Circolare 24 aprile 2025 - Iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e nuove disposizioni sul pagamento del contributo unificato-legge di bilancio n. 207 del 2024
April 24, 2025
m_dg.DAG.24/04/2025.0081673.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile
Oggetto: iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e nuove disposizioni sul pagamento del contributo unificato-legge di bilancio n. 207 del 2024 - Circolare
Sono pervenute a questa Direzione generale alcune segnalazioni e richieste di chiarimento in merito alla possibilità di iscrivere a ruolo un procedimento civile in mancanza del pagamento del contributo unificato, con il deposito della sola istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato ma senza che sia intervenuta la delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati.
In particolare si chiede se l’ufficio possa accettare il deposito degli atti e possa procedere all’iscrizione a ruolo della causa con la presentazione della sola istanza di ammissione al patrocinio regolarmente depositata e protocollata presso il competente Consiglio dell’ordine degli avvocati.
Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.
Il testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 2002, dispone che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile deve essere presentata dall’interessato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere la causa (art. 124); il Consiglio dell’Ordine provvede sull’istanza entro dieci giorni dal deposito (art. 126).
Tuttavia, si è riscontrato che non sempre il termine indicato dal citato articolo 126 risulta rispettato, con la conseguenza che, sino ad ora, l’iscrizione a ruolo del procedimento civile è stata effettuata allegando la sola istanza di ammissione al patrocinio, debitamente protocollata, con riserva di depositare il provvedimento di accoglimento della richiesta appena disponibile; tale prassi risulta implicitamente confermata dalla Direzione generale della giustizia civile con nota prot. DAG 103148.U del 14.07.2015.
A fronte delle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2025, legge n. 207 del 2024, gli uffici chiedono se tale modus operandi debba considerarsi ancora valido, tenuto conto dell’obbligatorietà del versamento del contributo unificato minimo di euro 43,00 (o del minore importo previsto per specifici procedimenti), per l’iscrizione a ruolo dei processi civili (art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002).
A parere di questa Direzione generale, il diritto di accesso alla difesa, in quanto costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), non può essere pregiudicato da eventuali ritardi nella disamina dell’istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato non imputabili alla parte, con la conseguenza che l’ufficio giudiziario deve procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile anche in presenza della sola istanza di ammissione purché risulti regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati[1].
Si rappresenta inoltre che con una recentissima sentenza del 14 marzo 2025 n. 6888, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione della “retroazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal giudice procedente al momento in cui l'istanza era stata avanza al Consiglio dell'Ordine” chiarendo che “il Collegio intende dare continuità al principio di diritto più volte affermato, in virtù del quale: «Ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - respinta o dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l'attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio»”[2].
Tenuto conto delle considerazioni che precedono e degli arresti giurisprudenziali appena richiamati, questa Direzione generale ritiene che gli uffici giudiziari debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili nel caso in cui il Consiglio dell’ordine non abbia ancora deliberato sull’ammissione al patrocinio; l’avvocato dovrà allegare l’istanza di ammissione regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati; la cancelleria dovrà comunque procedere all’apertura di un foglio notizie e, nel caso in cui l’istanza venga rigettata e non confermata dal magistrato, procedere alla riscossione di tutte le spese annotate.
Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.
Cordialmente
Roma, 24 aprile 2025
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Corte di Cassazione, sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011: “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile”.
[2] V. altresì Cass. Ordinanza n. 15699 del 23/07/2020; Cass. Ordinanza n. 2404 del 25/01/2024; Cass. Ordinanza n. 3050 del 09/02/2021; Cass. Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020; Cass.04/09/2017, n. 20710.