Decreto 23 ottobre 2024 - Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015

October 23, 2024

Il Ministro della giustizia

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare l’articolo 4, comma 4 e l’articolo 16, comma 3, lettera d);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266” e, in particolare l’articolo 6, commi 6 e 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma della legge 27 luglio 2005 n. 154” e in particolare l’articolo 9, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2017, recante “Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l’individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale”;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 378 a 383;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2024, n. 78, concernente “Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.” ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) che sostituisce l’articolo 7 del suddetto Regolamento, relativo al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; nonché l’articolo 3, comma 1;

Visto l’art. 3, comma 2, del sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2024, n. 78;

Ritenuta l’esigenza di provvedere alla revisione dell’impianto organizzativo relativo agli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di sostituire, pertanto, il decreto ministeriale 28 maggio 2024 recante “modifiche al decreto ministeriale 18 ottobre 2022 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015 n. 84”;

Ritenuta infine la necessità di abrogare l’art. 5 del decreto ministeriale 1° dicembre 2017, al fine di uniformare la procedura di selezione dei comandanti del Nuclei di Polizia penitenziaria degli Uffici di esecuzione penale esterna con quella di conferimento degli incarichi ai dirigenti aggiunti, ai dirigenti, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo, disciplinata nei provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria;

Su proposta del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Informate le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA
 

TITOLO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. “Amministrazione”: il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità;
    2. “Capo del Dipartimento”: il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    3. “Vice Capo del Dipartimento”: il Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    4. “Regolamento”: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84 e successive modifiche e integrazioni;
    5. “Uffici interdistrettuali”: gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna;
    6. “Uffici distrettuali”: gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna;
    7. “Centri”: i Centri per la giustizia minorile;
    8. “Istituti”: gli Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale;
    9. “Corpo”: il Corpo di Polizia penitenziaria.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto individua le unità dirigenziali non generali nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l’Amministrazione centrale, per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria e i dirigenti di area amministrativa, nonché per i primi dirigenti e i dirigenti superiori del Corpo.
  2. Le articolazioni dirigenziali centrali dell’Amministrazione, nonché il relativo organico, sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  3. Il presente decreto individua altresì le unità dirigenziali non generali territoriali dell’Amministrazione.
  4. Le articolazioni dirigenziali territoriali dell’Amministrazione, nonché il relativo organico, sono individuati nelle tabelle B, C e D allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.


TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I
Disposizioni generali e Ufficio del Capo del Dipartimento

Art. 3
(Disposizioni generali)

  1. L'articolazione centrale dell’Amministrazione è costituita:
    1. dall’Ufficio del Capo Dipartimento;
    2. dalla Direzione generale del personale e delle risorse;
    3. dalla Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa;
    4. dalla Direzione generale per la giustizia di comunità.

Art. 4
(Ufficio del Capo del Dipartimento)

  1. L'Ufficio del Capo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I: affari generali, bilancio, sistemi informativi, programmazione generale e assegnazione risorse; monitoraggio e analisi statistica; in raccordo con l’Ufficio di Gabinetto, programmazione finanziaria, monitoraggio della performance organizzativa e controllo di gestione; in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adempimenti in materia di trasparenza e per l’attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione; in raccordo con il Responsabile della protezione dei dati, coordinamento in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
    2. Ufficio II: relazioni istituzionali e internazionali; innovazione e attività di indirizzo e controllo sulle progettualità territoriali, sulle comunità e sulle strutture residenziali; raccordo con l’Ufficio stampa ed informazione del Ministro;
    3. Ufficio III: attività ispettiva e di controllo;
    4. Ufficio IV: adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell’Unione europea, in collaborazione con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio di Gabinetto;
    5. Ufficio V: affari legali e legislazione, in collaborazione con l’Ufficio legislativo ed in raccordo con il servizio rapporti con il Parlamento del Gabinetto;
    6. Servizio Sicurezza: verifica dei servizi espletati sul territorio nazionale e dell’applicazione dei modelli operativi del Corpo emanati dalle direzioni generali; direzione del servizio di sicurezza della sede centrale del Dipartimento; attività di vigilanza e di sicurezza; elaborazione dei piani di impiego del personale del Corpo in servizio presso la sede centrale del Dipartimento e interventi straordinari presso le strutture minorili; raccordo con l’Amministrazione penitenziaria e con il Ministero dell’interno per l’accesso e l’uso dello SDI e delle banche dati in dotazione alle Forze di Polizia.
  2. Il Capo del Dipartimento, con proprio decreto, organizza e disciplina la segreteria del Capo Dipartimento.
  3. Presso il Vice Capo del Dipartimento opera un vice consigliere ministeriale con compiti di studio, consulenza e ricerca.
     

Capo II
Uffici delle Direzioni generali

Art. 5
(Disposizioni generali)

  1. Ciascuna Direzione generale ha competenza in materia di controllo, monitoraggio, verifica e ripartizione dei fondi di bilancio ad essa assegnati.

Art. 6
(Direzione generale del personale e delle risorse)

  1. La Direzione generale del personale e delle risorse è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente al comparto funzioni centrali e alla dirigenza penitenziaria; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; trattamento economico e di missione, previdenziale e assistenziale; trattamento di fine rapporto e fine servizio; analisi dei fabbisogni del personale e predisposizione del conto annuale;
    2. Ufficio II: rilevazione ed analisi dei fabbisogni e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; gestione dei contratti di lavori; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; assegnazione e gestione patrimoniale degli alloggi di servizio; locazioni passive; cassa ed economato;
    3. Ufficio III: rilevazione ed analisi dei fabbisogni in materia di forniture e servizi; predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; procedure di affidamento di lavori, beni e servizi che necessitino di una gestione centralizzata per il soddisfacimento dei bisogni su scala nazionale; stazione appaltante qualificata;
    4. Divisione I: gestione del personale del Corpo; pianificazione dei fabbisogni e dimensionamento degli organici; attività istruttoria ai fini delle relazioni sindacali; gestione telecomunicazioni e degli impianti di sicurezza; acquisizione e gestione dei beni mobili e strumentali conferenti ai compiti istituzionali del Corpo nel Dipartimento; acquisizione e gestione degli automezzi di servizio.
  2. Presso il Direttore generale opera un vice consigliere ministeriale, con compiti di studio, consulenza e ricerca.

Art. 7
(Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa)

  1. La Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I: prevenzione della devianza minorile, analisi delle devianze ed elaborazione dei modelli di intervento; attività di studio e ricerca;
    2. Ufficio II: indirizzo, orientamento e modelli di formazione nel contesto minorile; progettazione dei percorsi di inclusione e risocializzazione; programmazione e verifica delle progettualità dipartimentali; convenzioni e accordi con enti locali e gli altri enti pubblici e privati, organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all’attività socioeducativa;
    3. Ufficio III: coordinamento istituti e servizi minorili; esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile; verifica e valutazione dell’attuazione delle direttive tecniche per l’intervento dei servizi minorili; relazioni con la magistratura minorile;
    4. Ufficio IV: segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa; istruttoria per la nomina degli esperti di cui all’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l’autorità giudiziaria; vigilanza di cui all’articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del 2022; tenuta dell’elenco di cui all’articolo 60, programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari agli enti locali di cui all’articolo 67, comma 1, del medesimo decreto legislativo; attività di studio e ricerca;
    5. Divisione I: elaborazione dei modelli operativi, coordinamento e controllo delle attività dei reparti del Corpo nei Centri per la Giustizia minorile, Istituti penali per i minorenni e Centri di prima accoglienza; coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli accompagnamenti dei minori e giovani adulti assegnati alle comunità sul territorio nazionale.
  2. Presso il Direttore generale opera un vice consigliere ministeriale, con compiti di studio, consulenza e ricerca.

Art.8
(Direzione generale della giustizia di comunità)

  1. La Direzione generale per la giustizia di comunità è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I: analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna e verifica della relativa attuazione; organizzazione e coordinamento degli uffici territoriali per l’esecuzione penale esterna; monitoraggio delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna;
    2. Ufficio II: progettazione dei percorsi di inclusione e risocializzazione; programmazione e verifica delle progettualità dipartimentali; attività di studio e ricerca;
    3. Ufficio III: relazioni esterne, elaborazione e stipula di accordi, convenzioni e protocolli con enti pubblici e privati; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza;
    4. Ufficio IV: indirizzo e vigilanza sull’attuazione delle misure di comunità, sulle strutture residenziali, sui programmi di risocializzazione e sulle relative procedure, nonché tenuta e gestione dell’elenco di cui al decreto ministeriale attuativo dell’articolo 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168;
    5. Divisione I: elaborazione dei modelli operativi, coordinamento e controllo dei Nuclei del Corpo istituiti negli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.
  2. Presso il Direttore generale opera un vice consigliere ministeriale, con compiti di studio, consulenza e ricerca.

 

Titolo III
ARTICOLAZIONI DIRIGENZIALI TERRITORIALI

Art. 9
(Disposizioni generali)

  1. Le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono:
    1. gli Uffici interdistrettuali;
    2. gli Uffici distrettuali;
    3. i Centri;
    4. gli Istituti.
  2. Gli Uffici interdistrettuali ed i Centri assicurano l’unitarietà dell’azione amministrativa del settore degli adulti e dei minori in relazione all’attività operativa, ai rapporti con gli enti territoriali, alle iniziative progettuali. A tal fine, sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dall’Amministrazione, coordinano le attività di competenza dei rispettivi Uffici.

Art. 10
(Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna)

  1. Gli Uffici interdistrettuali sono individuati nella tabella B, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
  2. In applicazione dell’articolo 9, comma 2, gli uffici interdistrettuali coordinano e verificano l’attività degli uffici distrettuali e locali compresi nella propria circoscrizione, rappresentano l’Amministrazione presso gli organi statali, le Regioni e gli enti locali dello stesso territorio, promuovono azioni congiunte e progetti di intesa con enti privati e pubblici.
  3. Gli Uffici interdistrettuali svolgono altresì i compiti attribuiti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nonché da altre disposizioni di legge.
  4. All’ ufficio interdistrettuale è preposto un direttore e possono essere assegnati uno o più direttori aggiunti che lo coadiuvano nei compiti di cui ai commi 2 e 3.
  5. Al Nucleo del Corpo negli Uffici interdistrettuali è preposto un Comandante, con qualifica di primo dirigente.

Art. 11
(Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna)

  1. Gli Uffici distrettuali ed il relativo organico dei dirigenti sono individuati nella tabella B, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
  2. Gli Uffici distrettuali provvedono all’attuazione, negli Uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza, delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento, dal Vice Capo, dai Direttori generali e dall’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di riferimento; individuano i fabbisogni e formulano all’Ufficio interdistrettuale proposte di intervento per le politiche di esecuzione penale esterna, proposte di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e progetti riguardanti la formazione e l’informazione.
  3. Gli Uffici distrettuali esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e da altre disposizioni di legge.

Art. 12
(Centri per la giustizia minorile)

  1. I Centri esercitano le funzioni ad essi attribuite dall’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
  2. L’articolazione territoriale e l’organico dei dirigenti della carriera amministrativa e dei primi dirigenti del Corpo nei Centri sono determinati dall’allegata tabella C.

 

Art. 13
(Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale)

  1. Gli Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale ed il relativo organico dei dirigenti sono individuati nella tabella D, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
  2. Gli Istituti esercitano i compiti ad essi attribuiti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e da altre disposizioni di legge.
  3. Gli Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale agiscono, nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati, con autonomia organizzativa e gestionale, curano le relazioni sindacali e amministrano il personale assegnato.


Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Norme di coordinamento, transitorie e finali)

  1. Il decreto del Ministro della giustizia 28 maggio 2024 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015 n. 84, è abrogato.
  2. L’art. 5 del decreto ministeriale 1° dicembre 2017 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 23 ottobre 2024

Il Ministro
Carlo Nordio

Allegato 
 

TABELLA A (articolo 2 comma 2, articolo 4 commi 1 e 3 – articoli 6- 7-8 commi 1 e 2)

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Articolazioni dirigenziali e centrali

Articolazioni dirigenziali e centrali

Articolazioni dirigenziali

Organico dirigenti

Organico primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo 

Ufficio del Capo Dipartimento

Ufficio I

1

-

Ufficio II

1

-

Ufficio III

1

-

Ufficio IV

1

-

Ufficio V

1

-

Servizio Sicurezza

 

 

1 dirigente superiore

vice consigliere

 

1 primo dirigente

Direzione Generale del personale e delle risorse

Ufficio I

1

-

Ufficio II

1

-

Ufficio III

1

 

-

Divisione I

-

 

1 primo dirigente

 

vice consigliere

-

1 primo dirigente

Direzione Generale per la giustizia minorile e riparativa

Ufficio I

1

-

Ufficio II

1

-

Ufficio III

1

-

Ufficio IV

1

-

Divisione I

-

1 primo dirigente

vice consigliere

-

1 primo dirigente

Direzione generale per la giustizia di comunità

 

Ufficio I

1

-

Ufficio II

1

-

Ufficio III

1

-

Ufficio IV

1

-

 

Divisione I

-

1 primo dirigente

vice consigliere

-

1 primo dirigente

 

Totale dirigenti struttura centrale

16

8

 

 

Tabella B (articolo 2 comma 4, articolo 10 comma 1 e articolo 11 comma 1)

Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna

REGIONE

Ufficio interdistrettuale sede

Organico dirigenti

Organico primi dirigenti del Corpo

Province di competenza

Ufficio distrettuale sede

Organico dirigenti

Province di competenza

PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIGURIA

Torino

2

1

Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola

Genova

1

Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara, Savona

LOMBARDIA

Milano

2

1

Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia

Brescia

1

Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona

Como

1

Como, Lecco, Sondrio, Varese

VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Venezia

2

1

Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo

Verona

1

Verona Vicenza

Trento

1

Trento, Bolzano

Trieste

1

Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone

EMILIA-ROMAGNA, MARCHE

Bologna

2

1

Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Modena, Ferrara

Reggio Emilia

1

Reggio Emilia, Parma, Piacenza

Ancona

1

Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno

TOSCANA, UMBRIA

Firenze

1

1

Firenze, Siena, Grosseto, Prato Pistoia, Arezzo

Pisa

1

Livorno, Pisa, Lucca

Perugia

1

Perugia, Terni

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE

Roma

2

1

Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti

Pescara

1

Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo,
Campobasso, Isernia

CAMPANIA

Napoli

2

1

Napoli, Caserta

Salerno

1

Salerno, Benevento, Avellino

 

PUGLIA, BASILICATA

Bari

2

1

Bari, Foggia,

Barletta-Andria-Trani

Lecce

1

Lecce, Brindisi, Taranto

 

Potenza

1

Potenza, Matera

CALABRIA

Catanzaro

1

1

Catanzaro, Crotone, Cosenza

Reggio Calabria

1

Reggio Calabria, Vibo Valentia

SICILIA

Palermo

2

1

Palermo, Trapani

Catania

1

Catania, Messina Ragusa, Siracusa

Caltanissetta

1

Agrigento, Caltanissetta, Enna

SARDEGNA

Cagliari

1

1

Cagliari, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Oristano

Sassari

1

Sassari, Nord-Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra

Totale organico dirigenti uffici interdistrettuali

19

11

Totale organico dirigenti uffici distrettuali

18

_

 

Tabella C (articolo 2 comma 4, articolo 12 comma 2)

Centri per la giustizia minorile

Organico
dirigenti

Organico primi dirigenti del Corpo

Torino

Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria

1

1

Milano

Centro per la giustizia minorile per la Lombardia

1

1

Venezia

Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e
le Province autonome di Trento e Bolzano

1

1

Bologna

Centro per la giustizia minorile per l’Emilia-Romagna e le Marche

1

1

Firenze

Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria

1

1

Roma

Centro per la giustizia minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise

1

1

Napoli

Centro per la giustizia minorile per la Campania

1

1

Bari

Centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata

1

1

Catanzaro

Centro per la giustizia minorile per la Calabria

1

1

Palermo

Centro per la giustizia minorile per la Sicilia

1

1

Cagliari

Centro per la giustizia minorile per la Sardegna

1

1

Totale dirigenti

11

11

 

TABELLA D (articoli 2 comma 4, articolo 13 comma 1)

Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale non generale

Organico Dirigenti

AIROLA (Benevento)

Istituto penale per i minorenni

1

BARI

Istituto penale per i minorenni

1

CATANIA

Istituto penale per i minorenni

1

NISIDA (Napoli)

Istituto penale per i minorenni

1

MILANO

Istituto penale per i minorenni

1

ROMA

Istituto penale per i minorenni

1

TORINO

Istituto penale per i minorenni

1

Totale dirigenti

7