Provvedimento 6 aprile 2022 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia. Modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori

April 6, 2022

Prot. m_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID

Ministero delle Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

Modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori.

Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del Testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, con il quale, ai sensi dell’art. 11, il Ministero della Giustizia è stato autorizzato a richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento, anche avvalendosi di Formez P. A., di un contingente massimo di 16.500 unità di Addetti all’Ufficio per il Processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

Visto altresì l’articolo 33 comma 2 del predetto decreto-legge n. 80/2021, così come modificato dal decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, che così dispone: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021;

Viste le graduatorie relative ai ventisei distretti di corte d’appello e amministrazioni centrali della Giustizia, validate dalla Commissione Ripam e pubblicate sul sito Formez PA – Concorsi e Riqualificazione PA e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni centrali, periodo 2016-2018, con particolare riferimento gli articoli n. 54 e n. 55;

Visto l’allegato II n. 1 al decreto-legge 9 giugno 2021, convertito con legge 6 agosto n. 113, relativo alle specifiche e contenuti professionali dell’“Addetto all’Ufficio per il processo”;

Visti i provvedimenti di assunzione dei vincitori di concorso;

Rilevata la mancata copertura della totalità dei posti messi a concorso nei ventisei distretti di corte d’appello, nonché la sussistenza di graduatorie capienti solo per alcuni distretti e la contestuale presenza di distretti privi di idonei da assumere a copertura delle vacanze ancora esistenti;

Considerato che è interesse prioritario dell’Amministrazione giudiziaria garantire l’attuazione dei presupposti normativi di cui al P.N.R.R., equamente sul tutto il territorio nazionale, in modo tale da favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e conseguire la celere definizione dei procedimenti giudiziari, assicurando l’assegnazione di risorse a tutti i distretti in maniera quanto più omogenea, anche in base alla percentuale di scoperture sussistenti a seguito dei processi assunzionali;

Ritenuto che al fine di dare tempestiva e piena attuazione al disposto normativo di cui al decreto-legge n. 80/2021, occorre in primo luogo procedere allo scorrimento delle graduatorie capienti, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nella graduatoria relativa a quel distretto, per poi procedere, in rapida successione e comunque secondo il calendario sotto specificato, ad un ulteriore scorrimento avente ad oggetto le graduatorie distrettuali risultate incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie ancora capienti relative a tutti gli altri distretti;

Ritenuto dunque opportuno, alla luce delle premesse sinora esposte, per quanto riguarda la prima procedura di scorrimento, consentirela scelta della sede, nell’ambito dei singoli distretti, a tutti gli idonei in graduatoria per il corrispondente distretto, senza limitare la scelta ad un numero di idonei pari al numero di posti disponibili, fatte salve le precisazioni seguenti in ordine ai laureati in economia e commercio e scienze politiche o lauree equipollenti (di seguito e per brevità: “profilo ECO”);

Ritenuto opportuno, al termine di questa prima procedura di scorrimento delle graduatorie e di scelta della sede, procedere poi ad un nuovo scorrimento avente ad oggetto uno o più distretti con graduatorie incapienti (ad oggi, Cassazione, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia) a cui saranno legittimati tutti gli idonei di tutte le altre graduatorie distrettuali ancora capienti, i quali non risulteranno a quella data destinatari di un provvedimento di assegnazione di sede;

Ritenuto, in conformità col disposto normativo, di dover attuare lo scorrimento nazionale consentendo ai candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati né assegnati presso i propri distretti, di presentare domanda per uno solo dei distretti oggetto di tale ulteriore procedura di scorrimento;

Ritenuto, altresì, per la ragione sopra espressa, di non dover procedere con le assegnazioni di ufficio degli idonei che al termine dello scorrimento distrettuale non abbiano ottenuto la sede opzionata;

Dato atto che gli scorrimenti di graduatoria avverranno nel rispetto assoluto dell’ordine di graduatoria di merito (scorrimenti distrettuali) e di punteggio conseguito (scorrimento nazionale a graduatorie unificate, per i distretti incapienti), in conformità, tuttavia, delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con specifico riferimento all’articolo 21, comma 1, all’articolo 33 comma 5, limitatamente al genitore che assiste un figlio minore con handicap grave, nonché all’articolo 33 comma 6 della medesima legge;

Rilevato che, per quanto si riferisce alla garanzia della riserva di posto a favore dei candidati con profilo ECO, nello scorrimento distrettuale, si provvederà a coprire la riserva nei distretti, ove non fosse già coperta, consentendo la scelta della sede, in ordine di punteggio/graduatoria, solo al numero di candidati con profilo ECO necessari a coprire la quota di riserva rimasta vacante, fatta eccezione dei distretti in cui il numero di idonei è complessivamente inferiore ai posti disponibili (ad esempio Distretto di Corte d’appello di Bologna); in tal caso, i candidati con profilo ECO verranno chiamati a coprire le scoperture nel profilo GIURI, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del bando di concorso;

Rilevato, altresì, che a tutti i candidati con profilo ECO a cui non sarà consentito scegliere la sede nello scorrimento distrettuale, sarà consentito, al pari degli altri idonei non vincitori, prendere parte alla seconda procedura di scelta della sede sopra descritta, con graduatoria unificata in ordine di punteggio, garantendo la copertura della quota di riserva in tutti i Distretti in cui tale condizione non si sia verificata, nonché la copertura di posti non coperti del profilo GIURI anche mediante scorrimento di candidati con profilo ECO; 

Dato atto, altresì, che la scelta della sede avviene mediante accesso alla piattaforma informatica raggiungibile da apposito link pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, contestualmente al presente provvedimento, recante sezione “GESTIONE PREFERENZA SEDE”, con le medesime credenziali utilizzate per accedere alla piattaforma Formez STEP-ONE e secondo le modalità di seguito riportate: “coloro che effettueranno la scelta della sede nelle modalità sopra indicate, dopo aver scelto le sedi, sono pregati di rientrare nella piattaforma, al fine di verificare che le proprie scelte siano state, effettivamente, salvate ed acquisite dal sistema. Diversamente occorrerà ripetere la selezione. Meglio specificando ciascuno dovrà selezionare la sede; assegnare il numero di preferenza; cliccare su inserisci; visualizzare nella griglia sottostante la sede scelta; cliccare su “salva”. È consigliato selezionare in ordine di preferenza quante più sedi possibili”;

Atteso che il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede, è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all’Ufficio del processo, salvo verifica di comprovate difficoltà tecniche nell’accesso alla piattaforma o nella scelta della sede;

Dato atto che per ogni problematica tecnica è pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, l’indirizzo e-mail del supporto informatico;

DISPONE

Per tutto quanto rappresentato in premessa, parte integrante del presente dispositivo, nell’ambito del “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021)”, di attuare le procedure di scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori, per mezzo di apposita piattaforma informatica, secondo le modalità sopra esposte, nonché secondo il seguente calendario:

  1. da martedì 12 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto i Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno, per i posti indicati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
  1. da martedì 26 aprile 2022 a martedì 5 maggio 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto la Corte di Cassazione e i Distretti di Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia, con riserva di indicare Distretti ulteriori.

L’apertura della piattaforma informatica per il secondo scorrimento sarà preceduta dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia delle assegnazioni delle sedi oggetto della prima procedura di scelta avente ad oggetto i distretti con graduatorie ancora capienti. Contestualmente a tale pubblicazione e con le medesime modalità, saranno indicati anche i posti oggetto del secondo scorrimento.

Il presente provvedimento è pubblicato con valore di notifica sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi