Convenzione Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. per svolgimento attività acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - Modifica art. 23 e art. 28-bis - 23 ottobre 2023

October 23, 2023

Modifica della Convenzione tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A.
per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori
e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia,
ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Modifica dell’articolo 23 (“Contributo per la copertura dei costi”)
e dell’articolo 28-bis (“Efficacia, periodo transitorio e modifiche della convenzione”)

 

L’anno 2023, il giorno 23 del mese di ottobre

tra

il Ministero della giustizia, con sede in Roma, via Arenula n. 70, C.F. 80184430587, nella persona del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia pro tempore Luigi Birritteri e del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi pro tempore Gaetano Campo, domiciliati per la carica presso la sede del Ministero (di seguito anche “l’Amministrazione” o “il Ministero”),

e

Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n. 4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall’amministratore delegato Marco Achilli, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito anche “la società”),

premesso che

  • le parti hanno sottoscritto, in data 28 dicembre 2017, la convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale convenzione è stata approvata con decreto del 16 gennaio 2018 e registrata alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018;
  • con la modifica della Convenzione 28 dicembre 2017, sottoscritta in data 3 agosto 2022, tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A, registrata dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2022, recante “Modifica dell’art. 23 e dell’art. 28-bis”, è stata fissata in via sperimentale la revisione del sistema di remunerazione del ramo business “Crediti di giustizia”, in attesa di una ridefinizione dell’attuale meccanismo di remunerazione;
  • nell’articolo 23 (“Contributo per la copertura dei costi”) e nell’articolo 24 (“Modalità di incasso del contributo”) della medesima convenzione è previsto che, per un periodo transitorio fissato nel successivo art. 28-bis, viene riconosciuto alla società un contributo annuo pari all’importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio, quali risultanti da apposito piano triennale - approvato dal Consiglio di Amministrazione della società con cadenza annuale e comunicato al Ministero - nel quale è indicato l’ammontare delle spese di gestione previsto per l’anno successivo; tale piano è redatto sulla base della previsione del numero di note da lavorare, avuto riguardo alla media delle note ricevute nel biennio precedente l’anno di approvazione del piano. Per il periodo successivo a quello transitorio, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, invece, che le parti, tenendo conto degli importi occorrenti per la gestione del servizio in funzione della stabilizzazione della struttura organizzativa della società, concordano con cadenza triennale un tetto massimo di contribuzione derogabile solo in presenza di circostanze obiettive e non prevedibili e con l’approvazione esplicita del Ministero;

considerato che

  • la modalità di remunerazione sperimentale introdotta nell’anno 2022, legata al raggiungimento di obiettivi strategici, in vigenza del regime transitorio, prevede di riconoscere direttamente alla società il 93% dei costi imputabili al ramo “Crediti di giustizia”, e la quota varibile, nella percentuale del 7%, dei costi imputabili allo stesso ramo aziendale, solo al raggiungimento di alcuni parametri di target legati agli obiettivi”;
  • tale modalità sperimentale ha permesso di superare il regime precedente contraddistinto da un meccanismo di integrale ribaltamento dei costi sostenuti dalla Società rimasto invariato dalla prima applicazione della Convenzione, prevedendosi che, nel periodo temporale dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il riconoscimento diretto della quota del 93% di diretta competenza dell’esercizio 2022 dei costi imputabili al ramo “Crediti di giustizia”, la quota variabile, nella percentuale del 7% dei costi imputabili allo stesso ramo aziendale, poteva essere riconosciuta solo al raggiungimento di un obiettivo commisurato allo smaltimento del magazzino arretrato in misura non inferiore al 15% delle giacenze delle note A e A1 rilevate al 31 dicembre 2021;
  • l’esigenza di conseguire lo smaltimento integrale del magazzino rappresenta un obiettivo imprescindibile per la Società, in coerenza con le ripetute sollecitazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato per il controllo analogo di Equitalia Giustizia S.p.A del Ministero della giustizia, tese a dare definitiva soluzione al fenomeno patologico dell’arretrato;
  • l’analisi dei dati contenuti nella “Relazione illustrativa dell’andamento del ramo di business Crediti di Giustizia e sugli obiettivi ed indirizzi strategici al 31 agosto 2023”, inviata in data 9 ottobre 2023 con prot. n. 2023-EQUIGIU-450205, evidenzia la crescita del flusso di note inviate dagli uffici giudiziari e in particolare, di un flusso in ingresso del tutto “straordinario” e imprevedibile (+116.346), pari al 34,2% in più rispetto al budget preventivato;
  • con nota prot. EQUIGIU-137874 del 4 aprile 2023, Equitalia giustizia S.p.A ha formulato una proposta tesa ad introdurre un nuovo sistema di remunerazione durevole e strutturale e previsto nuovi meccanismi e criteri di remunerazione per l’attività svolta in qualità di organismo in house del Ministero della giustizia;
  • con nota prot, m_dg.GAB 0013457.U del 6 aprile 2023, il Comitato di controllo analogo ha proposto di declinare un nuovo sistema di remunerazione strutturato in occasione dell’aggiornamento della Convenzione 28 dicembre 2017, essendo ancora in corso la procedura di rinnovo degli Organi sociali della Società e ritenendo opportuno e prudenziale prorogare anche per l’anno 2023 il sistema di remunerazione sperimentato nel corso dell’anno 2022;
  • la procedura di rinnovo degli Organi sociali si è conclusa e con delibera del 27 giugno 2023 sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2023, 2024, 2025, nonché i componenti del Collegio sindacale, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
  • la proroga del meccanismo di remunerazione, sperimentato nel corso del 2022, di cui agli articoli 23 e 28-bis della citata Convenzione del 2017 - come da ultimo modificati - anche per gli anni 2023 e 2024, si rende necessaria per garantire la continuità e la piena funzionalità delle attività istituzionali e dei servizi resi per conto del Ministero, in modo da tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti sia in termini di raggiungimento degli obiettivi strategici e organizzativi che in termini di definizione di criteri e meccanismi di remunerazione dell’attività svolta;
  • con nota prot. m_dg.DAP 0120832.U del 22 marzo 2023, al fine di procedere all’informatizzazione della fase istruttoria relativa alla riscossione delle quote di mantenimento dei detenuti negli istituti penitenziari ai sensi di quanto previsto dall’art. 188 c.p. e dagli artt. 2 e 24 della legge 26 luglio 1975 n. 354, inoltre, è stata chiesta l’attivazione della Convenzione 23 settembre 2010, modificata in data 28 dicembre 2017, per la parte relativa all’articolo 21 della citata Convenzione che reca disposizioni particolari in materia di recupero delle spese di mantenimento in carcere;
  • l’esigenza sopra esposta rende necessario prevedere un intervento modificativo dell’articolo 4 della citata Convenzione attraverso l’inserimento di un componente del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nell’ambito della Commissione paritetica;
  • alla luce di quanto sopra esplicitato, si ritiene necessario estendere l’applicazione del regime sperimentale del criterio di remunerazione non solo per l’anno 2023, come già comunicato dal Presidente del Comitato per il controllo Analogo con la nota del 6 aprile u.s, anche per l’esercizio 2024, prevedendo entro il primo trimestre 2024 i parametri da utilizzare per la definizione dell’obiettivo 2024;
  • per la definizione della percentuale obiettivo di smaltimento del magazzino, infatti, occorre considerare il flusso delle note stimate (media triennio 2020/2022 che risulta pari a 518.722) e non il reale flusso di note inviate dagli uffici giudiziari nel 2023;
  • per magazzino si intende la giacenza complessiva delle note indipendentemente dalla data di invio delle stesse e pertanto, occorre considerare nel magazzino anche quelle rientrate nei termini convenzionali secondo l’art. 28 comma 1 che recita “non costituisce ritardo rilevante… la lavorazione di note di trasmissione effettuata entro 90 giorni dalla data di recezione, a meno che si tratti di note relative ai crediti.

Ciò premesso, è stato individuato come obiettivo per l’anno 2023 lo smaltimento al 31 dicembre 2023 nella misura del 55% del magazzino 2022, calcolato sulla base della media delle note inviate nel triennio precedente (2020-2022), mentre l’obiettivo per l’anno 2024 sarà definito entro il primo trimestre 2024, anche considerando l’auspicabile normalizzazione dei flussi di note inviate.

tanto premesso, le parti

convengono quanto segue:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 4 della Convenzione)

  1. All’articolo 4, comma 2, della Convenzione tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. del 28 dicembre 2017 come modificata, da ultimo, con atto in data 3 agosto 2022, dopo le parole “Giustizia” sono inserite le seguenti: “dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 23 e all’art. 28 bis della Convenzione)

  1. All’articolo 23, comma1, della Convenzione tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. del 28 dicembre 2017 come modificata, da ultimo, con atto in data 3 agosto 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
    2. dopo la parola “2021” sono inseriti i seguenti periodi: “Per l’anno 2023 la quota del 7% è commisurata allo smaltimento dell’arretrato in misura non inferiore al 55% delle giacenze rilevate al 31 dicembre 2022, riferite alla media dei flussi delle note inviate nel triennio 2020-2022, mentre per l’anno 2024 l’obiettivo percentuale di smaltimento dell’arretrato verrà concordato entro il 31 marzo 2024 sulla base dei flussi delle note inviate dagli uffici giudiziari”.
  2. All’articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1 la parola “2022” è sostituita dalla seguente: “2024”;
    2. al comma 2 le parole “per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”; le parole “dello stesso anno” sono sostituite dalle seguenti “di ciascun anno” e le parole “30 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti “di ciascun anno”.

La presente convenzione sarà vincolante per l’Amministrazione dopo l’approvazione nei modi di legge. Di tale approvazione l’Amministrazione darà prontamente comunicazione alla Società.

Roma, 23 ottobre 2023

Per il Ministero della giustizia
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Luigi Birritteri

Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Gaetano Campo

Per Equitalia Giustizia S.p.A.
L’Amministratore delegato
Marco Achilli