Decreto 14 aprile 2025 - Disciplina della specializzazione dei negoziatori del corpo di polizia penitenziaria
April 14, 2025
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria»;
VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, recante «Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell’art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», ai sensi del quale l’istituzione di nuove specializzazioni delle Forze di polizia a ordinamento civile può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro;
VISTO l’articolo 22 dell’accordo nazionale quadro relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, sottoscritto il 5 ottobre 2023, con il quale è stata proposta l’istituzione della specializzazione di negoziatore;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, «concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63», come da ultimo modificato dal decreto 10 dicembre 2023;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, recante «Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso»;
CONSIDERATO il ripetuto verificarsi di eventi critici di natura particolarmente complessa, che turbano gravemente l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari e degli altri servizi dell’Amministrazione penitenziaria, la cui gestione sarebbe resa maggiormente efficace dalla disponibilità di unità del Corpo adeguatamente specializzate nella negoziazione;
RITENUTO necessario, pertanto, istituire la specializzazione di negoziatore del Corpo di polizia penitenziaria e di disciplinarne i compiti, i livelli, l’organizzazione, nonché le modalità di selezione e formazione del personale;
SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;
DECRETA
Art. 1
(Compiti)
- Il negoziatore interviene per coadiuvare la risoluzione di eventi critici di speciale complessità in ambito penitenziario e nello svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, in seguito “Corpo”, attuando le tecniche operative idonee al livello di rischio dello scenario e funzionali alla gestione non conflittuale della situazione, anche in un’ottica di riduzione del danno.
- L’attività di negoziazione è svolta dallo specialista, con autonomia tecnico-operativa, nel rispetto delle decisioni strategiche e delle disposizioni impartite dall’autorità competente alla gestione dell’evento critico.
- La specializzazione di negoziatore è articolata nelle seguenti qualificazioni:
- negoziatore di I livello: interviene nei casi di cui al comma 1 con le modalità previste dal protocollo operativo;
- negoziatore di II livello: fornisce costante supporto ai negoziatori di I livello; è qualificato come istruttore dei negoziatori; svolge attività di docenza e concorre all’organizzazione delle attività formative di base e di aggiornamento indirizzate ai negoziatori e al restante personale del Corpo e dell’Amministrazione; fornisce ogni contributo di competenza per il miglioramento delle procedure operative, dei protocolli operativi e dell’organizzazione del servizio, anche conducendo debriefing successivi all’evento; interviene nei casi di cui al comma 1, ove la situazione rivesta eccezionale gravità, con le modalità previste dal protocollo operativo.
Art. 2
(Organizzazione)
- I negoziatori di I livello sono assegnati, prioritariamente, al Gruppo operativo mobile (GOM), al Nucleo investigativo centrale (NIC), al Gruppo di intervento operativo (GIO) e alle rispettive articolazioni territoriali, e operano ordinariamente nell’ambito delle competenze di tali reparti. I negoziatori di II livello sono assegnati e operano presso il GIO.
- L’attività di negoziatore è svolta in via non esclusiva.
- I negoziatori, ferma la dipendenza gerarchica dai reparti indicati al comma 1, nello svolgimento delle attività operative di loro competenza, dipendono funzionalmente dall’autorità responsabile, ai sensi della normativa vigente, della gestione dell’evento critico.
- La Divisione IV della Direzione generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in seguito “Dipartimento”, assicura la gestione amministrativa della specializzazione di negoziatore coordinandosi, per la valutazione delle esigenze funzionali del servizio, con le articolazioni dipartimentali presso le quali sono assegnati i negoziatori.
Art. 3
(Modalità di accesso alla specializzazione di Negoziatore I e II livello)
- Possono acquisire la specializzazione di negoziatore di I e II livello soltanto gli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti del Corpo.
- L’ammissione al corso per negoziatore di I livello avviene mediante interpello nazionale, diramato dalla Direzione generale del personale, con indicazione dei posti disponibili sulla base del fabbisogno rilevato.
- Il candidato si impegna a permanere nelle funzioni per almeno quattro anni dall’ottenimento della qualificazione di negoziatore di I livello e a partecipare a ogni attività formativa e di aggiornamento prevista.
- Il candidato è ammesso alla selezione se, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:
- Età anagrafica non superiore agli anni cinquanta;
- anzianità di servizio non inferiore ad anni cinque, di cui almeno uno svolto in reparti detentivi;
- giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a ottimo;
- assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio permanente al servizio operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
- assenza di sanzioni penali o disciplinari, più gravi della pena pecuniaria, nel quinquennio precedente; in caso di pendenza di procedimenti penali o disciplinari, per sanzioni più gravi della pena pecuniaria, gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva.
- I candidati sono sottoposti a una prova di selezione valutativa dell’idoneità a svolgere le funzioni di negoziatore di I livello innanzi a una commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale del personale.
- L’ammissione al corso per negoziatore di II livello avviene mediante interpello nazionale, diramato dalla Direzione generale del personale, con indicazione dei posti disponibili sulla base del fabbisogno rilevato. All’interpello può partecipare esclusivamente il personale in possesso della qualifica di negoziatore di I livello, che abbia esercitato tale funzione per almeno due anni, e che possegga i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 4.
- I candidati sono sottoposti a una prova di selezione valutativa dell’idoneità a svolgere le funzioni di negoziatore di II livello innanzi a una commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale del personale.
- Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione agli interpelli di cui ai commi 2 e 6, i criteri di selezione e valutazione del candidato, le modalità di svolgimento delle prove di selezione e la composizione delle commissioni esaminatrici.
Art. 4
(Formazione dei negoziatori)
- Il personale selezionato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, è avviato al corso di formazione per negoziatore di I livello di durata non inferiore a tre settimane. Il corso si svolge presso una scuola, un istituto di istruzione o altra sede formativa decentrata designati dall’Amministrazione.
- La specializzazione di negoziatore di I livello si consegue previo superamento dell’esame finale del corso.
- Conseguita la specializzazione, il negoziatore di I livello è avviato a un periodo di prova di almeno sei mesi presso uno dei reparti specializzati di cui all’articolo 2, comma 1. Al superamento del periodo di prova, il negoziatore di I livello è assegnato definitivamente, con obbligo di permanere nelle funzioni per almeno quattro anni, dalla data di conseguimento della specializzazione.
- Il personale selezionato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, è avviato a un corso di formazione per negoziatori di II livello della durata non inferiore a una settimana presso una scuola, istituto di istruzione o altra sede formativa decentrata designati dall’Amministrazione, con obbligo di permanere nelle funzioni della qualifica per quattro anni, dalla data di riconoscimento della specializzazione di II livello.
- La specializzazione di negoziatore di II livello si consegue previo superamento dell’esame finale del corso.
- Al fine di garantire il necessario mantenimento delle competenze, i negoziatori di I e II livello effettuano periodiche attività di aggiornamento professionale, anche presso altre forze di polizia, e devono conseguire le relative valutazioni positive.
- Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definiti i programmi dei corsi di specializzazione e di formazione; le procedure di svolgimento delle selezioni, degli esami finali e del conseguimento della specializzazione di I e II livello; le modalità di svolgimento delle periodiche attività di aggiornamento professionale; le procedure di decadenza dalla specializzazione.
Art. 5
(Operatore di supporto alla negoziazione)
- In ogni reparto costituito presso istituti penitenziari sono individuati operatori di supporto alla negoziazione. Tali operatori sono scelti fra gli appartenenti ai ruoli non direttivi del Corpo che svolgono in via ordinaria i compiti istituzionali previsti dall’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
- Gli operatori di supporto alla negoziazione, quando necessario, si attivano al fine di:
- supportare il decisore in eventi critici, non rientranti nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, che richiedano comunque una gestione non conflittuale della situazione;
- supportare i negoziatori, nei casi di cui all’articolo 1, comma 1.
- Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definiti i requisiti, le modalità di presentazione delle domande e di selezione al corso di formazione per operatore di supporto, il programma del relativo corso e le modalità di svolgimento delle periodiche attività di aggiornamento professionale.
Art. 6
(Protocolli operativi)
- Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definiti i protocolli operativi, gli organici, i distintivi di specializzazione nonché l’organizzazione e il coordinamento della struttura di negoziazione operante presso il GOM, il NIC, il GIO e le loro rispettive articolazioni territoriali.
Art. 7
(Disposizione transitoria)
- Fino alla loro assegnazione al GIO ai sensi dell’articolo 2, comma 1, i negoziatori di II livello restano incardinati nel NIC.
Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Amministrazione penitenziaria provvede ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Roma, 14 aprile 2025
IL MINISTRO
Carlo NORDIO