Convenzione tra gli Istituti penitenziari di BRESCIA e La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus per l'istituzione presso l'Istituto penitenziario di Laboratorio di assemblaggio e confezionamento - 21 novembre 2025
November 21, 2025
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI BRESCIA
Casa Circondariale di Brescia “Nerio Fischione”
Casa di Reclusione di Brescia Verziano
CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI BRESCIA rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Francesca Paola Lucrezi
E
LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCILAE ONLUS con sede legale LUMEZZANE, via CAV. GNUTTI n. 6 codice fiscale02941640175 iscritta presso il registro delle imprese di Brescia al n. 309660 nella persona del legale rappresentante sig. Romagnosi Paolo
avente per oggetto l'istituzione presso l'Istituto penitenziario di Laboratorio, di ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO di seguito meglio specificata;
PREMESSO
Che la FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha proposto a questa Direzione la messa in opera, presso
la Casa Circondariale di Brescia “Nerio Fischione” di una linea produttiva di CONFEZIONAMENTO e ASSEMBLAGGIO in cui impiegare, all'avvio, n.2 persone detenute e che tale numero può essere suscettibile di incremento;
Che la proposta è conforme agli obiettivi che l'Amministrazione penitenziaria si è data rispetto al lavoro come elemento del trattamento idoneo al reinserimento sociale dei condannati;
VISTI
- gli artt.20 e 20 –bis e 21 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- gli artt.47 e 48 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
- la Legge 22 Giugno 2000 193 e successive modificazioni;
- il D.M. 24 luglio 2014, n.148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale- del 22.10.20
LE PARTI CONVENGONO CHE:
ART. 1
(Oggetto)
La Direzione degli Istituti Penitenziari di Brescia a mezzo del suo legale rappresentante, concede, in comodato gratuito l’utilizzazione dei locali interni dell'istituto penitenziario - così come risultanti dall'allegato verbale d'inventario – alla LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di seguito detta anche contraente), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta.
ART. 2
(Obblighi della Società contraente)
La LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si impegna:
- ad attrezzare gli spazi di cui innanzi, con le eventuali ulteriori strumentazioni necessarie, nel pieno rispetto della normativa in materia anche in tema di sicurezza sul lavoro, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto
- a predisporre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del Lgs n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ad aggiornarlo secondo le necessità rilasciandone copia alla Direzione dell’ Istituto ed all'Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia.
- ad utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
- a restituire locali ed attrezzature, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso a favore della Società/Cooperativa per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento degli stessi. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
- a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;
- a impiegare – alla decorrenza del presente accordo – con contratto di lavoro dipendente ( anche se preceduto da tirocinio) almeno n.1 persone detenute. Tale numero potrà essere ragionevolmente incrementato in ragione delle condizioni del mercato, ma non potrà essere suscettibile di diminuzione se non per eccezionali cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente alla Direzione dell’Istituto. Qualora dovesse verificarsi il caso in cui si azzeri il numero dei lavoratori, i locali dovranno essere liberati e restituiti alla Direzione fatta salva l’eventualità in cui i lavoratori stessi percepiscano una indennità a titolo di ammortizzatore sociale comunque denominata. Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione dell’Istituto.
- Ad assicurare a mezzo di proprio personale idonea formazione ai detenuti da ammettere all’attività nel rispetto della normativa interna all’Istituto.
- ad avviare formalmente all'attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all'espletamento dell'attività produttiva;( qualora si preveda un periodo di formazione);
- ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell'Istituto;
- a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;
- a far fronte alle spese di energia elettrica mediante l'apposizione di contatore a diffalco.
- a consegnare alla Direzione dell’ Istituto i modelli D.M.10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;
- a consegnare alla sede INPS competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione dell’ Istituto, da cui risulti l’inizio dell’attività lavorativa all’interno dell’Istituto, al fine di poter fruire dei benefici previsti dal D.M. 24 luglio 2014, n.148;
- a presentare alla Direzione dell’Istituto, entro il 31 ottobre di ogni anno, una istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, quantificando l’ammontare complessivo del credito d’imposta che si intende fruire per l’anno successivo;
- a presentare tempestivamente alla Direzione dell’Istituto una richiesta di diminuzione del budget concesso dal Dipartimento qualora, per qualsivoglia motivo, la Società/Cooperativa non possa rispettare quanto programmato in termini di assunzioni nell’adempimento di cui al punto 14;
- a fornire semestralmente alla Direzione dell’Istituto penitenziario le autocertificazioni riportanti gli sgravi fiscali e contributivi previsti dalla legge 193/2000( c.d. Smuraglia) e successive modificazioni e integrazioni, ove spettanti( resta inteso che qualora la periodicità di tale adempimento dovesse variare a seguito di disposizioni dipartimentali, la Direzione dell’Istituto dovrà unicamente avvisare la Società/cooperativa contraente senza necessità di siglare nuova convenzione);
- La LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia) a fornire le notizie di cui al punto 13. anche per i ventiquattro mesi successivi alla scarcerazione.
ART. 3
(Obblighi della Casa Circondariale/Reclusione)
La Direzione degli Istituti Penitenziari di Brescia assume seguenti impegni:
- favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
- Provvedere , in conformità all’art. 26 DLGS 81/08 a redigere il DUVRI ove previsto, con l’ausilio del locale servizio Prevenzione e Protezione, una volta acquisito dalla Società Cooperativa contraente il Documento di Valutazione dei rischi ( si vede il punto 2 dell’art. 2);
- riservare sui corrispettivi pagati dalla LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per le prestazioni dei singoli detenuti le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
- favorire l'attività del personale incaricato dalla LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;
- valutare la possibilità- compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con le dovute cautele del caso – di mettere a disposizione della Società/Cooperativa uno spazio con relativa strumentazione informatica per le incombenze connesse all’attività produttiva( gestione ordini, fornitori, clienti, consegne e quanto altro);
- garantire nei limiti della propria competenza, la permanenza nell’Istituto dei detenuti addetti alle attività.
- concedere in comodato gratuito i locali individuati e le attrezzature già esistenti presso gli stessi;
- a richiedere ai competenti Uffici il documento di regolarità contributiva (DURC) relativo alla società/cooperativa contraente sia alla firma del presente accordo sia con periodicità che si riterrà opportuno anche in considerazione della durata della convenzione;
- rilasciare la dichiarazione alla società/cooperativa da cui risulti l’avvio dell’attività lavorativa della stessa all’interno dell’Istituto.
- Trasmettere entro le scadenze previste, al Provveditorato Regionale competente per territorio la documentazione prevista – regolarmente controllata come da disposizioni dipartimentali – dal precedente art. 2 – punti 14-15-16- consegnata dalla LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso
ART. 4
(Modalità di avviamento al lavoro)
- La Direzione, individuerà i detenuti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro previste dall’art.20 O.P;
- I detenuti di cui al punto 1 verranno selezionati - con criteri che andranno congiuntamente definiti - previo superamento di apposito colloquio con un team comprendente un rappresentante/responsabile dell’area trattamentale, un operatore di polizia penitenziaria e il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all’inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale.
- I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all’iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell’attività posta in essere;
- L’équipe di osservazione e trattamento formulerà/aggiornerà il piano di trattamento individualizzato per ciascun detenuto prescelto, inserendovi l’impegno assunto e valutando periodicamente i risultati sotto il profilo trattamentale, avendo preliminarmente acquisito la valutazione del team di cui al punto 2 in ordine alla qualità della partecipazione ed alle competenze acquisite dallo stesso. Detto programma sarà come di norma inviato al Magistrato di sorveglianza per quanto di competenza.
ART. 5
(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)
La LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si fa carico di provvedere all'ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato dalla Direzione ed alle spese di energia elettrica e/o di altre utenze risultanti dalla lettura di contatore a diffalco, appositamente installato.
Al momento della definitiva determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.
ART. 6
(Spese straordinarie)
Le spese di natura straordinaria sono a carico dell'Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell'Istituto.
Ad essa spetta la valutazione sulla necessità e sull’urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sul tipo di intervento da effettuare.
ART. 7
(Commesse)
La Società/Cooperativa svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati della grande utenza.
ART. 8
(Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento)
La LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'O.P. ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto.
E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di allontanare chiunque, ristretto lavorante o altri, contravvenga a tali regole.
ART. 9
(Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti)
La LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si impegna a stipulare con i ristretti, al termine dell’eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge. Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione dell’Istituto;
ART. 10
(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)
La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.
In particolare si conviene che:
- Per ciascuno detenuto verrà predisposta a cura della Società/Cooperativa contraente – datore di lavoro, un busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
- Sono ad esclusivo carico della LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative aI riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
- Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura della LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
- Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoranti);
Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
Con bonifico sul conto corrente postale della Direzione dell’Istituto, IBAN: IT 21 G076 - 0111 2000 0001 1221256 cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.
ART. 11
(Responsabilità Civile)
La responsabilità della LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.
Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti a comportamenti dolosi o colposi, dovranno essere risarciti.
L’Amministrazione non è responsabile per danni di qualunque natura cagionati da comportamenti dolosi o colposi di terzi.
La società/cooperativa-contraente risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoranti, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.
ART. 12
(Risarcimento danni)
Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la LA FONTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.
L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente alla Società/Cooperativa contraente derivanti da negligenza del personale della stessa
ART. 13
(Contratto di assicurazione)
La società/cooperativa contraente si impegna a stipulare contratto di assicurazione, anche per causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.
ART. 14
(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell’Istituto)
Il personale della Casa Circondariale di Brescia potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze
Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell'istituto immediatamente segnalate al responsabile indicato dalla società/cooperativa contraente per gli interventi del caso.
ART. 15
(Utilizzo dei locali)
E' assolutamente vietato alla società/cooperativa - contraente l'utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.
ART. 16
(Durata della convenzione)
La presente convenzione ha durata 12 MESI ed è rinnovabile per uguale periodo, tramite comunicazione formale salvo contraria volontà delle parti manifestata anch’essa mediante formalmente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 17
( Commissione Regionale per il lavoro penitenziario)
La Direzione dell’Istituto si impegna a trasmettere copia della presente convenzione alla Commissione Regionale per il lavoro penitenziario di cui all’art. 25 bis O.P. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.
Eventuali difformità interpretative che si dovessero creare in ordine alla presente convenzione dovranno essere portate a conoscenza della suddetta commissione per le valutazioni di competenza.
ART. 18
(Risoluzione della convenzione)
L'Amministrazione può comunque, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell'Istituto ovvero per inadempimento, da parte della Società/Cooperativa - contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.
La presente convenzione non obbliga l’Amministrazione e/o la Cooperativa ad un rapporto di esclusività nella materia oggetto della stessa.
Brescia, 21 novembre 2025
Il rappresentante legale della Società/Cooperativa
Romagnosi Paolo
Il Direttore degli Istituti Penitenziari di Brescia
Francesca Paola Lucrezi