Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Cureggio - 26 maggio 2023 - 1 settembre 2026

September 1, 2026

TRIBUNALE DI NOVARA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 D. LGS. N. 274 28 AGOSTO 2000 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

- che a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 22 bis del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada), il giudice di pace e – in applicazione della legge n. 145 dell’11 giugno 2004 e dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1990 così modificato dal DL 30 dicembre 2015 n. 272 convertito in legge n. 49 del 21 febbraio 2016 - i Tribunali in composizione monocratica possono applicare, su su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 186 comma 9 bis del CdS introdotto dall’art. 33 comma 1 lett A) punto 1) della legge 29 luglio 2010 n. 120 descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all’art. 54 D.Lgs 274/2000;

- Alla luce delle disposizioni di cui al capo II della Legge n. 67/2024 in teme di “Messa alla Prova” 

- che l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto citato, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Comune di Cureggio presso cui potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante Sindaco pro tempore Dr. Angelo Barbaglia, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

l’Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. tecnico/manutentive, consistente nell’affiancamento del personale nell’attività dell’ente;
  2. amministrativo-finanziarie e/o socio culturali consistente nell’affiancamento del personale nell’attività dell’ente.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo citato, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale per le attività di carattere prevalentemente tecnico/manutentivo e del Responsabile Amministrativo-Finanziario per le attività di carattere prevalentemente amministrativo-finanziarie e/o per attività di carattere prevalentemente socio-culturali

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna a garantire il rispetto delle norme e a predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività lavorativa prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o in maniere tale da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a loro le relative istruzioni operative dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente delegato del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

Art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali

Cureggio, 25/5/2023 - Novara, 26/5/2023

Il sindaco del Comune di Cureggio 
Angelo Barbaglia

Il Presidente del Tribunale F F
Dr. Gianfranco Pezone

 

Identificativo della convenzione: 17715571

Convenzione tra il TRIBUNALE DI NOVARA

e

l'Ente COMUNE DI CUREGGIO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

- che l'art. 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 6 dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità

- che l'art. 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito '' La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Andrea Ghinetti, Presidente del TRIBUNALE DI NOVARA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI CUREGGIO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Angelo Barbaglia, in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 1 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . Comune di Cureggio

  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Novara, lì 01/09/2026

Il legale rappresentante dell’Ente,
Angelo Barbaglia
(firmato digitalmente il 18/09/2026)

II Presidente del TRIBUNALE DI NOVARA,
Andrea Ghinetti
(firmato digitalmente il 21/9/2026)