Detenzione domiciliare
aggiornamento: October 29, 2026
In cosa consiste
La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case-famiglia protette. Presso una struttura terapeutica residenziale pubblica o privata accreditata, oppure, nei casi previsti dalla legge, presso un altro luogo idoneo nell’ambito di un programma terapeutico socioriabilitativo semiresidenziale.
L’allontanamento non autorizzato dal domicilio può integrare il reato di evasione, che comporta la revoca della misura. I controlli sono effettuato dalle Forze dell’Ordine.
Chi la concede
Salvo che per la detenzione domiciliare in casi particolari per tossicodipendenti ed alcoldipendenti, cui verrà fornita una trattazione a parte, nelle ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter e di quelle speciali previste agli artt. 47-quater e 47-quinquies:
- Se la persona è già condannata in via definitiva: l’istanza va presentata al Tribunale di sorveglianza, sia che il condannato si trovi in stato di libertà sia che si trovi in condizione detentiva. In quest’ultimo caso, tuttavia, ove dalla protrazione dello stato detentivo derivi un grave pregiudizio, l’istanza è rivolta al Magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza (entro 45 giorni). Il condannato ammesso a fruire della misura è sottoposto ad una serie di prescrizioni, cui dovrà attenersi per tutta la durata dell’esecuzione penale
- Se la persona non è ancora condannata: nei casi previsti dall'art. 656 c.p.p., il Pubblico Ministero sospende l'ordine di esecuzione. Il condannato può presentare istanza entro 30 giorni e il Tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal ricevimento degli atti. Nel caso dell’esecuzione della pena presso il domicilio è invece competente per la concessione del beneficio esclusivamente il Magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo sulla richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, previa valutazione dell’idoneità del domicilio.
Il tribunale fissa le prescrizioni della misura e può anche prevedere modalità di controllo con mezzi elettronici.
Il detenuto domiciliare non è a carico dell’Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica.
►Detenzione domiciliare ordinaria (47- ter l. 354/1975)
Chi la può chiedere
Purché non sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' gli sia mai stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale(recidiva)
- La persona che abbia compiuto i settanta anni condannata per qualunque reato ad eccezione di quelli previsti:
- dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I ( riduzone in schiavitù, tratta ed altri reati contro la personalità individuale)
- dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale (reati sessuali)
- dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (associazione a delinquere, sequestro di persona)
- dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (reati associativi)
- Chi deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni e sia:
- donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali
- persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente
- persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
- Chi deve scontare una pena anche residua inferiore ai due anni anche senza i requisiti richiesti dal punto 1 ma purché non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. penit. quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
- Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena
supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. In tal caso l'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare (mentre se viene concesso il rinvio ai sensi degli artt.146-147 la pena viene sospesa). - Il condannato o imputato tossicodipendente o alcoldipendente, con pena anche residua, non superiore a 8 anni, o un limite di 4 anni nei casi previsti per i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, che intenda proseguire o intraprendere un programma di recupero dalla propria dipendenza.
►Detenzione domiciliare speciale ( art.47- quinquies l. 354/1975)
Prevista, assieme alla misura dell’affidamento ( art.47-ter o.p.) dall'art. 47 quinquies la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dall’art. 3 della legge 8 marzo 2001 n. 40, di modifica dell’Ordinamento penitenziario.
Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter (pena inferiore ai 4 anni), solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
Vi possono essere ammessi, se hanno espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo.
- la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi
- il padre quando la madre sia deceduta o altrimenti nell'impossibilità assoluta di assistere i figli
La legge 62/2011 ne ha esteso l’efficacia introducendo il comma 1-bis all'art. 47-quinquies che consente l’espiazione dei minimi di pena richiesti per accedere al beneficio ( un terzo o 15 anni in caso di ergastolo) presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità ad espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. Tale possibilità resta comunque preclusa alle madri condannate per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis o.p..
►Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria (47-quater nella l. 354/1975 )
Con l'inserimento dell'art. 47-quater nella l. 354/1975 ad opera della l. 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47-ter (detenzione domiciliare), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.
►Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi (l. 199/2010)
Introdotta dalla l. 199/2010, ha subito successive modifiche concernenti il limite di pena. Inizialmente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata stabilizzata dal dl 23 dicembre 2013 n. 146.
Ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, può essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.
La misura non può essere concessa:
- ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario)
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale)
- ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario)
- qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti
- qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
Nel caso la condanna a diciotto mesi - o meno - di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, previo accertamento dell’esistenza e dell’idoneità dell’alloggio, nonché, se si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente, previa verifica della documentazione medica attestante lo stato di tossicopendenza o alcooldipendenza e del programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare.
Nel caso in cui il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia in carcere, potrà presentare una richiesta al magistrato di sorveglianza. In ogni caso - anche senza la richiesta dell’interessato - la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool, intenzionata a seguire un programma di cura che potrà essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il magistrato di sorveglianza provvederà con un’ordinanza per la concessione della detenzione domiciliare.
In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna, competente per gli interventi di sostegno e controllo, segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette le relazioni trimestrali e conclusiva.
La l. 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).
►Detenzione domiciliare in casi particolari per tossicodipendenti e alcoldipendenti
Cos'è
La detenzione domiciliare in casi particolari è una misura alternativa alla detenzione introdotta dalla legge 5 agosto 2026, n. 140, che ha inserito nel d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti) gli articoli 94-ter e 94-quater.
È finalizzata al recupero terapeutico e al reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti attraverso un programma terapeutico socioriabilitativo.
A chi è rivolta
La misura può riguardare:
- la persona condannata, detenuta o libera, che deve eseguire una pena detentiva, anche residua
- la persona imputata, anche sottoposta a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, attraverso la procedura prevista dall'art. 94-quater
Per le persone condannate, si applica quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 del d.P.R. 309/1990.
Requisiti
Devono ricorrere le condizioni previste dalla legge, tra cui:
- una condizione effettiva e attuale di tossicodipendenza o alcoldipendenza
- una pena detentiva, anche residua, non superiore a 8 anni
- un limite di 4 anni nei casi previsti per i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, salvo le eccezioni stabilite dalla legge
- la correlazione tra dipendenza e reato, nei casi previsti
- un programma terapeutico socioriabilitativo idoneo, già in corso da proseguire oppure da intraprendere.
La concessione della misura richiede inoltre la verifica dell'idoneità del programma e delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
Dove si svolge
Il programma può essere svolto:
- presso una struttura terapeutica residenziale pubblica specializzata;
- presso una struttura privata accreditata;
- nei casi previsti, presso un altro luogo idoneo, nell'ambito di un programma semiresidenziale.
Come si presenta la richiesta
La persona interessata deve rivolgersi al proprio difensore e al Servizio per le Dipendenze (SerD) territorialmente competente. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge, relativa in particolare alla condizione di dipendenza, alla correlazione con il reato e al programma terapeutico, compresa la valutazione della sua idoneità.
- Se la persona è già condannata la richiesta è valutata dal Tribunale di sorveglianza, competente per la concessione della misura.
- Se la persona è imputata, l'art. 94-quater consente, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, di chiedere al giudice che procede la definizione anticipata del procedimento con una pena da eseguire secondo le modalità della detenzione domiciliare in casi particolari.
Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede un termine di 60 giorni per completare la documentazione necessaria.
Durante la misura la persona deve:
- seguire il programma terapeutico
- rispettare le prescrizioni dell'autorità giudiziaria
- rispettare le regole della struttura e collaborare con i servizi coinvolti.
L'andamento del programma è monitorato dai servizi competenti. Le violazioni delle prescrizioni o l'interruzione ingiustificata del programma sono comunicate all'autorità giudiziaria e possono comportare la revoca della misura.
Al termine del percorso, l'Uepe trasmette all'autorità giudiziaria la relazione finale prevista dalla legge.
►Il ruolo del SerD e dell'UEPE
Il SerD svolge un ruolo centrale nella valutazione della condizione di dipendenza e nella predisposizione, valutazione e monitoraggio del programma terapeutico.
L'Uepe partecipa, nei casi previsti dalla legge, alle valutazioni integrate nella fase istruttoria e svolge attività di supporto e controllo durante l'esecuzione della misura.
Durante il percorso, le strutture e i servizi coinvolti trasmettono le informazioni e le relazioni previste dalla legge all'autorità giudiziaria competente.
La presentazione della domanda non comporta automaticamente la concessione della misura.
L'autorità giudiziaria verifica i requisiti previsti dalla legge e valuta l'idoneità del programma rispetto alle esigenze di recupero, reinserimento sociale e sicurezza.
In caso di conclusione positiva del programma, possono ricorrere i presupposti per gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 94-ter.
In caso di esito negativo, l'autorità giudiziaria valuta gli effetti sulla misura, tenendo conto anche delle ragioni dell'esito e dell'eventuale presenza di violazioni delle prescrizioni.
A chi rivolgersi
Per informazioni e per avviare il percorso è possibile rivolgersi:
- al proprio difensore
- al SerD dell'Azienda sanitaria territorialmente competente
- all'UEPE, per gli aspetti di propria competenza.
►Compiti dell’Ufficio di esecuzione penale
L'Uepe, nelle prime tre ipotesi di detenzione domiciliare svolge in fase istruttoria un ruolo tecnico-professionale di osservazione, valutazione e consulenza alla Magistratura di sorveglianza ai fini della decisione sull'eventuale concessione della misura alternativa, attraverso l’invio di una relazione socio-familiare e del relativo programma di trattamento.
Nella fase di esecuzione, invece, gli interventi dell'Uepe vanno distinti:
- nella detenzione domiciliare ordinaria (art. 47- ter Ord. Pen.) svolgono attività di sostegno e assistenza, e non di controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia. In base alle disposizioni impartite dal Tribunale o dal Magistrato di sorveglianza, ha il compito di stabilire validi collegamenti con i servizi sociosanitari ed assistenziali del territorio, al fine di aiutare il condannato a superare le difficoltà connesse all’applicazione di tale misura;
- nell'ipotesi di detenzione domiciliare nei confronti di soggetti affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47-quater Ord. Pen.) svolge attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma;
- nella detenzione domiciliare di condannate madri (art. 47-quinquies Ord. Pen), controlla la condotta della condannata e la aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al Magistrato di sorveglianza sul comportamento tenuto dalla stessa;
- nell’esecuzione della pena presso il domicilio per pene non superiori ai diciotto mesi (art. 1, L.199/2010), è incaricato del sostegno e della vigilanza sull’evoluzione del percorso, segnala al Magistrato di sorveglianza ogni evento rilevante sull’esecuzione della pena e trasmette relazioni periodiche e quella conclusiva.
- Nella detenzione domiciliare in casi particolari partecipa, nei casi previsti dalla legge, alle valutazioni integrate nella fase istruttoria e svolge attività di supporto e controllo durante l'esecuzione della misura.
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