Decreto 8 giugno 2005 - Individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione ai fini dell'affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari
June 8, 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005)
Il Ministro della Giustizia
Visti l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che demandano al Ministro della giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;
Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 390, portante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo medesimo affinché le sedi delle comunità possano essere utilizzate per collocamento di imputati agli arresti domiciliari;
Visti i propri decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il parere espresso dalla competente Commissione, in ordine agli elementi tecnico-organizzativi delle strutture che hanno richiesto l'iscrizione nell'albo indicato, relativo in particolare alla condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna comunità; all'epoca di costituzione ed alla continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza di eventuali precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici; all'eventuale esperienza acquisita nel campo dell'affidamento di imputati agli arresti domiciliari; alla valutazione comunicata dell'ente regione;
Decreta
Art. 1.
Le comunità terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di quelle previste nel decreto 25 novembre 1999, sono individuate come segue:
Comunità terapeutica La Sorgente. Progetto Puntonave - sede operativa via Brento, 12 - 40037 Badolo di Sasso Marconi (Bologna); sede legale Ente Fraternità Cristiana opera di Padre Marella Città dei Ragazzi Onlus, via dei Ciliegi, 6 - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna), per quindici posti;
Associazione Fermata d'Autobus Onlus - sede legale via Cavour, 20 - 10123 Torino; sede operativa Strada Torino, 149 - Trofarello (Torino);
Associazione ASAT s.c.r.l. - via R. Mondolfo n. 8; C.P 6145 Roveri - 40138 Bologna;
Cooperativa CO.S.S.E.A. Onlus - sede legale via Diaz, Gioiosa Jonica; sede operativa Loc. Ferraro, Siderno (Reggio Calabria); per trentacinque posti;
Cooperativa Sociale L'Arcobaleno - in Villa Sans Soucy, C.P. 06, via S. Pietro in Lama km 2,5 - 73100 Lecce;
Associazione C.A.T. Missione Nuova Alternativa III - via B. Longo, lotto 0, ed. P.3; - 80147 Napoli, per diciotto posti.