Lydia Velliscig, Assicurazione e autoassicurazione nella gestione dei rischi sanitari. Studio di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2018
May 2, 2018
collocazione: MAG. 300 38109
Poco più di un anno fa è entrata in vigore la legge n. 24, dell’8 marzo 2017: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie che ha introdotto alcuni strumenti di gestione dei rischi sanitari da responsabilità civile.
Con questo contributo Lydia Velliscig intende offrire una valutazione delle strategie operative più idonee a garantire l’effettività della tutela risarcitoria del danneggiato. A tal fine, l’Autrice mette a confronto il sistema italiano con quello statunitense e francese, relativamente all’alternativa tra assicurazione e auto-assicurazione. I meccanismi di self-insurance, che lasciano l’onere risarcitorio in capo al soggetto responsabile del danno e al suo patrimonio, costituiscono solo una deroga all’istituita assicurazione obbligatoria nell’ordinamento transalpino, mentre negli Stati Uniti hanno dignità pressoché uguale a una vera e propria assicurazione esterna.
In Italia il modello auto-assicurativo si è imposto per carenza normativa, senza accantonamenti economici determinati; finalmente l’articolo 10 della citata legge ha imposto alla struttura sanitaria una copertura assicurativa obbligatoria, nonché una riserva di fondi per far fronte alle domande di risarcimento. L’auto-assicurazione è stata così pienamente legittimata, manca tuttavia il previsto regolamento ministeriale, che dovrà indicare i requisiti e i parametri delle misure di assunzione diretta del rischio. Occorrerebbe infatti, conclude l’autrice, che anche le opportunità offerte dalle tecniche di ritenzione del rischio, fossero oggetto di una disciplina stringente, rispondente a regole economiche precise, prima fra tutte quella relativa all’accantonamento delle risorse necessarie.
In Italia il modello auto-assicurativo si è imposto per carenza normativa, senza accantonamenti economici determinati; finalmente l’articolo 10 della citata legge ha imposto alla struttura sanitaria una copertura assicurativa obbligatoria, nonché una riserva di fondi per far fronte alle domande di risarcimento. L’auto-assicurazione è stata così pienamente legittimata, manca tuttavia il previsto regolamento ministeriale, che dovrà indicare i requisiti e i parametri delle misure di assunzione diretta del rischio. Occorrerebbe infatti, conclude l’autrice, che anche le opportunità offerte dalle tecniche di ritenzione del rischio, fossero oggetto di una disciplina stringente, rispondente a regole economiche precise, prima fra tutte quella relativa all’accantonamento delle risorse necessarie.