Decreto 6 dicembre 2022 - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Accordo 9 maggio 2022. Procedura selettiva per la progressione tra le aree per il profilo professionale di Operatore Area II F1
December 6, 2022
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022 nelle more della definizione del nuovo C.C.N.I. che darà piena attuazione al pdg 14 novembre 2022;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante “Codice in materia di protezione di dati personali”, come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTI il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178;
VISTO il dPCM 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale e delle Risorse;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54 contenente “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al dPCM 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia, nonché dell’Organismo indipendente di valutazione di cui al dPCM 19 giugno 2019, n. 100”;
VISTA in particolare, la tabella E allegata al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come da ultimo modificata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54, con la quale sono state ridefinite le dotazioni organiche del personale appartenente alla prima, seconda e terza area funzionale del Comparto funzioni centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
VISTO l’art. 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha disposto la modifica dell’art. 22, comma 15 del decreto legislativo 75/2017;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il D.M. 3 dicembre 2021, con il quale è stato definito il piano triennale dei fabbisogni di personale di questa amministrazione per il triennio 2021-2023, nell’ottica di coniugare l’attuale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità di servizi da assicurare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
VISTO il decreto 30 giugno 2022, con il quale la Ministra della Giustizia ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024;
VISTO il dPCM 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2022, al n. 2207, e, in particolare l’art. 4 con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – è stato autorizzato ad indire le procedure concorsuali di cui alla Tabella 7 allegata al medesimo decreto;
RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
DECRETA
Articolo 1
(Posti a concorso)
- E’ indetta la procedura selettiva per titoli ed esami a n. 20 posti per il profilo professionale di Operatore – Area II, FR F1 - riservata ai dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’Area I che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso del titolo di studio di cui al successivo articolo 2.
Articolo 2
(Titolo di studio)
- Per la partecipazione alla presente procedura selettiva è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- I candidati sono ammessi con riserva alle prove selettive. Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza del termine stabilito all’art. 4 del bando, l’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso da emanarsi con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse.
Articolo 3
(Trattamento dati personali)
- Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
- Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dalla procedura.
- Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.
- Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
Articolo 4
(Domanda di partecipazione)
- Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere presentate dagli interessati, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
- Le domande di cui al comma 1 sono da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente decreto.
- Nella domanda di partecipazione gli interessati devono dichiarare:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale recapito telefonico e e-mail;
- il titolo di studio posseduto;
- profilo professionale, Area e fascia retributiva, sede di servizio ed eventuale sede extra moenia;
- le valutazioni conseguite nell’ultimo triennio antecedente l’anno di emanazione della procedura, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 7, comma 1 - lettera a);
- l’esperienza professionale maturata in relazione a quanto previsto dal successivo art. 7, comma 1 - lettera b);
- gli ulteriori titoli di studio in relazione a quanto previsto dal successivo art. 7, comma 1 - lettera c).
- le eventuali condanne definitive pronunciate da organi della magistratura ordinaria e/o contabile nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione in relazione a quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
- In calce alla domanda di partecipazione l’interessato deve apporre la propria firma.
- E’ fatta salva la facoltà dei candidati di allegare alla domanda la documentazione di cui ai punti d), e), f) e g).
- Il dipendente dovrà presentare la domanda nella sede ove presta servizio ancorché in posizione di distacco o a qualsiasi altro titolo.
- La suddetta domanda corredata della data di presentazione e del protocollo dovrà essere inviata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VI – Concorsi comparto funzioni centrali, esclusivamente all’indirizzo e-mail:
concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it. - Il solo personale in posizione di comando o distacco in strutture non appartenenti all’Amministrazione penitenziaria ovvero assente a qualsiasi titolo per tutta la durata dei termini di presentazione, potrà presentare la domanda di partecipazione direttamente all’indirizzo e-mail concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it nel termine di cui al precedente comma 1.
- Il dipendente in servizio presso strutture dell’Amministrazione penitenziaria, assente a qualsiasi titolo, che presenti domanda è tenuto a darne comunicazione alla propria sede di appartenenza, specificando la procedura per la quale ha richiesto di partecipare.
- L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono, altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 5
(Commissione esaminatrice)
- Con successivo provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, sarà nominata la Commissione Esaminatrice sulla base dei criteri previsti dalla vigente normativa in materia concorsuale.
- Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
- Per la prova di esame-colloquio la Commissione esaminatrice sarà integrata con componenti aggiuntivi per la valutazione delle competenze informatiche.
- Il presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza in possesso, durante il servizio attivo, della qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
(Fasi di svolgimento della procedura)
- La procedura selettiva si svolgerà in due fasi:
- colloquio
- valutazione dei titoli
- Il colloquio sarà volto ad accertare le conoscenze teoriche di medio livello, attinenti il profilo di interesse e verterà sulle seguenti materie:
- Conoscenza basilare di Ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari.
- Conoscenza basilare relativa ai diritti e ai doveri del dipendente pubblico.
- Conoscenza basilare delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Alla suddetta prova-colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata dai candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30.
- La valutazione dei titoli sarà effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato la prova di esame-colloquio.
Art. 7
(Titoli ammessi a valutazione)
- Ai titoli sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli:
- Valutazione conseguita dal dipendente nell’ultimo triennio antecedente l’anno di emanazione della procedura, fino ad un massimo di punti 9,00.
- Livello di performance (punteggio da 81 a 100) punti 3,00 per ogni anno;
- Livello di performance (punteggio da 41 a 80) punti 2,50 per ogni anno;
- Livello di performance (punteggio da 20 a 40 – non valutato) punti 2,00 per ogni anno;
- Anzianità di servizio nel Ministero della Giustizia o in altra Pubblica Amministrazione, fino ad un massimo di punti 10,00.
- Anzianità di servizio nel Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri - profili professionali dell’Amministrazione penitenziaria: Punti 1,00 per ciascun anno di servizio prestato;
- Anzianità di servizio presso il Ministero della Giustizia – altro Comparto: Punti 0,50 per ciascun anno di servizio prestato;
- Anzianità di servizio in altra Pubblica Amministrazione: Punti 0,25 per ciascun anno di servizio prestato;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata anche la frazione superiore a mesi sei.
- Ulteriori titoli di studio e titoli post lauream, fino ad un massimo di punti 11,00.
- Diploma di istruzione professionale (triennale); punti 2,00
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale / quinquennale); punti 5,00
- Diploma di Laurea triennale; punti 8,00
- Diploma di Laurea specialistica o vecchio ordinamento; punti 10,00
- Seconda laurea (specialistica, o vecchio ordinamento): punti 1,00
- Seconda laurea (triennale): punti 0,50;
- Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate o vigilate dal Ministero della Giustizia: punti 1,50 ciascuno;
- Master di primo livello: punti 0,50 ciascuno;
- Master di secondo livello: punti 1,00 ciascuno;
Saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti presso Istituti e Università pubblici o riconosciuti ovvero presso strutture abilitate per legge al rilascio degli stessi.
- Valutazione conseguita dal dipendente nell’ultimo triennio antecedente l’anno di emanazione della procedura, fino ad un massimo di punti 9,00.
- Il punteggio complessivo maturato sarà decurtato nei seguenti casi:
- Decurtazione di punti 5,00 per ogni pronunzia di condanna definitiva pronunciata da organi della magistratura ordinaria e/o contabile adottata nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione.
- Decurtazione di punti 3,00 per ciascuna sospensione disciplinare subita nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione.
- Decurtazione di punti 2,00 per ciascuna sanzione disciplinare della multa subita nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione.
- Decurtazione di punti 1,00 per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale o del rimprovero scritto subita nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione.
I punti suddetti non si sommano nei casi di medesima infrazione che ha determinato la condanna ed il procedimento disciplinare e, in tal caso, si applica la sanzione maggiore.
- La votazione complessiva finale sarà determinata sommando il voto conseguito nella prova di esame-colloquio al punteggio relativo alla valutazione dei titoli. La votazione suddetta subirà la decurtazione qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente punto.
Art. 8
(Formazione della graduatoria)
- Al termine della procedura selettiva, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
- A parità di punteggio, prevale l’anzianità di servizio nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria. Nei casi di ulteriore parità (parità di punteggio e stessa anzianità di servizio), prevale la maggiore età.
- Con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse sarà approvata la graduatoria definitiva e saranno dichiarati i vincitori della procedura.
- Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it e dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
- All’esito della formazione della graduatoria saranno rese note le sedi che saranno assegnate ai vincitori delle procedure secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 9
(Inquadramento nell’area superiore)
- I dipendenti dichiarati vincitori saranno inquadrati – nella fascia retributiva F1 dell’area II - profilo professionale di Operatore, con l’attribuzione del corrispondente trattamento economico previsto dalla normativa, nelle more della definizione del nuovo C.C.N.I. Ogni effetto giuridico ed economico conseguente alla presente procedura decorrerà dalla data di effettiva presa di possesso nel nuovo profilo professionale.
- I suddetti vincitori con il loro consenso sono esonerati dal periodo di prova e saranno ammessi a partecipare ad un corso di formazione specifico, a cura della Direzione generale della formazione.
- Qualora il trattamento stipendiale in godimento risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam, che verrà successivamente riassorbito con gli eventuali aumenti contrattuali.
Art. 10
(Obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti della procedura e accesso agli atti della procedura)
- Ai sensi della vigente normativa gli obblighi di pubblicità legale connessi alla presente procedura saranno integralmente ed esclusivamente adempiuti attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia all’indirizzo http://www.giustizia.it
- L’accesso alla documentazione relativa alla procedura, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni è differito fino all’approvazione della graduatoria finale di cui all’articolo 8, punto 3.
Art. 11
(Norme di salvaguardia)
- Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 6 dicembre 2022
Il Direttore generale
Massimo Parisi