Circolare 26 febbraio 2026 - Restituzione delle somme versate a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 31 d.lgs. nr. 159 del 2011- Modalità operative

February 26, 2026

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I  
Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile

 

m_dg_DAG_26.02.2026.0042500.U

Ai sig.ri Presidenti delle Corti d’appello
Ai sig.ri Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Spett.le Cassa delle Ammende
cassa.ammende.dap@giustiziacert.it

E, p.c.

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto Restituzione delle somme versate a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 31 d.lgs. nr. 159 del 2011 - Modalità operative - Circolare

Si fa seguito ad alcune segnalazioni pervenute a questa Direzione generale in merito alle modalità operative da osservare nell’ipotesi in cui sia stata disposta in favore dell’interessato, con provvedimento giurisdizionale, la restituzione della somma di denaro versata a titolo di cauzione, nell’ambito di un procedimento di prevenzione.

In particolare, è stato chiesto se la restituzione delle somme corrisposte a titolo di cauzione debba essere subordinata all'accertamento, da parte degli uffici giudiziari, dell'eventuale esistenza di debiti nei confronti dell'erario da parte del beneficiario della restituzione, da accertarsi mediante l’acquisizione di apposite attestazioni circa la non debenza di somme a titolo di pene pecuniarie o di spese processuali da parte dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale e di quello del locale Tribunale di Sorveglianza.

Questa Direzione generale ha avviato un’indagine, sul territorio nazionale, per accertare le procedure adottate.

 In particolare, è stato posto agli uffici giudiziari il seguente quesito: “Quali siano le prassi tenute dagli uffici interessati nell’ipotesi di emissione di decreto di restituzione della somma, di cui all’art. 31, IV comma, d.lgs. n. 159 del 2011; se vengano o meno effettuate le verifiche delle eventuali pendenze del beneficiario verso l'Erario, o se viceversa l’ufficio provveda direttamente alla restituzione delle somme versate a titolo di cauzione all’interessato”.

All’esito dei riscontri forniti dagli uffici di 16 distretti di Corti d‘appello, sui 26 esistenti, e da numerosi tribunali, si possono così sintetizzare le risposte pervenute:

  • la competenza alla restituzione della somma oggetto di cauzione è radicata nei Tribunali capoluogo del distretto, ai sensi della legge del 17 ottobre 2017 n. 161, ed investe soprattutto gli uffici di primo grado;
  • il numero dei provvedimenti di restituzione della cauzione risulta esiguo su tutto il territorio nazionale;
  • alcuni uffici inviano il decreto di restituzione della cauzione, divenuto irrevocabile, alla Cassa delle Ammende senza effettuare alcuna verifica sulla sussistenza di eventuali crediti vantati dall'erario nei confronti del beneficiario; ciò in quanto la suddetta verifica è svolta dalla Cassa delle Ammende, a cui compete la restituzione delle somme in questione, che formula apposita richiesta all’Ufficio recupero crediti dell’ufficio giudiziario volta a conoscere l'eventuale sussistenza di partite di credito iscritte a carico del soggetto prima di effettuare la restituzione della cauzione.

Successivamente, questa Direzione generale, con nota prot. DAG n.175267.U del 23 settembre 2025, ha avviato un’interlocuzione con Cassa delle Ammende, a cui ha domandato di fornire chiarimenti sulle modalità osservate dalla stessa nella restituzione della cauzione all’avente diritto.

La Cassa delle ammende, con nota prot. GDAP n. 414412.U del 30 settembre 2025, ha fornito le delucidazioni che si riportano di seguito: “La Cassa delle Ammende provvede alla restituzione delle somme versate a titolo di cauzione, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. n. 159/2011, in seguito alla ricezione dei decreti di restituzione emessi dall’Autorità Giudiziaria (normalmente notificati per mezzo di posta certificata all’indirizzo istituzionale della Cassa).

La Cassa provvede all’immediata restituzione al beneficiario della somma incassata a titolo di deposito cauzionale (spesso costituito da molteplici versamenti rateali), salvo l’effettuazione della verifica di eventuali pendenze a carico del beneficiario ai sensi dell’art 48-bis [1] d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i. per importi superiori ad euro 5.000,00. La verifica è effettuata tramite il Servizio verifica inadempimenti nell’ambito della piattaforma Acquistinretepa per un ammontare pari alle somme da restituire a titolo di deposito cauzionale (superiori a 5.000,00 euro) e, in caso di sussistenza di pendenze segnalate dal sistema, il pagamento è effettuato a favore del Concessionario provinciale della riscossione che notifica il pignoramento della somma, entro il termine di 60 giorni, fatte salve le cause di esclusione”.

In merito alla circostanza segnalata da alcuni uffici giudiziari, relativa alla richiesta rivolta da Cassa delle Ammende all’Ufficio Recupero Crediti per conoscere l’eventuale sussistenza di partite di credito iscritte a carico del soggetto prima di effettuare la restituzione delle somme, la Cassa evidenzia che, quando le pratiche di restituzione giungono alla Cassa delle Ammende già munite di richiesta di eventuali pendenze a carico dei beneficiari inviate agli Uffici Recupero Crediti dei Tribunali o direttamente con la certificazione delle partite di credito relative alle diverse tipologie di debito con i relativi importi, “in questi casi la Cassa non può ignorare la certificazione delle pendenze pervenute e si comporta di conseguenza: a) provvedendo a versare all’Erario le somme pendenti (disponendo bonifici sui diversi iban corrispondenti ai capitoli di entrata dello Stato, a seconda dei codici tributo, oppure incamerando al bilancio della Cassa le somme nello specifico caso di debiti certificati nei confronti della Cassa delle Ammende) e comunicando agli Uffici i versamenti effettuati all’Erario al fine del discarico totale o parziale delle somme dalle cartelle di pagamento; b) chiedendo informazioni relative alla sussistenza di eventuali pendenze agli Uffici Recupero Crediti presso i Tribunali o le Corti di Appello, qualora le risposte non siano pervenute e le pratiche di restituzione contengano, in origine, richieste effettuate in tal senso”.

In conclusione, la Cassa delle ammende rappresenta che “nel caso delle restituzioni di depositi cauzionali, la Cassa delle Ammende effettua il controllo degli inadempimenti ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 per importi superiori ad euro 5.000,00 (pagando ai Concessionari provinciali nel caso di somme pignorate) ed effettua il versamento all’Erario, a seconda dei diversi codici tributo, delle pendenze segnalate dagli Uffici Recupero Crediti contenute nelle pratiche di restituzione. Le richieste di informazioni agli Uffici Recupero Crediti sull’esistenza di eventuali pendenze a carico dei beneficiari sono effettuate “solo” nel caso di pratiche di restituzione che contengano, in origine, tali richieste e le risposte non siano pervenute.”

Tutto ciò premesso, questa Direzione generale, riguardo alle modalità operative da osservare nell’ipotesi in cui sia stata disposta in favore dell’interessato, con provvedimento giurisdizionale, la restituzione della somma di denaro versata a titolo di cauzione, nell’ambito di un procedimento di prevenzione, ritiene opportuno che gli uffici giudiziari interessati, prima di inviare il decreto irrevocabile di restituzione della cauzione alla Cassa delle Ammende, debbano accertare presso i competenti Uffici Recupero Crediti la sussistenza di debiti dell’avente diritto alla restituzione per i quali è stata aperta una partita di credito in favore dell’Erario, comunicandone l’esito alla Cassa delle Ammende.

Ciò in quanto, stando a quanto segnalato per le vie brevi dagli uffici giudiziari, dalla fase di formazione della partita di credito a cura dell’ufficio a quella dell’iscrizione a ruolo e della predisposizione della cartella esattoriale ad opera di Agenzia delle Entrate, decorre sovente un notevole lasso di tempo; pertanto, pur in presenza di partite di credito in favore dell’Erario iscritte dall’ufficio giudiziario, potrebbe non essere stata ancora generata la relativa cartella di pagamento da cui scaturisce, ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., il divieto di restituzione della somma all’avente diritto e l’avvio della riscossione in favore dell’Erario.

È dunque opportuno che gli uffici inviino alla Cassa delle Ammende ogni informazione relativa alla sussistenza di una eventuale situazione debitoria dell’avente diritto alla restituzione della cauzione, al fine di scongiurare la possibilità di restituzione di una somma che invece doveva essere incamerata dall’Erario.

Restano ferme le verifiche effettuate da Cassa delle Ammende, come dalla stessa riferito nella nota del 30 settembre 2025, relativamente alle pendenze dei debiti sulla Piattaforma Acquistinretepa alla voce “Servizi” del cruscotto, ove è disponibile il link "Servizio di verifica inadempimenti".

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.

Roma, 26 febbraio 2026

il direttore generale
Sabrina Mostarda

 

[1] - L’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” stabilisce: 1. “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. (…).