Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’Associazione AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada - 29 marzo 2023 - 10 giugno 2026
June 10, 2026
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Premesso
- che in virtù della Convenzione Ministeriale, sottoscritta in data 5 novembre 2018 tra l’AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS e il Ministero della Giustizia per i lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova, l’AFVS collabora fattivamente con il Tribunale di Bologna;
- che, la Legge n. 134 del 27 settembre 2021, come attuata dal decreto legislativo n. 150/2022 e convertita dal decreto legge 162/2022 nella Legge 199/2022 ha introdotto nuova disciplina circa le pene sostitutive delle pene detentive brevi; con riassetto del lavoro di pubblica utilità definito sostitutivo (art. 20 bis codice penale).
Ad oggi il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal Giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore ai 3 anni. Di conseguenza, la presente convenzione si applica in tutti i casi indicati dalla nuova disciplina e applicati nelle sentenze giudiziarie.
In ogni caso si precisa che la presente Convenzione resta valida per i casi specificati di seguito:
- a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. N. 274/2000;
- a norma dell’art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
- a norma dell’articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
- che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente firmatario della presente convenzione è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
TRA
Il Tribunale di Bologna, Codice fiscale 80079510378, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Vicario, dott. Alberto Ziroldi, domiciliato per la carica in Via Farini n. 1,
E
L’Associazione AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada C.F. 97524270150 con sede legale in Viale Abruzzi 13 A - Milano, qui rappresentata da Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale che incarica per la stipula del presente atto la Dott.ssa Silvia Frisina, Delegato di Presidenza, agendo in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - (Disponibilità ente)
L’Associazione AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada (di seguito indicata anche come “l’Ente”) consente che un numero massimo di 20 persone alle quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 20 bis cp, 54 del decreto legislativo n. 274/2000, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992 o 73 comma 5 bis del DPR 309/1190, ovvero nei cui confronti la sospensione condizionale della pena è stata subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 165 del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Bologna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2 - (Progetti – attività da svolgere)
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001. Le attività, a seconda del progetto assegnato e qualora fosse necessario, potranno essere svolte all’esterno della sede locale (su strada), in presenza presso la sede dell’ente o in modalità da remoto (smartworking):
- Progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e dell’ANCI. Gli utenti condannati ai lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva vestiranno i panni di “Assistenti pedonali”, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Locale e presidieranno gli attraversamenti pedonali, agevolando il transito dei pedoni, principalmente in prossimità delle scuole e degli Uffici Giudiziari. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità e paletta. L’intento del progetto è quello, da un lato di assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, e dall’altro rieducare gli utenti che hanno commesso un reato in violazione al Codice della Strada. Tale attività consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico. Il progetto “Ruote ferme, pedoni salvi” sarà finanziato dal “Fondo Vittime della Strada”, fondo istituito dall’Associazione, nel quale convergono le donazioni/versamenti quali condotte riparatorie provenienti nell’ambito della messa alla prova e giustizia riparativa. L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con il Corpo di Polizia Locale territorialmente competente, e nello specifico già in vigore con il Corpo di Polizia Locale di Bologna giusto protocollo sottoscritto in data 26 gennaio 2023;
- Progetto #stradesicure, che consiste nella mappatura delle criticità presenti sulla intera rete infrastrutturale comunale (es. individuazione e segnalazione di assenza di segnaletica orizzontale e verticale, presenza di buche sul manto stradale, pericolosità degli attraversamenti pedonali, presenza di ostacoli fissi non protetti). A tal proposito sono stati ideati dei sotto-progetti (#bastabuche; #stopstradekiller). Il progetto viene svolto dagli utenti in “messa alla prova” e lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva, che mappano le eventuali criticità riscontrate nel territorio comunale, attraverso una indagine fotografica e la successiva compilazione di schede di segnalazione. Al termine del rilevamento i dati vengono raccolti, processati e comunicati da AFVS alle istituzioni competenti, ovvero Prefetture ed enti gestori dei tratti interessati, sperando che possano essere messi in sicurezza nel minor tempo possibile.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3 - (Corso di sicurezza stradale)
L’AFVS da anni si impegna ad impiegare i versamenti ricevuti quale condotta riparativa nell’ambito di messa alla prova, richiesta di patteggiamento, affidamento in prova, richiesta riabilitazione) per la realizzazione del progetto PES “Prevenire – Educare – Sensibilizzare”, corso di sicurezza stradale e legalità, nato per implementare il contenuto dei programmi di trattamento nell’ambito dell’istituto della messa alla prova, nonché rafforzare il senso dei lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva. L’AFVS, che mette a disposizione di oltre 50 Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Italia il progetto a titolo gratuito, si impegna ad accogliere anche gli utenti segnalati dal Tribunale di Bologna. Il progetto prevede un incontro collettivo della durata di n. 3 (tre) ore da svolgersi in presenza presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) o altro luogo individuato, ovvero in modalità da remoto (webinar) su piattaforma dedicata e affronta i seguenti argomenti:
- il racconto della nascita dell’Associazione ovvero la storia di Luigi Colosini, vittima della strada, attualmente in stato di coma vegetativo di grado II;
- l’importanza del volontariato, quale strumento volto alla crescita della persona, sia individualmente sia nelle formazioni sociali;
- presentazione degli scopi dell’Associazione, nonché la diffusione e la promozione delle campagne di sicurezza stradale;
- intervento di uno psicologo del traffico che affronta i fenomeni e i meccanismi psicologici più comuni che possono influenzare negativamente il comportamento alla guida;
- intervento di un esperto in diritto e tecnica della circolazione stradale che illustra le principali norme del Codice della Strada, le disposizioni della Legge del 23 marzo 2016 n. 41 “Omicidio e Lesioni stradali”, al fine di informare l’utenza sul contenuto di una legge ad oggi ancora poco nota, nonché la decadenza della copertura assicurativa con relativa rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza/sotto effetto di stupefacenti, in caso di verificazione di un sinistro;
- la testimonianza diretta di un familiare o di una vittima della strada, che racconta la propria storia scuotendo le coscienze dei partecipanti e divenendo momento di riflessione e sensibilizzazione.
Art. 4 - (Modalità di svolgimento)
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Art. 5 - (Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni)
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionari di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.
Art. 6 - (Modalità di trattamento)
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
L’Ente provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
L’Ente si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Art. 7 - (Divieto di retribuzione e assicurazione sociale)
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 8 - (Verifiche e relazioni sul lavoro svolto)
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.
Art. 9 - (Risoluzione della convenzione)
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 11, qualora venissero meno i fondi pervenuti nell’ambito della Giustizia Riparativa e Messa alla Prova necessari per l’operatività della presente.
Art. 10 - (Relazione sull’applicazione della convenzione)
L’ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.
Art. 11 - (Durata della convenzione)
La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di stipulazione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.
Bologna, 29 marzo 2023
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Delegato di Presidenza della AFVS
dott.ssa Silvia Frisina
Il Presidente Vicario del Tribunale
dott. Alberto Ziroldi
Identificativo della convenzione: 17683222
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Alberto Ziroldi, Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ETS nella persona del legale rappresentante Giacinto Picozza
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 25 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
Prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’ organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Bologna, lì 10/06/2026
Il legale rappresentante dell’Ente,
Giacinto Picozza
II Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA,
Alberto Ziroldi
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Associazione familiari e vittime della strada ets - galleria ugo bassi n. 1
Identificativo della convenzione: 17683220
Convenzione tra il TRIBUNALE DI BOLOGNA
e
l'Ente ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ETS
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
- che in base all'art. 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, inserito dall'art. 4-bis, comma 1 lett. g) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 2 della legge 11 giugno 2004, n. 145, nel modificare l'art. 165 del Codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e relative convenzioni;
- che a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285 (Codice della strada), introdotto dall'art.6 dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità
- che l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della concorrenza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il Giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l'art. 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 1-bis della legge 25 giugno 1993, n. 205 ha previsto la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 legge 654/1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (legge 962/1967);
- che l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Alberto Ziroldi, Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ETS (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Giacinto Picozza in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 30 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1 . Associazione familiari e vittime della strada ets - galleria ugo bassi n. 1
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
Silvia Frisina
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Bologna, lì 10/06/2026
Il legale rappresentante dell’Ente,
Giacinto Picozza
II Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA,
Alberto Ziroldi