Circolare 31 marzo 2023 - Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

March 31, 2023

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto dell’On.le Ministro
SEDE
 

Oggetto: Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


PREMESSA

L’art. 1, commi 629-633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”, al dichiarato fine di attuare “interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell’efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento interno”.

Con tale finalità il legislatore ha inteso delineare, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017, confermati all’esito di specifiche procedure valutative, una struttura del compenso differente rispetto agli altri magistrati onorari, in quanto essenzialmente incentrata sul riconoscimento di tutele economiche simili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

Ciò nondimeno, il nuovo quadro normativo non contiene indicazioni, neanche attraverso rinvio ad altre disposizioni, riguardo alla natura del reddito nonché al regime previdenziale e fiscale da applicare, quali aspetti riconducibili alla natura giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato.

Sono, pertanto, in corso approfondimenti e interlocuzioni volte ad individuare, a legislazione vigente, le opportune soluzioni, condivise con gli altri uffici e amministrazioni coinvolte.

Si ritiene, comunque, non procrastinabile l’emanazione della presente circolare volta a fornire le prime indicazioni che, riconducibili alle attribuzioni di questa amministrazione centrale, riguardano gli aspetti che possono essere univocamente desunti dal vigente quadro normativo, nonché informazioni di carattere più operativo in ordine al trattamento economico spettante.

AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 trova applicazione per i magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 (di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017), laddove confermati all’esito delle procedure di valutazione indette, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 29, d.lgs. n. 116/2017.

Con il provvedimento di conferma gli stessi vengono ricompresi nel “contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio” e, a tal fine, sono previste tre distinte procedure valutative, con cadenza annuale secondo l’anzianità maturata nella funzione onoraria.

Il comma 3 prevede, infatti, che ai fini della conferma vengono indette tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024 e che riguardano i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano esercitato le funzioni di magistrato onorario per un certo numero di anni come di seguito indicati:

  1. oltre 16 anni;
  2. tra i 12 e i 16 anni;
  3. meno di 12 anni.

Le nuove disposizioni e le indicazioni contenute nella presente circolare si riferiscono, pertanto, ai magistrati onorari che, all’esito delle procedure di valutazione, sono confermati nelle funzioni onorarie.

Alcuna innovazione riguarda, invece, i restanti magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari) già in servizio alla data del 15 agosto 2017 per i quali continuano ad applicarsi, fino alla conferma di cui all’art. 29, i criteri di liquidazione già previsti dalle corrispondenti disposizioni (art. 31 del d.lgs. n. 116/2017 come sostituito dal medesimo comma 629 della l. 234/2021)

TRATTAMENTO ECONOMICO

La normativa in disamina definisce il trattamento economico erogabile in favore del magistrato onorario (del contingente ad esaurimento) confermato all’esito della procedura di valutazione, nelle funzioni onorarie, distinto a seconda della differente opzione dell’interessato in termini di esclusività della prestazione.

Riguardo al regime di esclusività, il comma 6 prevede che “i magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie”.

Dal contenuto letterale della disposizione e del successivo comma 7 si evince che oggetto dell’opzione è il regime di “esclusività” mentre, in assenza dell’opzione, il regime ordinario è quello della “non esclusività”.

I commi 6 e 7 disciplinano, pertanto, il trattamento economico spettante che, rispetto all’opzione esercitata, si differenzia esclusivamente per l’importo dell’indennità che per i c.d. esclusivisti è stabilita in misura doppia.

Pertanto, per coloro che esercitano l’opzione per il regime di esclusività il trattamento economico è costituito dalle seguenti voci e parametri retributivi:

  • Compenso” – indipendente dal regime opzionato – parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre 2021, al personale amministrativo giudiziario di Area III e con esclusione degli incrementi previsti dai successivi contratti collettivi nazionali di

L’importo del compenso è, inoltre, differenziato in relazione al numero di anni di servizio di cui al citato comma 3 e alla corrispondente procedura valutativa, avendo come riferimento le fasce economiche F3, F2 e F1.

  • Indennità giudiziaria” pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario, con esclusione di ogni altro trattamento economico accessorio.

Il regime di esclusività comporta che tale trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione, con i redditi di lavoro dipendente e con i redditi da lavoro autonomo.

Inoltre, i magistrati onorari in questione non saranno soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017, bensì a quanto prescritto dall’art. 16 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Il successivo comma 7 disciplina, invece, il regime di non esclusività previsto per coloro che non esercitano la suddetta opzione, il cui trattamento economico è costituito dalle seguenti voci e parametri retributivi:

  • Compenso” parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre 2021, al personale amministrativo giudiziario di Area III e con esclusione degli incrementi previsti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
    Anche in questo caso l’importo del compenso è differenziato in relazione al numero di anni di servizio di cui al citato comma 3 e alla corrispondente procedura valutativa, avendo come riferimento le fasce economiche F3, F2 e F1.
     
  • Indennità giudiziaria” pari all’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario, con esclusione di ogni altro trattamento economico accessorio.

Il regime di non esclusività comporta che agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017, “con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”.

Pertanto, in relazione ai due regimi previsti in termini di esclusività e ai tre distinti parametri retributivi riferiti alle anzianità di servizio e corrispondenti procedure di conferma, vengono di seguito riepilogati gli importi previsti in termini di “compenso” e di “indennità giudiziaria”:

 
Regime di esclusività A3 F3 A3 F2 A3 F1
Compenso 27.488,11 26.112,89 25.241,43
Indennità giudiziaria 11.876,26 11.071,86 11.071,86
Totale 39.364,37 37.184,75 36.313,29

 
Regime di non esclusività A3 F3 A3 F2 A3 F1
Compenso 27.488,11 26.112,89 25.241,43
Indennità giudiziaria 5.938,13 5.535,93 5.535,93
Totale 33.426,24 31.648,82 30.777,36

 

Trattasi di importi annuali per dodici mensilità, ove è già ricompresa la tredicesima mensilità secondo l’espressione letterale della richiamata disposizione.

Occorre precisare, inoltre, che gli importi dell’indennità giudiziaria tengono conto degli incrementi dell’indennità di amministrazione previsti dal d.P.C.M. 23 dicembre 2021.

DECORRENZA

La nuova disciplina relativa al trattamento economico decorre dalla data del decreto ministeriale con il quale è stata recepita la delibera del Consiglio superiore della magistratura di positivo superamento della procedura valutativa. Da questo momento si applica il compenso previsto dal comma 7 per i non esclusivisti, mentre dal momento in cui il magistrato esercita l’opzione si applicherà il trattamento di cui al comma 6 per gli esclusivisti.

Il legislatore non prevede che una volta esercitata o meno l’opzione la scelta circa il regime di esclusività o non esclusività debba necessariamente essere irreversibile e non modificabile. Infatti, il termine di trenta giorni per l’esercizio dell’opzione di cui al sesto comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 risulta funzionale all’avvio delle attività con l’uno o l’altro regime.

Dunque, non sussistono ragioni organizzative per precludere la possibilità di scegliere il regime di esclusività da parte di chi non abbia inizialmente, ed entro il termine di trenta giorni, esercitato l’opzione, ovvero per negare a chi abbia tempestivamente esercitato l’opzione in favore del regime di esclusività, la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto in non esclusivo. In tal caso il nuovo regime economico-trattamentale avrà corso a decorrere dal provvedimento del capo dell’Ufficio che, in adesione alle mutate indicazioni del magistrato onorario, detterà le conseguenti disposizioni organizzative quanto allo svolgimento dell’incarico.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Riguardo al pagamento del suddetto trattamento economico, l’amministrazione intende individuare una soluzione tecnico-gestionale secondo modalità e procedure assimilabili a quelle in essere per il personale dipendente, in considerazione degli elementi di analogia in termini di costituzione e durata del rapporto.

Verranno, pertanto, attivate specifiche partite stipendiali nell’ambito del sistema informativo NoiPA, gestite dalle Ragionerie territoriali dello Stato le quali, come per il personale dipendente, daranno seguito a comunicazioni o provvedimenti che, nell’ambito delle rispettive competenze, verranno adottati e trasmessi dall’amministrazione centrale o dagli uffici di servizio. Ogni ulteriore indicazione verrà prontamente comunicata.

Allo stato, in mancanza di un chiaro riferimento normativo riguardo la qualificazione del reddito, il regime fiscale e, soprattutto, il regime previdenziale da applicare, non è possibile delineare e implementare ex abrupto una corrispondente procedura di liquidazione nell’ambito dei processi informatici di NoiPA.

Tuttavia, in un quadro normativo chiaramente delineato riguardo la misura della retribuzione e a fronte della conclusione delle procedure di conferma con l’adozione e la comunicazione del corrispondente decreto ministeriale, viene assunta la determinazione di corrispondere comunque un trattamento economico a titolo di acconto e salvo ogni successivo conguaglio a seguito della risoluzione delle problematiche di inquadramento giuridico di cui si è fatto cenno in premessa.

ACCONTO

Nell’attuale fase in cui sono in corso approfondimenti riguardo, tra gli altri, aspetti connessi al regime previdenziale e a quello fiscale applicabili ai magistrati onorari confermati, si ritiene opportuno individuare una modalità che consenta la liquidazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, del compenso spettante.

Tale soluzione corrisponde all’esigenza di liquidare il trattamento economico spettante a fronte di un diritto soggettivo perfezionato sulla base della richiamata disposizione e dello svolgimento delle nuove funzioni, rinviando ad un successivo momento la compiuta liquidazione dei compensi complessivamente spettanti, ivi compresa la parte relativa alla componente previdenziale e fiscale.

Si comunica, pertanto, che nelle more dalla definizione del corretto inquadramento fiscale e previdenziale e di ogni altro ulteriore aspetto, verranno corrisposti, salvo successivo conguaglio, acconti mensili ad oggi determinati e liquidati sulla base dei seguenti criteri.

  • L’acconto che verrà corrisposto ai magistrati onorari confermati sub a) viene quantificato in un importo lordo mensile corrispondente alla misura intera del compenso (euro 2.290,68) e al 50% dell’indennità (euro 247,42).
  • La decorrenza viene individuata nella data del provvedimento, decreto ministeriale di conferma.
  • Viene provvisoriamente considerato il trattamento economico previsto per il regime della non esclusività.
  • Viene provvisoriamente sospesa l’applicazione di qualsiasi tipo di ritenuta previdenziale.
  • Viene provvisoriamente applicato il regime fiscale previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto prestazioni ragionevolmente riconducibili all’esercizio di pubbliche funzioni.
  • Alcun acconto verrà corrisposto in favore di coloro che hanno già una partita stipendiale attiva, con pagamenti connessi ad un rapporto di lavoro dipendente, poiché, non apparendo ragionevole lo svolgimento di due attività con duplicazione di trattamenti economici pressocché equivalenti, si rende necessario definire le specifiche posizioni.

A seguito della definizione di ciascuno degli aspetti problematici ora delineati si procederà alle operazioni di conguaglio e all’implementazione delle compiute e corrette modalità di liquidazione e sarà cura di questa amministrazione centrale fornire ogni successivo aggiornamento al riguardo.

BUONI PASTO

In merito ai buoni pasto il novellato art. 29 d.lgs. 116/2017, al comma 8 dispone che “ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario”.

Nella chiarezza della lettera normativa, oltretutto avente evidenti ricadute finanziarie e di spesa pubblica, non è consentito estenderne l’applicazione a fattispecie in essa non esplicitamente considerate, e prefigurare la possibilità di riconoscere il buono pasto anche per attività diverse dalla celebrazione dell’udienza.

È appena il caso di ribadire, inoltre, che l’istituto in esame, calandosi nel più ampio quadro della riforma sulla stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio e sulla sistematizzazione dei relativi compensi, si rivolga ai soli magistrati onorari che vedranno positivamente definite le procedure valutative di cui al medesimo art. 29 del d.lgs. 116/2017 e che saranno ricompresi nella platea del c.d. contingente ad esaurimento.

Pertanto, restando indifferente il regime di esclusività optato:

- la nuova disciplina sui buoni pasto si applica ai soli magistrati onorari, già in servizio alla data del 15.8.2017, che sono confermati all’esito delle procedure delineate dall’art. 29 (novellato) del d.lgs. 116/2017, e solo tale categoria potrà, invero, godere di un trattamento “parametrato” a quello del personale amministrativo giudiziario, anche riguardo alla misura assistenziale e di sostegno propriamente prevista per il personale amministrativo giudiziario;

- ai fini del riscontro della durata dell’attività che legittima la corresponsione dei buoni pasto (ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei), occorre fare esclusivo riferimento all’attività di udienza, attestata dal dirigente – da individuarsi nel Capo dell’Ufficio giudiziario – ricorrendo eventualmente alla certificazione da parte del responsabile della cancelleria resa sulla base del verbale di udienza, dovendosi per contro escludere meccanismi di natura auto-certificativa.

Riguardo alle modalità di erogazione del buono pasto, ove dovuto sulla base delle suesposte indicazioni, occorre considerare che, in termini di gestione deve farsi riferimento alle procedure in essere nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria e, in particolare, a quelle derivanti dall’Accordo quadro Consip avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - ed. 9 - per le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.

Trattasi di procedure particolarmente complesse in ragione della numerosità dei lotti territoriali e della distribuzione di competenze tra amministrazione centrale e articolazioni periferiche, che suggeriscono, almeno nell’attuale fase di avvio, l’individuazione di una modalità che riduca al minimo l’impatto sull’intera organizzazione.

È per tale ragione che, a seguito di valutazioni condivise con la competente Direzione generale del bilancio e della contabilità, si è ritenuto di seguire le medesime modalità e procedure previste per il restante personale e, in particolare, per il personale amministrativo, in ragione della ratio che ha ispirato l’intervento normativo de quo.

Pertanto, per l’acquisizione e l’erogazione dei buoni pasto elettronici spettanti ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli Uffici giudicanti e gli Uffici requirenti, provvederanno, corrispondentemente, le Corti d’appello e le Procure generali attraverso le consuete modalità e con imputazione della spesa sul cap. 1404 piano gestionale 7, nell’ambito delle risorse ordinariamente assegnate.

Si ribadisce che il buono pasto ha natura assistenziale, non è monetizzabile e viene, ora, operata un’estensione in favore dei magistrati onorari “confermati”. La relativa disciplina individua presupposti e condizioni più restrittivi rispetto a quanto previsto per il personale amministrativo e per quello della magistratura ordinaria poiché, nel caso di specie, l’unica ipotesi per l’attribuzione del buono pasto viene individuata nello svolgimento di attività di udienza, con esclusione di qualsiasi altra attività ancorché svolta nell’ambito dell’ufficio giudiziario.

I sigg. Presidenti delle Corti d’appello e i sigg. Procuratori generali sono pregati di diramare la presente circolare nell’ambito dei corrispondenti distretti.

Roma, 31 marzo 2023

Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Luigi Birritteri

Il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, per Personale e dei Servizi
Gaetano Campo