Provvedimento 13 gennaio 2025 - Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia - Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell’ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023

January 13, 2025

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Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia
Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione

 

OGGETTO: Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell’ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- il Libro II Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” contiene la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- in particolare, l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti…”;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 “La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

- l’art. 7, comma 1, lettera a) dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il RUP “effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;

-  ai sensi dell’art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”;

- si rende necessario adottare un Regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli Operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 euro;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

di adottare il seguente Regolamento inerente la “Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00”.

Articolo 1
Oggetto dei controlli

Costituiscono oggetto di controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli Operatori economici, ai fini dell’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Articolo 2
 Modalità operative per l’esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell’ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a 40.000,00 euro, con arrotondamento all’unità superiore.

I controlli a campione saranno eseguiti una volta l’anno, entro il 31gennaio, per le dichiarazioni presentate nell’anno solare precedente.

L’individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 o dal Dirigente designato, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico, in base alla data e al numero della protocollazione delle Decisioni di contrarre adottate nell’anno di riferimento, per gli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un’applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione e le risultanze delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito verbale, che verrà pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it.

Articolo 3
Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contradditorio con gli Operatori economici.

Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.

 Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 4
Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 5
Validità e applicazione

Il presente Regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, Sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 36/2023.

Roma, 13 gennaio 2025

Dott.ssa Gabriella De Stradis
firmato digitalmente