Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FERRARA e il Comune di Portomaggiore - 14 febbraio 2023 - 20 marzo 2026

March 20, 2026

TRIBUNALE DI FERRARA

 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 del D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.33 LEGGE 120 DEL LUGLIO 2010 E ART. 186 DEL D.LGS.285/1992

Premesso che:

  • in data 13/02/2020 il Tribunale di Ferrara e il Comune di Portomaggiore (Fe) stipulavano una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, art.33 legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs.285/1992;
  • tale convenzione è stata sottoscritta per consentire, a norma dell’art.54 del D.lvo 28 agosto 2000 n.274 e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L.30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n.49, l’applicazione da parte del giudice di pace e del giudice monocratico della pena del lavoro di pubblica utilità, su richiesta dell’imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
  • Atteso che l’art. 186, comma 9 bis, del Codice della Strada e l’art. 187, comma 8 bis, del Codice della Strada, come modificati dall’art 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”
  • Visto l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Considerato che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un’immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;
  • Considerato che l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo:

considerato che

la convenzione stipulata ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scadrà in data 13/02/2023;

 Si conviene e si stipula quanto segue

il rinnovo della seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Portomaggiore, nella persona della Dr.ssa Elena Bertarelli (Dirigente incaricata della direzione del Settore Servizi alle Persone), che agisce in rappresentanza del Comune di Portomaggiore, avente sede legale a Portomaggiore in p.zza Umberto I n.5 (di seguito “l’Amministrazione”).

Art. 1
Attività da svolgere

L’Amministrazione consente che max nr. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino contemporaneamente presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell’Amministrazione nel ramo sociale, della sicurezza stradale e tutela ambientale.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Saverio Saccà, Istruttore Direttivo Amministrativo assegnato ai servizi sociali ed assistenziali del Comune (o suo sostituto);

L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare

il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Ferrara, 14 febbraio 2023

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dr.ssa Elena Bertarelli
firmato digitalmente

Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Scati
firmato digitalmente

 

Identificativo della convenzione: 17630447

Convenzione tra il TRIBUNALE DI FERRARA

e

l'Ente COMUNE DI PORTOMAGGIORE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Piera Tassoni, Presidente del TRIBUNALE DI FERRARA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI PORTOMAGGIORE (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Elena Bertarelli in qualità di delegato del legale rappresentante

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . Comune di Portomaggiore - piazza Umberto I, 5

  • Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  • Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

  • Saverio Saccà

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Ferrara, lì 20/03/2026

Per delega del Legale Rappresentante,
Elena Bertarelli

Il Presidente del TRIBUNALE DI FERRARA,
Piera Tassoni