Decreto 3 febbraio 2022 - Fondo da destinare a progetti di formazione di eccellenza previsto dall’articolo 1,co 573 della L.30 dicembre 2020, n. 178

February 3, 2022

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Visto, in particolare, l’articolo 1 della predetta legge, che, al comma 573, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, e prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali; 

Considerato che per le finalità sopra indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, sono stati istituiti rispettivamente il capitolo 1388 «Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti o di associazioni in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani» e il capitolo 1390 «Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti di ricerca in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani» all’U.d.V. 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – entrambi con uno stanziamento pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 30 dicembre 2020, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023”, nonché il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 31 dicembre 2021, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022/2024”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” e successive modificazioni e integrazioni;

Sentito il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, titolare della gestione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 573, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

Considerato che, al fine di assegnare le risorse del fondo, è necessario provvedere all’istituzione di una commissione incaricata della valutazione e della selezione dei progetti di formazione da finanziarsi sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto;

Ritenuto che è opportuno che la commissione sia presieduta dal Capo dipartimento per gli affari di giustizia, al quale è rimessa la gestione dei capitoli di spesa in cui sono state ripartite le risorse del fondo, e che ne siano componenti esperti designati dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e dalla Scuola superiore della magistratura;

Ritenuto che è altresì opportuno prevedere che, nell’istruttoria finalizzata alla selezione dei progetti di formazione, la commissione di valutazione possa procedere ad audizioni, acquisire documenti e richiedere pareri, in particolare anche ad opera dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario (ANVUR);

Ritenuto che, nella predisposizione dei criteri di valutazione dei progetti di formazione, devono essere valorizzati, in ordine decrescente, i profili contenutistici e la metodologia didattica, gli aspetti economici e logistici dell’offerta formativa e, in ultimo, il coinvolgimento nella fruizione dell’attività formativa di appartenenti a una pluralità di categorie professionali, queste ultime da individuarsi, in ragione delle caratteristiche di eccellenza dell’attività formativa medesima, tra soggetti già in possesso di una conoscenza qualificata delle materie trattate, quali magistrati, avvocati, ufficiali di polizia giudiziaria, dirigenti e funzionari pubblici;

Ritenuto che, conformemente alla previsione della norma primaria istitutiva del fondo, occorre altresì prevedere che lo svolgimento pluriennale di attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali costituisca titolo preferenziale per l’assegnazione delle risorse del fondo;

Ritenuto che, al fine di assicurare il più ampio accesso alle risorse del fondo, occorre limitare il numero dei progetti di formazione che possono essere presentati da ciascun ente o associazione partecipante alla selezione, nonché determinare un budget massimo di spesa da assegnare ai singoli progetti, stabilendo che la realizzazione di questi ultimi non possa avere una durata superiore a un anno;

Ritenuto che è necessario prevedere, quali condizioni di ammissibilità dei progetti di formazione, oltre alla gratuità della fruizione dell’attività formativa, con la sola eccezione delle spese di trasporto e di alloggio dei partecipanti, ulteriori requisiti volti a garantire il rispetto di standard qualitativi e quantitativi elevati e funzionali all’effettivo accrescimento della conoscenza delle materie trattate sia sul piano teorico, sia nella dimensione della pratica applicativa;

Ritenuto che è altresì necessario individuare la tempistica per l’espletamento della procedura di selezione e la conseguente stipula della convenzione di finanziamento disciplinante l’erogazione delle risorse del fondo e il rapporto con gli enti e le associazioni finanziati;

Decreta

art. 1
(Oggetto)

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'accesso alle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia dall’articolo 1, comma 573, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinarsi a progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani.

art. 2
(Commissione per la valutazione dei progetti di formazione)

  1. Al fine di provvedere al finanziamento dei progetti di formazione di cui all’articolo 1, presso il Ministero della giustizia è istituita una Commissione per la valutazione dei progetti di formazione, di cui fanno parte il Capo dipartimento per gli affari di giustizia, che la presiede, e quattro componenti, esperti in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, rispettivamente designati dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e dalla Scuola superiore della magistratura;
  1. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o indennità comunque denominate, né rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
  1. In caso di incompatibilità di un componente della Commissione, l’ente che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Al Capo dipartimento per gli affari di giustizia subentra, in caso di incompatibilità, il Vice capo dipartimento per gli affari di giustizia;
  1. La Commissione verifica l’ammissibilità delle domande di partecipazione ai sensi dell’articolo 3 e compie ogni eventuale necessario approfondimento, anche attraverso audizioni, acquisizioni di documenti e richieste di pareri. Ove lo ritenga necessario, la Commissione può altresì acquisire il parere dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario (ANVUR).
  1. La Commissione elabora due graduatorie distinte per i progetti di formazione presentati da enti o associazioni di diritto privato e per quelli presentati da enti pubblici di ricerca, attribuendo a ciascun progetto i seguenti punteggi:
    1. contenuto del progetto: da 1 a 5 punti;
    2. metodologia didattica: da 1 a 5 punti;
    3. costo medio orario dell’attività formativa, tenuto conto del numero dei partecipanti: da 1 a 3 punti;
    4. organizzazione logistica: da 1 a 3 punti;
    5. numero dei partecipanti e delle relative categorie professionali di appartenenza: sino a 2 punti.
  1. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse iscritte sui capitoli 1388 «Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti o di associazioni in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani» e 1390 «Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti di ricerca in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani», i progetti che, in base alle rispettive graduatorie di cui al comma 5, riportino il più alto punteggio complessivo. Non possono comunque essere ammessi al finanziamento i progetti che, nella graduatoria, riportino un punteggio inferiore a 3 punti in relazione ai criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 5 o un punteggio complessivo inferiore a 9 punti;
  1. A parità di punteggio, nell’ammissione al finanziamento è accordata priorità ai progetti presentati da enti o associazioni che hanno svolto, per almeno due annualità, attività di collaborazione, consulenza e cooperazione in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani con organismi e istituzioni internazionali. Fermo quanto previsto dal primo periodo, nel caso di parità di punteggio per l’ultima posizione utile in graduatoria, è preferito il progetto proveniente da un ente o da un’associazione che non abbia presentato altro progetto ammesso al finanziamento.
  1. La graduatoria è approvata dalla Commissione con delibera motivata assunta all’unanimità.

art. 3
(Requisiti di ammissione delle domande di finanziamento dei progetti di formazione)

  1. Ciascun ente o associazione non può presentare domanda di finanziamento per più di tre progetti di formazione.
  1. Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione gli enti e le associazioni che, all’atto della presentazione della domanda, non producono una dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che l’ente o l’associazione non ha richiesto o percepito altro finanziamento da enti pubblici o privati, anche nella forma di sponsorizzazioni, per l’organizzazione del medesimo corso oggetto del progetto. Per gli enti e le associazioni di diritto privato, la dichiarazione di cui al primo periodo attesta altresì che l'ente non è stato soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o, comunque, a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  1. La realizzazione del progetto formativo non può avere una durata superiore a un anno. Il relativo budget non può eccedere l’importo di euro centocinquantamila.
  1. Costituiscono ulteriori requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione dei progetti di formazione:
    1. la gratuità della fruizione dell’attività formativa, eccezion fatta per le spese di trasporto e di alloggio per i partecipanti ai corsi;
    2. lo svolgimento di attività formative di durata complessiva non inferiore a cento ore su base annua;
    3. la destinazione dell’attività formativa ad almeno due delle seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, ufficiali delle forze dell’ordine, dirigenti e funzionari pubblici;
    4. l’adozione di una metodologia teorico-pratica di trattazione delle tematiche;
    5. l’impiego, nelle attività didattiche, anche di docenti appartenenti alle medesime categorie professionali dei partecipanti ai corsi.
  2. Sono comunque fatti salvi i requisiti, i termini e le condizioni previste a pena di inammissibilità dal bando di concorso per le formalità relative alla presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione dei progetti di formazione.

art. 4
(Termini)

  1. L’Ufficio del Capo dipartimento per gli affari di giustizia provvede, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto alla pubblicazione sul sito web del Ministero della giustizia (Sezione Bandi) del bando di concorso per l’avvio della procedura di selezione dei progetti di formazione.
  1. Nel bando di concorso sono altresì indicati condizioni e termini della convenzione di cui al comma 6.
  1. Per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione non può essere previsto un termine inferiore a venti giorni o superiore a trenta giorni.
  1. La Commissione per la valutazione dei progetti di formazione provvede all’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione dei fondi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
  1. Le delibere di approvazione delle graduatorie sono pubblicate sul sito web del Ministero della giustizia (Sezione Bandi) entro il terzo giorno successivo alla loro adozione.
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Capo dipartimento per gli affari di giustizia provvede a stipulare con gli enti e le associazioni selezionati una convenzione volta a disciplinare l’erogazione dei fondi e il rapporto di finanziamento. Sono comunque valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato i soli costi imputabili alle attività effettivamente svolte e sostenuti dal soggetto richiedente, opportunamente documentabili e tracciabili.

art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, lì 3 febbraio 2022

La Ministra della giustizia
Marta Cartabia

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Daniele Franco