Circolare 6 febbraio 2025 - Indicazioni al personale amministrativo sull’accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio, limite ordinamentale e trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti che hanno compiuto 67 anni

February 6, 2025

(testo della circolare all'amministrazione centrale)

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione
Ufficio V – Pensioni

Alla Segreteria dell’On.Ministro
Alla Segreteria del Viceministro Sen. Francesco Paolo SISTO
Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato
Sen. Andrea OSTELLARI
On. Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE
Al Gabinetto dell’On. Ministro
All’Ufficio Legislativo
All’Ispettorato Generale
All’Ufficio Comunicazione e Stampa
Al Garante Nazionale dei Diritti delle Persone private della Libertà Personale
All’Organismo Indipendente di Valutazione
Alla Scuola Superiore della Magistratura
Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia
Agli Uffici I e II del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie
Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
Alla Direzione Generale dei Magistrati
Agli Uffici I, II, III, IV e V della Direzione Generale del Personale e della Formazione

E p.c. Al Signor Capo Dipartimento Organizzazione giudiziaria

Oggetto: Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Indicazioni al personale amministrativo sull’accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio, limite ordinamentale e trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti che hanno compiuto 67 anni.

Come è noto, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, cosiddetta legge di Bilancio per il 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, è intervenuta su vari profili attinenti all’accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio per il personale amministrativo.

Su tali aspetti è successivamente intervenuto anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con la direttiva 21 gennaio 2025

Tanto premesso, viene in rilievo in primo luogo la modifica del limite ordinamentale che a decorrere dal 1° gennaio 2025 coincide con il compimento del sessantasettesimo anno di età.

Ne consegue che il collocamento a riposo per limiti di età avrà come riferimento non più il raggiungimento dei 65 anni di età ma dei 67.

A tal fine, i dipendenti che hanno compiuto 65 anni nel corso dell’anno 2024, già destinatari di atti istruttori propedeutici alla valutazione che hanno ricevuto tali comunicazioni nel corso del predetto anno, in vista del collocamento a riposo a 65 anni con i requisiti di cui alla legge cosiddetta Fornero, ovvero 43 anni e 1 mese o 42 anni e 1 mese, a seconda se uomini o donne, sono pregati di non tenerne conto, salvo i provvedimenti di collocamento a riposo già notificati.

I predetti dipendenti saranno collocati a riposo d’ufficio al compimento del sessantasettesimo anno di età.

Resta impregiudicata la facoltà di ciascuno, ove in possesso dei requisiti di cui alla legge Fornero, per come sopra specificati, di dimettersi per accedere al trattamento pensionistico. Allo stato il periodo di cosiddetta finestra rimane fissato in 3 mesi, salvo novelle legislative.

Le dimissioni dovranno essere presentate con il preavviso di cui alla contrattazione collettiva vigente.

Come detto sopra, i dipendenti non interessati all’istituto delle dimissioni, pur in presenza dei requisiti della legge Fornero nel testo vigente ovvero 43 anni e 1 mese o 42 anni e 1 mese, saranno automaticamente rivalutati in vista del compimento dei 67 anni di età; in tal caso la fase istruttoria si avvierà con anticipo di modo da consentire al personale di trasmettere domanda di pensione all’Inps territorialmente competente ed a questo Ufficio di certificare tempestivamente la posizione assicurativa.

La legge di cui trattasi ha, altresì, eliminato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d’ufficio il personale che raggiunga i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato anche prima del limite di età ordinamentale. Di conseguenza è stata soppressa la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

Per i dipendenti che compiono 65 anni di età nel corso del 2025, si rinvia all’avviso già pubblicato per ragioni di tempestività e di rispetto dell’utente sul sito del Ministero, www.giustizia.it sia in home che nella pagina del Dipartimento/Direzione Generale del personale e della formazione/Ufficio V, di seguito riportato:

Avviso per i dipendenti che compiono 65 anni di età nel corso del corrente anno, 2025, e che hanno ricevuto da parte di questo Ufficio V la richiesta di documentazione per la valutazione del collocamento a riposo per limiti di età sulla base della normativa previgente alla legge di bilancio per l’anno 2025, ovvero alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.

I predetti dipendenti che, si ribadisce, compiono 65 anni nel corso del 2025, se in possesso dei requisiti previsti dalla cosiddetta legge Fornero nel testo vigente possono lasciare l’Amministrazione a seguito di dimissioni; l’Amministrazione non procederà più nei predetti casi al collocamento di ufficio per limiti di età.

Ciò in quanto la novella legislativa di cui alla legge 207/2024 ha stabilito che il limite ordinamentale per la valutazione dei requisiti ai fini del collocamento per limiti di età sia il compimento del sessantasettesimo anno di età.

L’ulteriore aspetto introdotto dalla legge di cui trattasi riguarda il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti che hanno compiuto 67 anni.

A tal fine giova ribadire come non sussista alcun automatismo, come specificato peraltro nella circolare sopracitata.

Gli eventuali provvedimenti saranno adottati caso per caso, sulla base di un’istruttoria composita che involge vari profili, primo fra tutti il limite imposto dalle facoltà assunzionali.

Invero, l’Amministrazione si riserva di valutare le eventuali richieste di permanenza in servizio avanzate dai singoli uffici su assenso dei dipendenti interessati, in relazione alle necessità organizzative.

Allo stato, atteso che l’attuazione del disposto normativo incide sull’utilizzo delle capacità assunzionali per il 10%, l’Amministrazione intende adottare, nella valutazione delle istanze, i seguenti criteri.

Preliminarmente, si evidenzia che verranno prese in esame le istanze di trattenimento presentate nell’ambito di uffici che presentino elevate necessità e complessità organizzative, ovvero elevata scopertura complessiva, nonchè relative a personale che soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva del 20 gennaio 2025 in tema del Ministro della Funzione Pubblica. A tal riguardo, pertanto, l’amministrazione valuterà i singoli casi facendo riferimento alle “esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato.”, come previsto dalla citata direttiva. Il trattenimento in servizio, inoltre, potrà essere concesso per un solo anno, considerate le previsioni in relazione alle assunzioni e stabilizzazioni che dovranno essere effettuate dal 2026.

Ferme restando le richieste di trattenimento già acquisite, a partire della ricezione della presente si rappresenta che eventuali istanze di medesimo oggetto dovranno essere inviate alla Direzione Generale del personale e della formazione al seguente indirizzo e-mail: dgpersonale.dog@giustizia.it.

Tutto ciò premesso, al fine di permettere a questa Direzione Generale di compiere una idonea valutazione delle richieste di trattenimento in servizio si pregano gli Uffici in indirizzo di trasmettere le stesse, in programmazione per tutto l’anno corrente, con cortese congruo anticipo.

La presente nota annulla e sostituisce la precedente.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Direttore dell’Ufficio V
Alessandra Celentano

Il Direttore Generale
Mariaisabella Gandini

 

 

(testo della circolare agli uffici)

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali

E p.c Al Signor Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria

Oggetto: Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Indicazioni al personale amministrativo sull’accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio, limite ordinamentale e trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti che hanno compiuto 67 anni.

Come è noto, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, cosiddetta legge di Bilancio per il 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, è intervenuta su vari profili attinenti all’accesso al trattamento pensionistico e di fine rapporto/servizio per il personale amministrativo.

Su tali aspetti è successivamente intervenuto anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con la direttiva 21 gennaio 2025

Tanto premesso, viene in rilievo in primo luogo la modifica del limite ordinamentale che a decorrere dal 1° gennaio 2025 coincide con il compimento del sessantasettesimo anno di età.

Ne consegue che il collocamento a riposo per limiti di età avrà come riferimento non più il raggiungimento dei 65 anni di età ma dei 67.

A tal fine, i dipendenti che hanno compiuto 65 anni nel corso dell’anno 2024, già destinatari di atti istruttori propedeutici alla valutazione che hanno ricevuto tali comunicazioni nel corso del predetto anno, in vista del collocamento a riposo a 65 anni con i requisiti di cui alla legge cosiddetta Fornero, ovvero 43 anni e 1 mese o 42 anni e 1 mese, a seconda se uomini o donne, sono pregati di non tenerne conto, salvo i provvedimenti di collocamento a riposo già notificati.

I predetti dipendenti saranno collocati a riposo d’ ufficio al compimento del sessantasettesimo anno di età.

Resta impregiudicata la facoltà di ciascuno, ove in possesso dei requisiti di cui alla legge Fornero, per come sopra specificati, di dimettersi per accedere al trattamento pensionistico. Allo stato il periodo di cosiddetta finestra rimane fissato in 3 mesi, salvo novelle legislative.

Le dimissioni dovranno essere presentate con il preavviso di cui alla contrattazione collettiva vigente.

Come detto sopra, i dipendenti non interessati all’istituto delle dimissioni, pur in presenza dei requisiti della legge Fornero nel testo vigente ovvero 43 anni e 1 mese o 42 anni e 1 mese, saranno automaticamente rivalutati in vista del compimento dei 67 anni di età; in tal caso la fase istruttoria si avvierà con anticipo di modo da consentire al personale di trasmettere domanda di pensione all’Inps territorialmente competente ed a questo Ufficio di certificare tempestivamente la posizione assicurativa.

La legge di cui trattasi ha, altresì, eliminato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d’ ufficio il personale che raggiunga i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato anche prima del limite di età ordinamentale. Di conseguenza è stata soppressa la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.

Per i dipendenti che compiono 65 anni di età nel corso del 2025, si rinvia all’avviso già pubblicato per ragioni di tempestività e di rispetto dell’utente sul sito del Ministero, www.giustizia.it sia in home che nella pagina del Dipartimento/Direzione Generale del personale e della formazione/Ufficio V, di seguito riportato:

Avviso per i dipendenti che compiono 65 anni di età nel corso del corrente anno, 2025, e che hanno ricevuto da parte di questo Ufficio V la richiesta di documentazione per la valutazione del collocamento a riposo per limiti di età sulla base della normativa previgente alla legge di bilancio per l’anno 2025, ovvero alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.

I predetti dipendenti che, si ribadisce, compiono 65 anni nel corso del 2025, se in possesso dei requisiti previsti dalla cosiddetta legge Fornero nel testo vigente possono lasciare l’Amministrazione a seguito di dimissioni; l’Amministrazione non procederà più nei predetti casi al collocamento di ufficio per limiti di età.

Ciò in quanto la novella legislativa di cui alla legge 207/2024 ha stabilito che il limite ordinamentale per la valutazione dei requisiti ai fini del collocamento per limiti di età sia il compimento del sessantasettesimo anno di età.

L’ulteriore aspetto introdotto dalla legge di cui trattasi riguarda il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti che hanno compiuto 67 anni.

A tal fine giova ribadire come non sussista alcun automatismo, come specificato peraltro nella circolare sopracitata.

Gli eventuali provvedimenti saranno adottati caso per caso, sulla base di un’istruttoria composita che involge vari profili, primo fra tutti il limite imposto dalle facoltà assunzionali.

Invero, l’Amministrazione si riserva di valutare le eventuali richieste di permanenza in servizio avanzate dai singoli uffici su assenso dei dipendenti interessati, in relazione alle necessità organizzative.

Allo stato, atteso che l’attuazione del disposto normativo incide sull’utilizzo delle capacità assunzionali per il 10%, l’Amministrazione intende adottare, nella valutazione delle istanze, i seguenti criteri.

Preliminarmente, si evidenzia che verranno prese in esame le istanze di trattenimento presentate nell’ambito di uffici che presentino elevate necessità e complessità organizzative, ovvero elevata scopertura complessiva, nonché relative a personale che soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva del 20 gennaio 2025 in tema del Ministro della Funzione Pubblica. A tal riguardo, pertanto, l’amministrazione valuterà i singoli casi facendo riferimento alle “esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato.”, come previsto dalla citata direttiva. Il trattenimento in servizio, inoltre, potrà essere concesso per un solo anno, considerate le previsioni in relazione alle assunzioni e stabilizzazioni che dovranno essere effettuate dal 2026.

Ferme restando le richieste di trattenimento già acquisite, a partire della ricezione della presente si rappresenta che eventuali istanze di medesimo oggetto dovranno essere inviate alla Direzione Generale del personale e della formazione al seguente indirizzo e-mail: dgpersonale.dog@giustizia.it.

Tutto ciò premesso, al fine di permettere a questa Direzione Generale di compiere una idonea valutazione delle richieste di trattenimento in servizio si pregano gli Uffici in indirizzo di trasmettere le stesse, in programmazione per tutto l’anno corrente, con cortese congruo anticipo.

Rappresentando che la presente nota annulla e sostituisce la precedente, si prega di volerne dare diffusione nel territorio di competenza.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Direttore dell’Ufficio V
Alessandra Celentano

Il Direttore Generale
Mariaisabella Gandini