Ministero della Giustizia;
    2. “società”: Equitalia Giustizia S.p.A.;
    3. “parti”: i soggetti contraenti la presente convenzione;
    4. “ufficio”: la struttura amministrativa dell’ufficio giudiziario competente alla riscossione delle spese di giustizia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
    5. “istituto”: l’istituto penitenziario competente;
    6. “Testo Unico”: il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
    7. “Registro”: il Sistema Informativo (già SIAMM) per le Amministrazioni, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, modello 3 SG. Attraverso il Sistema Informativo l’ufficio o l’istituto trasmette le informazioni a Equitalia Giustizia S.p.A. mediante l’inserimento di dati e/o il caricamento di documenti, tra cui l’utilizzo di specifici modelli allegati alla presente convenzione;
    8. “legge 213/2023”: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
    9. “legge 207/2024”: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 di cui alla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.


Art. 2
Oggetto

  1. La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data.
  2. Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché delle sanzioni pecuniarie civili e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.
  3. La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall’ufficio, nonché all’annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul Registro fino al pagamento ovvero alla comunicazione di inesigibilità ovvero alla comunicazione da parte dell’ufficio del P.M. di attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria. In caso di pagamento, la società provvede all’eliminazione del credito dal Registro, qualora la stessa non consegua ad una funzionalità automatica del sistema informatico. Nel caso di conversione della pena pecuniaria, sarà l’ufficio giudiziario a provvedere a tale incombente.
  4. La società provvede, altresì, sulla base dei dati comunicati dagli istituti, alla annotazione nel Registro e all’iscrizione a ruolo delle spese di mantenimento in carcere.
  5. Le attività successive alla comunicazione di inesigibilità del debitore, trasmessa dall’agente della riscossione, sono di competenza dell’ufficio ovvero dell’istituto, che esercitano i poteri di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  6. La società, nell’applicazione della normativa relativa all’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, si attiene alle circolari interpretative emanate dal Ministero.
  7. Il Ministero trasmette alla società le note e circolari adottate in materia di spese di giustizia attinenti all’oggetto della presente convenzione e si impegna a condividere con la stessa eventuali modifiche dei sistemi informativi suscettibili di produrre effetti sull’attività della società.


Art. 3
Comunicazioni

  1. Le formali comunicazioni e la trasmissione degli atti tra uffici e società e tra istituti e società sono effettuate mediante il Registro, con indicazione della data dell’invio e di quella della ricezione nonché dei dati identificativi dei rispettivi operatori.


Art. 4
Commissione paritetica

  1. Presso il Ministero è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle parti, delle attività oggetto della presente convenzione e dei rapporti tra uffici, istituti e società, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
    1. interpretazione della convenzione;
    2. monitoraggio delle attività di competenza della società, su richiesta di quest’ultima o dell’amministrazione, per eventuali interventi correttivi;
    3. proposte di modifiche o integrazioni del contenuto della presente convenzione;
    4. integrazioni e modifiche dei modelli allegati alla presente convenzione, su richiesta della stessa società o dell’amministrazione, che non incidono sull’oggetto e la struttura della presente convenzione.
  2. La commissione è composta in pari numero da rappresentanti del Ministero e della società; i rappresentanti del Ministero sono designati dal Gabinetto, dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal Dipartimento per gli affari di giustizia, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dall’Ispettorato generale.
  3. La commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero, è costituita con provvedimento dirigenziale del Ministero e il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento allegato alla presente convenzione.
  4. La commissione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione.


Art. 5
Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione dei crediti

  1. L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società le seguenti informazioni:
    1. nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile;
    2. provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito;
    3. foglio notizie relativo a ogni fase e grado del processo anche se negativo;
    4. gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito.
  2. L’ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello B, gli atti e i provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal Registro.


Art. 6
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato per obblighi tributari sorti antecedentemente al 31 dicembre 2024

  1. Per i procedimenti per i quali l’obbligo tributario è sorto entro il 31 dicembre 2024 l’ufficio, ai fini della riscossione del contributo unificato prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, comunica alla società, con la nota di cui all’allegato modello A1, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
  2. La società procede:
    1. entro il termine previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a), decorrente dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando l’allegato modello C;
    2. al verificarsi della condizione di cui all’articolo 213 del Testo Unico, nel medesimo termine di cui alla precedente lett. a), all’iscrizione a ruolo del credito.
  3. La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel Registro.
  4. Per i procedimenti per i quali l’obbligo tributario è sorto anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 539 della legge 213/2023, la società provvede a notificare la sanzione al debitore secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero utilizzando il modello di cui all'allegato modello D e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo.
  5. Per i procedimenti per i quali l’obbligo tributario è sorto successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 539 della legge 213/2023, la società procede, entro il termine previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a), decorrente dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico utilizzando il modello di cui all’allegato modello C e, al verificarsi della condizione di cui all’articolo 213 del Testo Unico, all’iscrizione a ruolo del credito con addebito degli interessi al saggio legale e all'irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 16 comma 1-bis e 248 comma 1 del Testo Unico.
  6. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 2 e 5, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.


Art. 6-bis
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato per obblighi tributari sorti successivamente al 31 dicembre 2024

  1. Ai fini della riscossione del contributo unificato, disposta dagli articoli 16 e 248 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di cui all’allegato modello A1, l’importo che deve essere riscosso.
  2. La società, entro il termine previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a), decorrente dalla ricezione degli atti, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 dell’importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e, previa determinazione dell’importo e annotazione nel Registro, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico.
  3. Ai fini del computo dei termini di cui al comma 2, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.


Art. 7
Provvedimenti sulla esecuzione di pene pecuniarie concorrenti e di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

  1. L’ufficio trasmette alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A 0 quella di cui all’allegato modello B, i provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti e dei provvedimenti di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, che costituiscono autonomo titolo per il recupero delle somme in essi indicate.
  2. L’ufficio comunica, altresì, lo stato di esecuzione delle partite di credito che ha in carico, inerenti i provvedimenti oggetto del titolo in esecuzione, utilizzando il modello di cui all’allegato modello E.
  3. La società annota la partita di credito nel Registro e procede all’iscrizione a ruolo della somma da recuperare, previa detrazione dall’importo complessivo della somma determinata con il provvedimento di esecuzione, delle singole pene pecuniarie già riscosse, di quelle convertite ai sensi dell’articolo 660 c.p.p. e di quelle estinte.
  4. La società procede, inoltre, alla riduzione dell’importo iscritto nelle singole partite di credito che ha in carico, relative a ciascun oggetto del provvedimento in esecuzione e a trasmettere il provvedimento di discarico al competente agente della riscossione in ordine alle pene pecuniarie non riscosse, non convertite o non estinte.
  5. Ai fini della determinazione della somma da recuperare la società per le partite di credito iscritte dagli altri uffici, provvede a richiedere le informazioni necessarie sulle singole pene pecuniarie, utilizzando l’allegato modello E-bis. In tal caso il termine di cui all’articolo 12, comma 2, della presente convenzione decorre dalla data di ricezione dell’ultima risposta.
  6. Qualora la riscossione o l’estinzione della pena pecuniaria corrisponda all’importo della partita di credito la società provvede alla sua eliminazione dal Registro.


Art. 8
Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

  1. L’ufficio comunica alla società, ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate a terzi, di cui all’articolo 187 del Testo Unico, l’importo che deve essere riscosso ed i dati anagrafici del debitore con la nota di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile.


Art. 9
Pagamenti volontari

  1. L’ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all’allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all’allegato A1, per il processo civile, unitamente agli atti necessari alla quantificazione, anche l’istanza di pagamento volontario presentata dal debitore. La società provvede entro 30 giorni dalla ricezione degli atti alla quantificazione del credito ed alla sua annotazione nel Registro.
  2. Se l’istanza di pagamento volontario interviene dopo la trasmissione del fascicolo alla società, l’ufficio trasmette la relativa documentazione con la nota di cui all’allegato modello B. La società, ove non abbia già provveduto, procede alla annotazione della partita di credito nel Registro.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’ufficio consegna al debitore il modello F23 previsto dal Registro.
  4. La società provvede inoltre all’annotazione, nello stesso registro, dell’avvenuto pagamento e a trasmettere la disposizione di discarico al competente agente della riscossione. Provvede altresì alla eliminazione del credito dal registro, previa acquisizione della rendicontazione.
  5. In ogni caso l’istanza di pagamento volontario non sospende l’iscrizione a ruolo.


Art. 10
Dati anagrafici dei debitori

  1. L’ufficio, con la nota di cui all’allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all’allegato A1, per il processo civile, comunica i dati anagrafici del debitore ove non presenti nei provvedimenti o negli atti che vengono trasmessi alla società.
  2. Limitatamente ai crediti relativi al contributo unificato in relazione al quale l’obbligo tributario è sorto anteriormente all’entrata in vigore della legge 207/2024, la società valida i dati anagrafici ed il codice fiscale del debitore mediante la consultazione dell’anagrafe tributaria, mentre, per tutti i restanti crediti, a tale attività provvede Agenzia delle entrate - Riscossione in sede di lavorazione della minuta di ruolo ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. Nel caso quest’ultima scarti la partita, la società verifica l’eventuale esistenza di errori materiali nell’acquisizione dei dati.
  3. Se, all’esito della verifica, tali dati risultano confermati, ma il debitore non è in possesso del codice fiscale, la società provvede alla richiesta di attribuzione allo stesso.
  4. Qualora non sia possibile attribuire il codice fiscale ai sensi del precedente comma, la società, con la nota di cui all’allegato modello F, ne dà comunicazione all’ufficio.


Art. 11
Regolarizzazione degli atti

  1. La società, qualora rilevi errori o incongruenze dei dati presenti negli atti trasmessi dall’ufficio, ne dà comunicazione all’ufficio stesso, utilizzando l’allegato modello G.
  2. Il termine previsto dall’articolo 12, comma 2, per l’iscrizione a ruolo è interrotto con la richiesta di regolarizzazione degli atti trasmessa dalla società entro il termine di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), primo periodo, e decorre nuovamente a seguito della comunicazione della risposta dell’ufficio. Qualora la richiesta della società intervenga oltre detto termine, la stessa società deve procedere all’iscrizione a ruolo entro il termine di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), secondo periodo.


Art. 12
Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo

  1. L’iscrizione a ruolo entro il termine previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a); ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
  2. Le parti concordano che, nei seguenti casi, si provveda in via prioritaria all’annotazione della partita di credito e all’iscrizione a ruolo:
    1. quando si tratti di ammende;
    2. quando si tratti di multe, qualora fra la data di invio della nota e la scadenza del termine di estinzione della pena pecuniaria intercorra un termine non superiore a sessanta mesi;
    3. in tutti gli altri casi, quando fra la data di invio della nota e la scadenza del termine di prescrizione del credito intercorra un termine non superiore a dodici mesi.
  3. In tali casi, alla società non potrà, comunque, essere ascritta alcuna responsabilità per l’eventuale prescrizione o estinzione della pena, qualora la stessa società abbia rispettato il termine previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a).


Art. 13
Sottoscrizione del ruolo

  1. I ruoli formati dalla società sono sottoscritti, anche mediante firma elettronica, dal responsabile del procedimento appartenente alla società delegato dai titolari degli uffici e degli istituti.
  2. La società consegna i predetti ruoli, ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, ad Agenzia delle entrate - Riscossione.


Art. 14
Sospensione della riscossione delle spese processuali a seguito di istanza di remissione del debito

  1. L’ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all’allegato modello A o quella di cui all’allegato modello B, la comunicazione della presentazione dell’istanza di remissione del debito di cui all’articolo 6 del Testo Unico e il relativo provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza.
  2. La società, ricevuta la comunicazione dell’istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all’annotazione della partita di credito nel registro e all’iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l’istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell’istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale credito residuo.
  3. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell’ufficio relativa alla decisione sull’istanza di remissione, limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l’istanza medesima. In caso di accoglimento dell’istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico, totale 0 parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione.
  4. Qualora l’accoglimento dell’istanza comporti l’estinzione dell’intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal Registro.
  5. In caso di rigetto dell’istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato.


Art. 15
Sospensione amministrativa del ruolo

  1. Il provvedimento di sospensione amministrativa del ruolo adottato dall’ufficio ai sensi dell’articolo 215 del Testo Unico viene trasmesso alla società con la nota di cui all’allegato modello B per l’annotazione nel Registro e la comunicazione all’agente della riscossione.
  2. La revoca del provvedimento di sospensione amministrativa adottato dall’ufficio ai sensi dell’articolo 215 del Testo Unico ovvero il provvedimento di annullamento totale o parziale del credito sono trasmessi alla società con la nota di cui all’allegato modello B per l’annotazione nel Registro e la comunicazione all’agente della riscossione.


Art. 15-bis
Modalità di gestione delle richieste di annullamento in autotutela

  1. Le richieste di annullamento o di sospensione in autotutela, di seguito “richieste”, relative agli atti notificati, utilizzando gli allegati modelli C e D, formulate dai debitori di giustizia sono inoltrate:
    1. all’ufficio giudiziario per il deposito della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento effettuato prima della notifica del presente invito;
    2. all’Ufficio giudiziario, laddove si intenda contestare la debenza del contributo unificato o delle anticipazioni forfettarie;
    3. ad Equitalia Giustizia S.p.A., ai riferimenti di contatto indicati nei modelli C e D allegati alla presente Convenzione, in tutti gli altri casi.
    In caso di accoglimento totale o parziale, le conseguenti disposizioni di annullamento della partita di credito sono trasmesse dall’ufficio giudiziario mediante modello B, nel caso previsto dall’art. 15bis, comma 1, sub a) e sub b), oppure adottate da Equitalia Giustizia S,p.A., nel caso previsto dall’art 15bis, comma 1, sub c).
  2. Se la richiesta perviene erroneamente ad Equitalia Giustizia S.p.A., la società comunica al richiedente via PEC, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, di rivolgere la propria istanza di annullamento in autotutela direttamente all’ufficio giudiziario. Al contrario, qualora l’istanza pervenga erroneamente all’ufficio giudiziario, lo stesso ufficio invita il richiedente a rivolgere la propria istanza ad Equitalia Giustizia S.p.A.
  3. Le previsioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle richieste aventi ad oggetto le cartelle di pagamento derivanti da ruoli sottoscritti dalla società. Se tali richieste sono formulate ai sensi dell’articolo 1, commi da 537 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasmesse dal competente agente della riscossione all’ufficio. Qualora la decisione di quest’ultimo sia di rigetto l’ufficio provvede ad invitare lo stesso agente della riscossione a riprendere l’attività di recupero delle partite di credito iscritte a ruolo. Nel caso in cui la decisione dell’ufficio sia di accoglimento totale o parziale, le conseguenti disposizioni di annullamento della partita di credito, sono trasmesse dall’ufficio giudiziario mediante modello B alla società Equitalia Giustizia S.p.A. che procederà all’inserimento dei relativi provvedimenti modificativi del carico iscritto a ruolo.


Art. 16
Comunicazioni alla Ragioneria dello Stato

  1. La società comunica alla competente Ragioneria dello Stato, ai sensi dell’articolo 214 del Testo Unico, le cause di sospensione o di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l’iscrizione a ruolo.


Art. 17
Rilascio certificazioni

  1. L’ufficio rilascia le certificazioni sulla base delle risultanze del Registro.
  2. Ai fini della tempestiva comunicazione di avvenuta esecuzione della pena pecuniaria all’ufficio del casellario giudiziale, da parte della cancelleria del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la società annota le pene pecuniarie pagate sul Registro, qualora l’annotazione non sia generata automaticamente dal flusso telematico.


Art. 18
Reiscrizione dei crediti a ruolo

  1. La società provvede, ai sensi dell’articolo 231 del Testo Unico e secondo i criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero, alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ed eliminati dal Registro.


Art. 19
Contenzioso

  1. La società, relativamente alle controversie promosse nei suoi confronti in relazione all’attività svolta in esecuzione della presente convenzione nelle quali l’ufficio non è stato chiamato in giudizio, deve trasmettere tempestivamente alla Direzione Generale degli Affari giuridici e legali del Ministero:
    1. i ricorsi e gli atti di citazione ad essa notificati, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite nei confronti dello stesso Ministero;
    2. le sentenze, anche non definitive, emesse dall’autorità giudiziaria.


Art. 20
Sistemi informativi

  1. La società, nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione e anche di quelle attività ancillari funzionali alle prestazioni previste dalla convocazione stessa, accede a sistemi informatici e/o piattaforme messe a disposizione dal Ministero, ovvero utilizza anche propri sistemi informatici.


Art. 21
Disposizioni particolari relative alle spese di mantenimento in carcere

  1. L’ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto trasmette senza ritardo l’allegato modello A2 ovvero, ove sussista la necessità di comunicare ulteriori posizioni debitorie, l’allegato mod. A3 alla società che, entro il termine previsto dall’art. 28, comma 1, lettera a) dalla ricezione di tale comunicazione, procede all’annotazione del credito nel Registro ed all’iscrizione a ruolo; ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
  2. In caso di atti e provvedimenti che incidono sull’esistenza, sulla struttura o sulla quantificazione del credito, l’Istituto, utilizzando l’allegato modello B1, li trasmette senza ritardo alla società. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal Registro.

Art. 22
Verifiche e monitoraggio

  1. In occasione delle verifiche presso gli uffici giudiziari, il Ministero, anche avvalendosi del proprio Ispettorato Generale, può chiedere alla società di fornire dati e documenti, anche non presenti nel Registro, relativi alle attività da essa svolte in esecuzione della presente convenzione e la società si impegna a fornire quanto richiesto entro trenta giorni.


Art. 23
Contributo per la copertura dei costi

  1. In via sperimentale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, per le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione e tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, il Ministero riconosce alla società un contributo annuo pari al 93% dell’importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio. Il restante 7% sarà corrisposto al raggiungimento dell’obiettivo legato allo smaltimento dell’arretrato in misura, comunque, non inferiore al 20% delle giacenze rilevate al 31 dicembre 2024, per l’anno 2025 e da definire con il Comitato per il Controllo Analogo, per l’anno 2026, entro il 31 maggio 2026, tenuto conto delle lavorazioni effettuate e dei flussi delle note inviate dagli uffici giudiziari nel corso del 2025.
  2. La società adotta un piano triennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società con cadenza annuale e comunicato al Ministero, nel quale è indicato l’ammontare delle spese di gestione previsto per l’anno successivo; tale piano è redatto sulla base della previsione del numero di note da lavorare, avuto riguardo alla media delle note ricevute dalla società nel biennio precedente l’anno di approvazione del piano. La società si impegna a tenere conto di eventuali osservazioni al piano formulate dal Ministero.
  3. Al termine del periodo sperimentale di cui all’articolo 28-bis, le Parti, tenendo conto degli importi occorrenti per la gestione del servizio in funzione della stabilizzazione della struttura organizzativa della società, concordano con cadenza triennale un tetto annuo massimo di contribuzione, derogabile soltanto in presenza di circostanze obiettive e non prevedibili, evidenziate nel piano di cui al comma 2 del presente articolo, e con l’approvazione esplicita del Ministero


Art. 24
Modalità di incasso del contributo

  1. La società percepisce il contributo annuo ad essa spettante incassando mensilmente, a titolo di acconto e salvo conguaglio, una somma pari a 1/12 dell’ammontare delle spese di gestione previste nel piano di cui all’articolo 23, comma 2; tale somma è versata alla società dagli agenti della riscossione, a valere sugli incassi da essi ottenuti mediante ruolo e mediante modello F23, utilizzando le somme provenienti dai codici tributo comunicati dal Ministero.
  2. In caso di variazioni nelle modalità di utilizzazione dei predetti codici tributo o, comunque, delle modalità di versamento delle somme relative agli stessi codici, anche in esecuzione del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, il Ministero si impegna a concordare tempestivamente con la società le eventuali modifiche da apportare al comma 1, al fine di assicurare la tempestiva remunerazione ad essa spettante.
  3. Con il bilancio d’esercizio, trasmesso al Ministero entro il quindicesimo giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea, si verifica l’ammontare definitivo delle spese sostenute dalla società per la gestione del servizio nell’anno precedente e si determina l’importo del conguaglio a debito o a credito della stessa società rispetto alle somme da essa incassate a titolo di acconto; fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, qualora l’ammontare definitivo delle spese di gestione superi di oltre il 10% quello indicato nel piano triennale di cui all’articolo 23, comma 2, la società trasmette al Ministero, unitamente al proprio bilancio di esercizio, una relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella quale sono specificati i motivi dello scostamento.
  4. La società, se ha incassato in acconto un importo inferiore a quello del contributo che risulta dovuto ai sensi del comma 3:
    1. a decorrere dal 1° luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’attività svolta, incassa il conguaglio ad essa spettante con le modalità previste dal comma 1;
    2. entro la fine del mese successivo a quello in cui ha incassato il conguaglio, presenta al Ministero un rendiconto delle somme percepite a tale titolo.
  5. Se la società, invece, ha incassato in acconto un importo superiore a quello del contributo che risulta dovuto ai sensi del comma 3, effettua il relativo versamento allo Stato a decorrere dal 1° luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’attività svolta, con modalità appositamente concordate con il Ministero; in tal caso, sono consentiti il versamento rateale e la compensazione, totale o parziale, con le somme che la società incassa ai sensi del comma 1.
  6. La società presenta al Ministero, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, un rendiconto delle somme incassate nell’anno precedente a titolo di remunerazione per il servizio reso.


Art. 25
Funzionamento del Registro

  1. Il Ministero assicura la funzionalità del Registro
  2. Nel rapporto tra Equitalia Giustizia S.p.A. e il Ministero della Giustizia, è previsto l'accesso alla banca dati del registro, anche attraverso trasferimenti di dati massivi, giornalieri e mensili, forniti attraverso un canale dedicato sulla Rete Unica Giustizia (RUG). La RUG, infrastruttura di rete che connette gli uffici giudiziari e le strutture ministeriali, assicura la protezione delle informazioni trasmesse grazie a meccanismi avanzati di sicurezza, quali crittografia, autenticazione e controllo degli accessi. Il riversamento delle lavorazioni effettuate da Equitalia Giustizia avviene tramite file su tracciati condivisi con il Ministero.


Art. 26
Criticità gestionali e inadempimenti contrattuali

  1. La società è responsabile per danni che costituiscano conseguenza dei propri comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, salvo che non derivino da forza maggiore.
  2. Qualora il Ministero riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla società via PEC l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
  3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, se ha lavorato oltre i termini previsti dalla presente convenzione più del 10% delle note di trasmissione ricevute nell’anno precedente, la società trasmette al Ministero una relazione, nella quale espone le motivazioni dei ritardi, comunica in quale misura le lavorazioni non tempestive sono state nel frattempo concluse e indica le misure correttive adottate o che intende adottare.
  4. Ricevuta la relazione di cui al comma 3, il Ministero può chiedere alla società ulteriori dati e informazioni e, qualora emerga una situazione di significativa criticità, può altresì raccomandare alla società di adottare misure correttive diverse da quelle indicate da quest’ultima.
  5. Se riceve la raccomandazione di cui al comma 4, la società è tenuta:
    1. entro un mese, a trasmettere al Ministero un piano di intervento, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
    2. successivamente, ad aggiornare il Ministero sullo stato di attuazione del predetto piano.
  6. Se, al termine della procedura prevista dai commi 4 e 5, le criticità rilevate non risultano superate, il Ministero può procedere ai sensi del comma 2.


Art. 27
Tutela della riservatezza

  1. Il Titolare del Trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione è il Ministero della Giustizia per il tramite degli Uffici Giudiziari come domiciliati nelle rispettive sedi, che negli ambiti di rispettiva competenza ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, rivestono la qualifica di Titolari del trattamento. (Cfr. Circolare dell’ufficio di gabinetto prot. 21611.u del 27/06/2018).
  2. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che la base giuridica del trattamento è la presente Convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. in data 28 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche con riferimento alla disciplina primaria e regolamentare concernente l’oggetto della stessa Convenzione, alla cui attuazione è finalizzato il trattamento di dati personali, e avuto altresì riguardo alle condizioni di liceità previste dall’art. 6 par. 1 del Regolamento (UE) n. 2016/679, lett. b), c) ed e), per la posizione assunta dal Ministero della giustizia.
  3. I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela di trattamento dei dati personali.
  4. Il Titolare del Trattamento designa Equitalia Giustizia S.p.A. ai fini del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679.
  5. L’atto di designazione, che è parte integrante della presente convenzione, è sottoscritto dal Titolare del Trattamento e dal Responsabile del Trattamento


Art. 28
Termini

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28-bis:
    1. i termini di cui all’art. 6, all’art.6-bis, all’art. 12, comma 2, all'art. 21, comma 1, sono fissati in trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte della società; in ogni caso non costituisce ritardo rilevante ai sensi dell’art. 26, comma 3 della presente convenzione la lavorazione di note di trasmissione effettuata entro novanta giorni dalla data di ricezione, a meno che si tratti di note relative ai crediti, di cui all’art. 12, comma 3;
    2. in caso di richiesta di regolarizzazione degli atti da parte della società, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, se tale richiesta viene trasmessa entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il termine per l’iscrizione a ruolo si interrompe e decorre nuovamente a seguito della comunicazione di risposta dell’ufficio. Qualora la richiesta della società venga trasmessa oltre trenta giorni, la società deve procedere all’iscrizione a ruolo entro quindici giorni dalla risposta dell’ufficio;
  2. se, in ciascun mese solare, le note trasmesse concernenti crediti di imminente prescrizione o estinzione superano il 30% delle note trasmesse alla società, la soglia di irrilevanza del ritardo di cui alla lettera a) è aumentata di un terzo.


Art. 28-bis
Efficacia, periodo sperimentale e modifiche della convenzione

  1. La presente convenzione è immediatamente efficace, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 26, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che entreranno in vigore al termine di un periodo sperimentale che si concluderà, al più tardi, il 31 dicembre 2026.
  2. Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi nel corso del periodo sperimentale, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente ogni trimestre una valutazione dei flussi di lavoro in entrata e del numero delle lavorazioni complessive e delle relative giacenze delle società, con espressa indicazione delle tipologie di lavorazione impattanti sul raggiungimento degli obiettivi concordati, valutando l’adozione delle eventuali misure che si rendano necessarie per il conseguimento degli stessi. A tali fini, la Società si impegna a comunicare, a mezzo di specifica nota informativa da inoltrarsi entro la data del 30 ottobre di ciascun anno, le sue valutazioni previsionali circa il conseguimento dell'obiettivo di cui all’art. 23 comma 1, precisando, laddove la previsione dovesse essere negativa, le ragioni per cui si ritiene che l'obiettivo non possa essere raggiunto.
  3. Qualora nel corso di applicazione della presente convenzione mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali la società esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.


Art. 29
Durata della convenzione

  1. La presente convenzione ha una durata di dieci anni, rinnovabili tacitamente, decorrenti dalla data di sottoscrizione delle modifiche alla presente convenzione.


Art. 30
Composizione delle controversie insorte in sede di applicazione della convenzione

  1. Al fine di favorire una composizione bonaria delle eventuali controversie ed in armonia con il principio di buona fede contrattuale, in caso di contrasti che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione e all’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le Parti si impegnano, ove gli stessi non siano stati definiti dalla commissione paritetica di cui all’articolo 4, a comunicarsi reciprocamente gli eventuali motivi di contestazione.
  2. Le Parti formuleranno le contestazioni in forma scritta, specificando espressamente le ragioni su cui le stesse si fondano, nonché l’esatto contenuto della pretesa.
  3. La controparte sarà tenuta a fornire adeguata risposta nella medesima forma nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione.
  4. Per la composizione bonaria della controversia è convocato, d’intesa tra le Parti, un incontro avente finalità conciliative, cui parteciperanno l’amministratore delegato della società ed i capi dipartimento che hanno sottoscritto la convenzione, da tenersi nei trenta giorni successivi alla ricezione della risposta alla contestazione.
  5. Le Parti si obbligano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo l’eventuale conclusione infruttuosa dell’incontro conciliativo di cui sopra.

 

Per il Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Antonia Giammaria

Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Lina Di Domenico

Per Equitalia Giustizia S.p.A.
L’Amministratore delegato
Lucio Calce