Affidamento in prova al servizio sociale

aggiornamento: October 29, 2026

►Cos’è

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di espiare la pena, o la parte residua di essa, in regime di libertà controllata e supportata dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe).

L’affidato è sottoposto nel corso della misura ad una serie di obblighi, le c.d. prescrizioni, contenute nel programma di trattamento individualizzato, predisposto e successivamente attuato dall'Uepe.

L'esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta l'estinzione della pena e degli altri effetti penali della condanna.

L’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario, per ultimo è stato modificato dall’art. 10-bis della Legge 8 agosto 2024, n. 112, che ha introdotto, il comma 2-bis.

L’obiettivo della suddetta innovazione è stato quello di ampliare la platea di coloro che possono essere ammessi a tale beneficio, favorendo l’ammissione alla misura, anche ai condannati che, pur non disponendo di una valida attività lavorativa, possono svolgere un idoneo servizio di volontariato oppure un’attività di pubblica utilità.

►In cosa consiste

Il condannato, di norma, durante l’affidamento in prova al servizio sociale:

  • vive nel proprio ambiente familiare e sociale
  • svolge attività lavorativa, attività di studio o di formazione e attività di idoneo volontariato o di pubblica utilità
  • rispetta le prescrizioni stabilite dal Tribunale di sorveglianza, il cui controllo è affidato all’Uepe
  • mantiene rapporti periodici con l’Uepe
  • partecipa al programma trattamentale predisposto e attuato con il supporto dell’Uepe.

Va evidenziato che l'art. 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha previsto l'istituzione di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti privi di un domicilio idoneo.

►Autorità giudiziaria competente per la concessione

  • Tribunale di sorveglianza
  • Possibile concessione provvisoria da parte del Magistrato di sorveglianza nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione e in assenza di pericolo di fuga.

►Quando può essere concesso

Viene concesso quando il Tribunale di sorveglianza ritiene che il condannato possa scontare la pena all'esterno del carcere seguendo un programma di trattamento sotto la supervisione dell’Uepe e che ciò favorisca il reinserimento sociale senza rischio di commissione di nuovi reati.

Limiti di pena per la concessione:

  • una pena detentiva, anche residua, non superiore a 3 anni
  • una pena detentiva, anche residua, non superiore a 4 anni (c.d. affidamento in prova "allargato"), quando il comportamento tenuto dal condannato consente una prognosi favorevole circa il reinserimento sociale e la prevenzione della recidiva.

►Ruolo e compiti dell’Uepe nella fase istruttoria.

Nell'ambito dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'Uepe fornisce alla magistratura di sorveglianza gli elementi necessari per valutare l'idoneità del condannato al percorso extramurario.

A tal fine, svolge un'approfondita attività di osservazione e valutazione della personalità, finalizzata a verificare l'evoluzione del percorso individuale del condannato, il grado di consapevolezza rispetto al reato commesso, le risorse personali e familiari disponibili e le concrete possibilità di reinserimento sociale.

Nel corso dell'istruttoria vengono acquisiti elementi relativi:

  • alla situazione personale e familiare
  • alle condizioni abitative
  • all'eventuale attività lavorativa, formativa, di volontariato o di pubblica utilità
  • alle risorse sociali ed economiche disponibili
  • ai rapporti con il contesto territoriale
  • all'eventuale presenza di problematiche sanitarie o di dipendenza patologica.

Sulla base degli esiti dell'indagine socio-familiare, l'Uepe elabora una proposta di programma di trattamento individualizzato, che costituisce uno degli elementi fondamentali per le valutazioni del Tribunale di sorveglianza. Ai sensi dell'art. 72 dell'Ordinamento penitenziario, l'Ufficio svolge attività di osservazione e trattamento nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di comunità e predispone il programma trattamentale, nel quale sono definiti gli obiettivi, gli interventi e le modalità del percorso di reinserimento sociale, nonché gli impegni che il condannato è tenuto ad assumere durante l'esecuzione della misura.

Il programma può prevedere:

  • lo svolgimento di attività lavorativa o formativa;
  • attività di volontariato o di utilità sociale
  • interventi di sostegno e accompagnamento sociale
  • percorsi terapeutici o riabilitativi
  • prescrizioni relative ai rapporti familiari e sociali
  • impegni risarcitori o riparativi nei confronti della persona offesa
  • specifiche prescrizioni finalizzate alla prevenzione della recidiva.

Quando il condannato è detenuto e presenta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, l'attività istruttoria dell'Uepe si integra con l'osservazione scientifica della personalità svolta dall'équipe di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario. La documentazione istruttoria così composta viene quindi trasmessa al Tribunale di sorveglianza dalla direzione dell'istituto penitenziario.

Quando, invece, il condannato è libero e presenta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, l'Uepe accerta le condizioni personali, familiari, sociali e lavorative del soggetto e fornisce una valutazione delle risorse utili al suo reinserimento sociale.

All'esito dell'istruttoria l'Uepe trasmette alla Magistratura di sorveglianza una relazione contenente la valutazione professionale e la proposta di programma trattamentale, evidenziando gli elementi che consentono di formulare una prognosi favorevole circa il positivo svolgimento della misura e l'effettivo percorso di reinserimento sociale del condannato.

►Ruolo e compiti dell’Uepe in fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'Uepe assume un ruolo centrale sia nell'attività di controllo sia nel sostegno e nell'accompagnamento del condannato nel percorso di reinserimento sociale.

A seguito dell'ammissione alla misura, l'Uepe prende in carico il condannato e dà attuazione al programma di trattamento approvato dall'Autorità giudiziaria.

Qualora la misura sia stata concessa a un soggetto detenuto, le prescrizioni vengono comunicate prima della scarcerazione, mentre la presa in carico trattamentale avviene successivamente all'ingresso nel circuito dell'esecuzione penale esterna.

Qualora, invece, la misura sia stata concessa a un soggetto in stato di libertà, la presa in carico e la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni avvengono entro dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza di affidamento, presso l'Uepe.

In particolare l'Uepe:

  • illustra all'interessato le prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza
  • definisce le modalità operative di attuazione del programma trattamentale
  • cura i rapporti con i servizi pubblici, gli enti del terzo settore e le altre risorse territoriali coinvolte nel percorso di reinserimento
  • promuove interventi di sostegno sociale, lavorativo, abitativo e familiare
  • favorisce l'accesso a percorsi terapeutici, sanitari o formativi ove necessari.

L'attività dell'Uepe si sviluppa attraverso colloqui periodici, visite domiciliari, contatti con i familiari, con il datore di lavoro e con i servizi territoriali, al fine di monitorare l'andamento della misura e verificare il rispetto delle prescrizioni imposte.

 L'Uepe svolge una duplice funzione:

  1. Funzione di controllo
    • verifica il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Tribunale
    • accerta la regolare partecipazione alle attività previste dal programma di trattamento
    • segnala tempestivamente alla Magistratura di sorveglianza eventuali violazioni, comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura o situazioni di particolare criticità.

Con particolare riguardo all’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi, le attività di controllo sono svolte dal personale assegnato al Nucleo di Polizia Penitenziaria, istituito presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna con il D.M. 1° dicembre 2017.

  1. Funzione trattamentale e di supporto
    • sostiene il processo di responsabilizzazione del condannato
    • favorisce il consolidamento dei fattori di inclusione sociale
    • promuove il mantenimento o il recupero dei legami familiari
    • incentiva percorsi lavorativi e formativi
    • interviene nella gestione delle problematiche personali, relazionali o socioeconomiche che possano ostacolare il reinserimento.

Durante tutto il periodo di esecuzione l'Uepe mantiene costanti rapporti con la Magistratura di sorveglianza, alla quale trasmette relazioni periodiche sull'andamento della misura, evidenziando:

  • il livello di adesione al programma
  • l'evoluzione del percorso trattamentale
  • i risultati conseguiti
  • eventuali criticità o violazioni
  • le prospettive di reinserimento sociale.

Nell'affidamento in prova al servizio sociale il programma di trattamento e le prescrizioni stabilite dal Tribunale di sorveglianza possono richiedere, nel corso dell'esecuzione, adattamenti dovuti a esigenze lavorative, familiari, sanitarie o ad altre situazioni non prevedibili che vengono proposti alla Magistratura di sorveglianza.

A tal fine, la normativa prevede che nei casi di necessità e urgenza, il Direttore dell'Uepe possa autorizzare temporanee deroghe al programma di trattamento e alle prescrizioni imposte, dandone successiva comunicazione alla Magistratura di sorveglianza.

Al termine della misura, l'Uepe redige una relazione conclusiva destinata al Tribunale di sorveglianza, contenente una valutazione complessiva del percorso svolto e dei risultati raggiunti, contribuendo alla decisione sull'esito dell'affidamento, che, se positivamente concluso, determina l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, secondo quanto previsto dall'art. 47 della legge n. 354/1975.

L'azione dell'Uepe nella fase esecutiva è dunque finalizzata a coniugare le esigenze di controllo dell'esecuzione penale con gli obiettivi costituzionali di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale del condannato.

►Autorità giudiziaria competente per l’esecuzione

Nell'affidamento in prova al servizio sociale disciplinato dall'art. 47 della Legge n. 354/1975 dell'Ordinamento penitenziario, l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione è il Magistrato di sorveglianza, che esercita la vigilanza sull'andamento della misura attraverso le relazioni dell'Uepe.

La competenza è ripartita tra:

  • Tribunale di sorveglianza, competente a concedere, revocare o dichiarare cessata la misura alternativa
  • Magistrato di sorveglianza, competente a seguire l'esecuzione della misura, impartire prescrizioni, modificarle ove necessario e adottare i provvedimenti di propria competenza durante l'esecuzione.

►La liberazione anticipata

La liberazione anticipata, prevista dall'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario, è applicabile ai soggetti ammessi all'affidamento in prova che abbiano dato concreta prova di recupero sociale durante l'esecuzione della misura. In particolare:

  • l'istanza è valutata dal Magistrato di sorveglianza;
  • il beneficio consiste nella detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata.

►Tipologie di affidamento in prova al servizio sociale

  1. Affidamento in prova al servizio sociale ordinario: art. 47 dell'Ordinamento penitenziario. Può essere concesso ai condannati che devono espiare
    • una pena o un residuo pena non superiore a 3 anni;
    • una pena o un residuo pena non superiore a 4 anni (art. 47, comma 3-bis Ordinamento penitenziario), qualora abbiano tenuto nell'anno precedente un comportamento positivo e tale da consentire una prognosi favorevole di reinserimento sociale.
  1. Affidamento in prova al servizio sociale speciale per tossicodipendenti e alcoldipendenti: art. 94 D.P.R. 309/1990. Può essere concesso al condannato:
    • tossicodipendente o alcoldipendente;
    • con pena o residua pena non superiore a 6 anni;
    • che stia seguendo o intenda seguire un programma terapeutico e socioriabilitativo;
    • in possesso della certificazione sanitaria attestante la dipendenza e l'idoneità del programma terapeutico.
  1. Affidamento in prova al servizio sociale speciale per soggetti affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria: art. 47-quater dell'Ordinamento penitenziario. La misura consente ai condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture sanitarie specializzate, di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale anche oltre i limiti di pena ordinariamente previsti dall'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario, al fine di garantire la continuità terapeutica e la tutela del diritto alla salute.
  1. Affidamento in prova al servizio sociale del condannato militare: legge 29 aprile 1983, n. 167. È una particolare forma di affidamento in prova al servizio sociale prevista per i soggetti condannati dall'autorità giudiziaria militare, finalizzata a consentire l'espiazione della pena all'esterno degli stabilimenti militari di pena, favorendo il recupero sociale e il mantenimento dei legami con l'ambiente di servizio.
    • Destinatari
      • militari condannati a pena detentiva non superiore a 3 anni
      • assenza di misura di sicurezza detentiva da eseguire.
    • Modalità di esecuzione
      • il militare ancora soggetto a obblighi di servizio è affidato a un comando o ente militare individuato dall'Amministrazione militare
      • il militare collocato in congedo è affidato direttamente al servizio sociale
      • per i militari in ferma, l'affidamento presso il comando o ente militare opera fino al completamento del servizio; successivamente il soggetto è affidato al servizio sociale.
    • Finalità
      • reinserimento sociale del condannato;
      • responsabilizzazione attraverso l'osservanza di prescrizioni e obblighi;
      • prevenzione della recidiva;
      • valorizzazione della permanenza nel contesto lavorativo e relazionale del militare.



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