Provvedimento 23 ottobre 2024 - Organizzazione giudiziaria - Stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno di 9 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l’Unità di missione del Ministero della Giustizia e reclutato, ai sensi dell’art. 7, co. 1, D. L. n. 80/2021 (conv. in L. n. 113/2021), per l’attuazione degli interventi del PNRR - Area dei funzionari

October 23, 2024


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale


Prot.num. 17627.ID del 23 ottobre 2024

Avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l’Unità di missione del Ministero della Giustizia e reclutato, ai sensi dell’art. 7, co. 1, D. L. n. 80/2021 (conv. in L. n. 113/2021), per l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza, da inquadrare nell’area Funzionari del Ministero della Giustizia – DOG

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 97 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” ed in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal D.P.R. 82 del 16 giugno 2023;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;

Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO in particolare l’art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente il “Reclutamento del personale”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, l’“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e l’“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica “e ss.mm. ii;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2010 n. 5 concernente l’“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e ss.mm.ii., concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022 n. 79;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante il Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54 recante Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione Europea;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 6 luglio 2021, n. 10160/21 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO l’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO l’art. 1 e 7, comma 1,del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 (G.U. n. 188 del 7 agosto 2021, n. 188 - Suppl. Ordinario n. 28);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il D.P.C.M. del 28 luglio 2021, con il quale è stato ripartito tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, il contingente di unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui all’art. 7 comma 1, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, assegnando al Ministero della Giustizia n. 15 unità di personale;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” successivamente rettificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n. 64 del 13 agosto 2021, “per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO il decreto interministeriale sottoscritto dal Ministro della Giustizia in data 18 novembre 2021 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante istituzione e dell’Unità di missione per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge del 22 giugno 2022 n. 79, “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il richiamato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022 n. 79 e, in particolare, l’articolo 5 recante misure per il “Rafforzamento dell’impiego a favore dell’equilibrio di genere”;

VISTO l’art. 35-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (c.d. Decreto “Aiuti Bis”) convertito in legge 21 settembre 2022 n. 142 come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41, che autorizza “le amministrazioni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 7, co. 1, D. L. n. 80/2021 (conv. in L. n. 113/2021), a procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno 15 mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività svolta.[…] Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO il Piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero della Giustizia per gli anni 2024 – 2026, assorbito nel Piano integrato di attività e organizzazione dello stesso triennio (cd. PIAO 2024/2026), adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2024 e registrato dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2024 n. 682;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2023, questa Amministrazione, è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato 347 unità di personale amministrativo non dirigenziale, area funzionari, ex area terza F3 - direttore (autorizzazione a bandire DPCM 20 giugno 2019) di cui 9 unità delle 18 previste come disposto dal comma 5 dell’art. 5 della Legge 14 del 2024, sono state destinate agli Uffici giudiziari di Roma (Tribunale e Giudice di Pace) con conseguente imputazione sulla spesa prevista per tale intervento in quanto finalizzata al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria in seguito alla sottoscrizione del Protocollo sottoscritto a Roma il 6 novembre 2023, tra il Governo italiano ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza di idonea copertura finanziaria al fine di procedere all’assunzione di nove unità di personale da inquadrare nell’area funzionari;

RAVVISATA la necessità di indire la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato delle Unità di personale assunte con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 nell’ambito del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n. 64 del 13 agosto 2021, le quali abbiano prestato servizio continuativo nella qualifica ricoperta presso l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Giustizia per almeno 15 mesi e tuttora in servizio, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, in attuazione dell’articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, rubricato “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, come, da ultimo, novellato dall’articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR” da inquadrare nell’Area Funzionari del personale non dirigenziale del ruolo del Ministero della Giustizia – DOG

DISPONE

Art. 1. Avviso di stabilizzazione

  1. È indetto ai sensi dell’art. 35-bis del decreto-legge n. 115/2022, convertito con modificazioni in legge n. 142/2022, come modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto - legge n. 13/2023, convertito con modificazioni in legge n. 41/2023, e in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024-2026, la procedura di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria per il profilo di funzionario statistico, n. 1 unità, di funzionario contabile, n. 1 unità e di funzionario giudiziario, n. 7 unità, per complessive n. 9 unità di personale assunte con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 nell’ambito del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n. 64 del 13 agosto 2021, le quali abbiano prestato servizio continuativo nella qualifica ricoperta presso l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR istituita presso il Ministero per almeno quindici mesi, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, in attuazione dell’articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, rubricato “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, come, da ultimo, novellato dall’articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR, da inquadrare nell’Area Funzionari del CCNL Comparto Funzioni centrali.

Art. 2. Requisiti di ammissione

  1. È ammesso a partecipare alla suddetta procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno nei ruoli del Ministero della Giustizia – DOG per il profilo di propria appartenenza il personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Giustizia, in possesso di tutti i requisiti come di seguito indicati:

A) Requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
  2. godimento dei diritti civili e politici;
  3. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;
  4. essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

B) Requisiti specifici

  1. essere stato reclutato tramite apposita procedura concorsuale per la selezione del personale non dirigenziale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all’art. 7 del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n.113;
  2. avere maturato almeno 15 mesi di servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, svolti in maniera continuativa nell’area funzionale per cui è emanato l’avviso a titolo di personale non dirigenziale a tempo determinato presso l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Giustizia;
  3. avere conseguito valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta;
  4. essere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, in servizio presso il Ministero della Giustizia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  1. La valutazione positiva inerente all’attività lavorativa svolta deve essere attestata da idonea documentazione sottoscritta dal responsabile di struttura presso cui presta servizio il personale che intende partecipare alla presente procedura di stabilizzazione e dovrà essere allegata, a pena di esclusione, all’atto di inserimento della domanda di partecipazione nella sezione dedicata all’interno del portale «inPA».
  2. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda

  1. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: «https://www.inpa.gov.it» - ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
  2. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul portale «inPA».
  3. Il candidato deve inviare la domanda di ammissione alla selezione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.
  4. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
  5. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale «inPA». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23.59 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo.
  6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.
  7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l’apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA». Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
  8. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.
  9. La presentazione o l’invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
  10. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Art. 4 Contenuto della domanda

  1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e l’eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;

b) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui si intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura selettiva, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il godimento dei diritti civili e politici;

f) di essere stato reclutato tramite apposita procedura concorsuale per la selezione del personale non dirigenziale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all’art. 7 del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n.113;

g) la qualifica e la famiglia professionale rivestita al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l’Ufficio di assegnazione, il profilo professionale corrispondente alla classificazione dettata dall'art.7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prescelto dal candidato in sede di partecipazione alla procedura concorsuale con cui è stato instaurato il rapporto contrattuale a tempo determinato;

h) di avere maturato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, almeno 15 mesi di servizio, svolti in maniera continuativa presso il Ministero della Giustizia nella qualifica per cui è emanato l’avviso, a titolo di personale non dirigenziale a tempo determinato reclutato per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

i) di essere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, in servizio presso il Ministero della Giustizia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

l) di avere conseguito valutazione positiva circa l’attività svolta attestata dal dirigente o dal responsabile della struttura di appartenenza;

m) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

n) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero, ovvero i procedimenti penali pendenti, i procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

o) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;

p) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

q) il titolo di studio con l’esatta indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere, altresì, indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione;

r) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR;

s) l’eventuale possesso di requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza.

  1. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui al superiore art. 2, comma 1 lett. d.
  2. A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, il Ministero potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
  3. Le informazioni richieste sono obbligatorie.

Art. 5 Ammissione dei candidati

  1. I candidati sono ammessi alla selezione previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
  2. L’eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Art. 6 Commissione esaminatrice

  1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione sarà nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Presidente e i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
  3. La Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l’integrità della procedura.

Art. 7 Prova d’esame

  1. La prova d’esame consiste nello svolgimento di un colloquio selettivo.
  2. La prova è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. La prova consisterà nella verifica oggettiva, mediante colloquio, sui seguenti aspetti:
    1. Conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del Ministero della giustizia nelle sue articolazioni centrali e territoriali;
    2. Conoscenza delle attività svolte dall’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR Giustizia con riferimento agli aspetti teorici, ai concetti basilari nonché alle nozioni specifiche;
    3. Capacità tecniche ed operative relative allo svolgimento delle predette attività.
  3. Al termine di ogni sessione giornaliera di esame sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione gli esiti delle prove orali.
  4. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione che sarà indicata con successivo provvedimento dell’Amministrazione e di cui sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, contestualmente alla pubblicazione del calendario della prova. Nel caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova potrà avvenire mediante strumenti di videoconferenza, di cui saranno date specifiche indicazioni con successivo eventuale provvedimento della Commissione esaminatrice, che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la pubblicità, la regolarità e l’integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
  5. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, l’Amministrazione prevede, su istanza dell’interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle medesime garanzie di cui al comma precedente.
  6. L’Amministrazione assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento della prova orale avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. A tal fine, i candidati che necessitino delle predette misure compensative devono inviare apposita istanza motivata e documentata, esclusivamente all’indirizzo pec: prot.dog@giustiziacert.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prova.
  7. Le candidate che risultino impossibilitate a sostenere la prova in presenza e/o a rispettare il calendario previsto per le prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, possono, su istanza motivata e documentata, da inviare esclusivamente all’indirizzo pec prot.dog@giustiziacert.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prova, chiedere di sostenere la prova in videoconferenza o una diversa calendarizzazione della stessa, compatibilmente con il rispetto dei termini di cui al D.P.R. 82 del 2023
  8. Non saranno prese in considerazione istanze inviate in modalità e ad indirizzi diversi da quelli indicati.

Art. 8 Titoli di preferenza, riserve, formazione della graduatoria

  1. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova d’esame.
  2. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 7 del presente avviso.
  3. Nella formazione della graduatoria si applica il disposto di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  1. In riferimento alle garanzie relative all’equilibrio di genere ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 487 del 1994 come modificato dal D.P.R. 82 del 2023, l’Amministrazione rappresenta che, per l’Area funzionari, alla data del 31 dicembre 2023, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 31,55% e quella del genere femminile è pari al 68,45% per cento e che, pertanto, il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento.
  2. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dal D.P.R. n. 82 del 2023, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 50, comma 1 quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50, comma 1 quinquies, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto – legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del decreto – legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura selettiva in relazione alla qualifica per la quale si concorre, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

  1. I candidati che abbiano superato il colloquio selettivo e che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge, già dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione, dovranno inviare i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’indirizzo pec prot.dog@giustiziacert.it, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza dell’avviso della procedura selettiva.
  3. La mancata, ovvero irrituale o tardiva presentazione dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza, determina l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli medesimi.
  4. Ulteriori forme o modalità di comunicazione, nonché le comunicazioni pervenute ad indirizzi diversi da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione ai fini dei titoli di preferenza e/o precedenza.
  5. La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, è successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente articolo.
  6. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti disponibili.
  7. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul portale inPA e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  8. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito dell'amministrazione.

Art. 9 Assunzione in servizio

  1. I candidati dichiarati vincitori saranno assunti a tempo pieno ed indeterminato, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione, del personale e dei servizi, area funzionari, (già area III, F1), con riserva dell’amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e dei requisiti prescritti per l’assunzione secondo la disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio.
  2. I vincitori verranno inquadrati nella famiglia professionale corrispondente al profilo professionale ricoperto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di contratto a tempo determinato, equivalente ai profili elencati dall'art.7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
  3. Gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico sono regolati dalla disciplina dei contratti collettivi vigenti.
  4. I vincitori che, senza alcun giustificato motivo, non prendano servizio decadono dall’assunzione.
  5. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
  7. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dai CC.CC. NN.LL. del comparto Ministeri, nonché dal CCNL del comparto Funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 9 maggio 2022. Ministeri), sottoscritto il 9 maggio 2022.

Art. 10 Accesso agli atti della procedura selettiva

  1. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso alla documentazione attinente alla selezione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
  2. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

  1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
  2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione esaminatrice e all'Amministrazione in ordine alle procedure selettive e assunzioni, nonché' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
  3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
  4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
  5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nella persona del Capo Dipartimento.
  6. Il responsabile del trattamento è il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale del Personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
  7. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito della procedura medesima.
  8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
  9. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’amministrazione.
  10. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

Art. 12 Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 165/2001 e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri).
  2. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso.
  3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini