Decreto 24 ottobre 2025 - Transito del personale del Corpo di polizia penitenziaria nelle qualifiche corrispondenti del personale comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria - Modalità di svolgimento della prova teorico-pratica ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

October 24, 2025

 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

 

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante norme in materia di “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria” e, in particolare, gli articoli 75 e 76, relativi alla utilizzazione del personale invalido e alle modalità di trasferimento;

VISTO il comma 9, dell’art. 76, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, che prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria giudicato assolutamente non idoneo, per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto nonché quello che abbia riportato una invalidità, non dipendente o dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti di istituto, di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’art. 75 del decreto legislativo 443 del 1992, debba essere sottoposto a prova teorico o pratica ai fini del transito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale appartenente alle aree del comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria;

VISTO il d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, che all’art. 4 istituisce un’apposita Commissione consultiva la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’art. 75 cit. ad essere impiegato in altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTA la necessità di aggiornare le modalità e i contenuti della prova teorico-pratica per il transito del personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato non idoneo o invalido, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, garantendo criteri di chiarezza, trasparenza e adeguatezza professionale

DECRETA

Art. 1
Oggetto e finalità

  1. La prova teorico-pratica, finalizzata al transito del personale del Corpo di polizia penitenziaria, individuato ai sensi dei commi 1, 3 e 5 dell’art. 75 del decreto legislativo 443 del 1992, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria, si svolge secondo le modalità e i contenuti definiti nel presente decreto.

Art. 2
Commissione esaminatrice

  1. La Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 è incaricata della predisposizione, distribuzione e correzione delle prove;
  2. La Commissione è composta da esperti con competenze tecniche e giuridiche, scelti tra il personale dell’Amministrazione penitenziaria;
  3. La Commissione, prima di ciascuna seduta di esame, predispone il questionario da sottoporre ai candidati, assicurando a tal fine trasparenza, adeguatezza e aggiornamento dei quesiti.

Art. 3
Modalità di svolgimento della prova

  1. La prova consiste in un test composto da 20 domande a risposta multipla, ciascuna con tre opzioni, vertenti sugli argomenti indicati, per ciascuna area e profilo professionale al successivo art. 4 del presente decreto;
  2. La durata della prova è fissata in 30 minuti.

Art. 4
Contenuti della prova per Area e profilo professionale

  1. Gli argomenti sui quali verte la prova di esame, suddivisi per ciascuna area e profilo professionale, sono i seguenti:
  2. Area dei Funzionari, profilo professionale di “Funzionario dell’Organizzazione e delle relazioni”: n. 10 quesiti sulla materia “Diritto amministrativo” e n. 10 quesiti sulla materia “Ordinamento penitenziario”;
  3. Area dei Funzionari, profilo professionale di “Funzionario contabile”: n. 10 quesiti sulla materia “Contabilità di Stato e servizi amministrativo-contabili dell’amministrazione penitenziaria” e n. 10 quesiti sulla materia “Ordinamento Penitenziario”;
  4. Area degli Assistenti, profili professionali di “Operatore e Assistente amministrativo”: n. 10 quesiti sulla materia “Elementi di diritto amministrativo”, con particolare riferimento al “rapporto di pubblico impiego” e n. 10 quesiti sulla materia “Elementi di ordinamento penitenziario”;
  5. Area degli Assistenti, profilo professionale di “Contabile”: n. 10 quesiti sulla materia “Elementi di contabilità di Stato” e n. 10 quesiti sulla materia “Elementi di ordinamento penitenziario”;
  6. Area degli Assistenti, profilo professionale di “Assistente tecnico”: n. 10 quesiti sulla materia “Modalità esecutive di lavori di edilizia civile e relativa tecnologia dei materiali da costruzione” e n. 10 quesiti sulla materia “Elementi di ordinamento penitenziario”;
  7. Area degli Assistenti, profilo professionale di “Assistente informatico”: n. 10 quesiti sulla materia “Caratteristiche dei principali linguaggi di programmazione e dei principali pacchetti di office automation” e n. 10 quesiti sulla materia “Elementi di ordinamento penitenziario”.

Art. 5
Modalità di correzione, attribuzione del punteggio e adempimenti successivi

  1. All’esito della prova di esame la Commissione ex 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 procede alla correzione manuale dei test compilati dai candidati ed all’attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti.
  2. Il sistema di valutazione prevede:
  • L’assegnazione di +0,50 punti per ciascuna risposta esatta;
  • 0 punti per risposte non date o errate (in assenza di penalizzazioni).
  1. La prova di esame si considera superata con il conseguimento di un punteggio pari ad almeno 6,00/10,00;
  2. Ultimate le operazioni di correzione, la Commissione tecnica redige per ciascun candidato un'apposita scheda di valutazione individuale, che viene prontamente notificata e rilasciata in copia all’interessato.

Art. 6
Aggiornamento e revisione

  1. I contenuti della prova saranno oggetto di periodiche revisioni, volte ad adeguare i quesiti ai cambiamenti normativi e organizzativi;
  1. La Commissione si impegna a monitorare l’efficacia della prova e a proporre aggiornamenti.

Art. 7
Disposizioni finali

  1. Il presente decreto si applica a tutte le procedure di transito previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, comprese quelle in corso.
  2. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa vigente e ai principi generali dell’amministrazione pubblica.

Roma, 24.10.2025

Il Direttore generale
Rita Russo