Provvedimento 7 agosto 2024 - Organizzazione giudiziaria - Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda

August 7, 2024


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale


Prot.D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024

Bando di concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente «Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2–bis dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Atteso che con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2023 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette – le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» saranno coperte con altre modalità;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Considerato che per il profilo specifico, alla data del 31 dicembre 2023, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari all 99,2 per cento, quella del genere femminile è pari allo 0,8 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la programmazione dei fabbisogni del personale per il triennio 2022 – 2024 e successiva rimodulazione (PIAO 2023-2025) in cui è previsto il reclutamento di n. 1.000 conducenti di automezzi.

Ritenuto di dover procedere a dare attuazione a quanto disposto nei richiamati Piani triennale dei fabbisogni per gli anni 2022 – 2024 e 2023-2025;

Visto il D.P.C.M. 11 maggio 2023, Registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2023 al n. 1603, recante autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2022-2023-2024 per 2.827 posti, area assistenti;

Visto il D.P.C.M. 10 novembre 2023, Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 - Reg.ne n. 3284, recante autorizzazione ad assumere per l’anno 2023 n. 2.485 posti, area assistenti;

Visto la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e il reclutamento, acquisita con prot. m_dg.DOG 29/01/2024. 0022133.E, con cui il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria viene autorizzato a svolgere direttamente il concorso in oggetto;

Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, nelle more della definizione in sede di contrattazione integrativa delle famiglie professionali, il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero della giustizia sottoscritto in data 29 luglio 2010;

Visto, nelle more della definizione in sede di contrattazione integrativa delle famiglie professionali, l’inquadramento, secondo il collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, del profilo professionale di conducente di automezzi già in Area II F1- e la descrizione dei contenuti professionali: “Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all’Operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo. In caso di temporanea o definitiva perdita dell’idoneità alla guida le mansioni individuate come esigibili dall’Operatore giudiziario diventano esclusive ai sensi dell’art. 3 del CCNLI 16/05/2001”;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022, triennio 2019/2021;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

Dispone:

Art. 1
Posti messi a concorso

  1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell’Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.
  2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% (trenta per cento) dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
  3. Ai sensi dell'articolo18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, modificato dall’art. 9 bis del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito con modificazione dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% (quindici per cento) dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
  4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

  1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:
    1. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
    2. maggiore età;
    3. godimento dei diritti civili e politici;
    4. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
    5. condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
    6. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
    7. non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna;
    8. per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
    9. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi.
    10. possesso di patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;
    11. non essere incorsi, negli ultimi tre anni, nella sospensione della patente ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada;
    12. possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennio e quinquennio). Il predetto titolo si intende conseguito presso scuole o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza.
  2. È in facoltà dell’Amministrazione disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove selettive, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
    Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati anche a campione, emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
    3.La partecipazione al concorso obbliga i candidati all’accettazione integrale delle disposizioni del presente bando.

Articolo 3
Procedura concorsuale

  1. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata che si articola attraverso:
    1. valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alla prova scritta con le modalità previste all’art. 8;
    2. una prova scritta secondo la disciplina dell’articolo 6;
    3. una prova pratica di guida, secondo la disciplina dell’articolo 7.
      La prova di cui alla precedente lettera b) si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, in una sede unica o in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
      La prova pratica di cui alla precedente lettera c) si svolgerà in luoghi idonei alla prova, in una sede unica o in sedi decentrate, con più sessioni consecutive non contestuali.
  2. La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito, sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli a quello nella prova scritta e di idoneità. Resta fermo che il mancato ottenimento dell’idoneità nella prova pratica di guida comporta l’esclusione dalla procedura.
  3. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi del successivo articolo 10, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero delle Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nell’Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.

Articolo 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità.
Comunicazioni ai candidati

  1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/” e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
  2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/”, previa registrazione sullo stesso Portale. All’atto della registrazione dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
  3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
  4. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda di ammissione, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
    1. il cognome e il nome, il codice fiscale;
    2. il luogo e la data di nascita;
    3. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
    4. indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
    5. il godimento dei diritti civili e politici;
    6. il possesso dell’idoneità psico fisica all’impiego, di cui all’articolo 2 lett. h) del presente bando;
    7. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
    9. il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l’equiparazione;
    10. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
    11. il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 8 del presente bando;
    12. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 9 del presente bando;
    13. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’articolo 1 del presente bando;
    14. di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare, laddove espressamente previste;
    15. il possesso della patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;
    16. di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella sospensione della patente ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada;
    17. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l’articolo 13.
  5. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
  6. I candidati con condizione di disabilità, non incompatibile con l’idoneità psico fisica alle mansioni del profilo, dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
  7. Eventuali limitazioni fisiche, non incompatibile con l’idoneità psico fisica alle mansioni del profilo, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it.
  8. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), non incompatibili con l’idoneità psico fisica alle mansioni del profilo, dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
  9. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.
    Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico.
    La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.
    Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.
  10. L’Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell’eventuale irregolarità della stessa.
  12. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
  13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
  14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
  15. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato al tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
  16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova pratica sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5
Commissioni esaminatrici

  1. La nomina della commissione esaminatrice avverrà sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
  2. La commissione esaminatrice, composta da un Dirigente dell’Amministrazione e da personale non dirigenziale appartenente all’Amministrazione di “Area funzionari”, è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche nonché esperti designati, su richiesta dell’amministrazione, dalla Motorizzazione civile del luogo in cui si svolgerà la prova di idoneità alla guida.
  3. Secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
  4. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’articolo 6 e della prova pratica di cui all’articolo 7 del presente bando l’Amministrazione può nominare appositi comitati di vigilanza.
  5. L’Amministrazione, per esigenze di funzionalità e di celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni.

Articolo 6
Prova scritta

  1. La prova scritta consisterà in un test di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 (quarantacinque) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:
    • norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (Titolo IV del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) (8 quesiti);
    • codice della strada (Titolo I – artt. 1-12; Titolo II, con riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV – artt. da 115 a 130; Titolo V; Titolo VI – artt. da 200 a 201) (14 quesiti);
    • conoscenza base delle funzioni word ed Excel (4 quesiti);
    • conoscenza della lingua inglese di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (4 quesiti).

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

  • risposta esatta: + 1 punto;
  • mancata risposta: 0 punti;
  • risposta errata: -0,50 punti.
  1. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
  2. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
  3. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
  4. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale “inPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.
  5. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
  6. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.
  7. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale “inPA”.
  8. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7
Prova pratica

  1. I candidati che avranno superato la prova di cui all’articolo 6 dovranno dimostrare la propria idoneità all’impiego attraverso una prova pratica di guida della durata massima di 15 minuti con un punteggio massimo attribuibile di 20 punti
  2. La prova prevede
    1. la verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura fino a massimo 6 (sei) punti. Alle prove come di seguito articolate è assegnato il seguente punteggio:
      • Regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, punti 1
      • Regolazione degli specchietti retrovisori, cinture, poggiatesta, punti 1
      • Controllo della chiusura delle porte, punti 1
      • Controllo e corretto utilizzo di almeno tre dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, controllo dei livelli dell’olio, punti 1(uno) per ogni dispositivo e fino a un massimo di 3 (tre) punti
    2. esecuzione delle seguenti manovre fino ad un massimo di 13 (tredici) punti. Alle prove come di seguito articolate è assegnato il seguente punteggio:
      • manovre di frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato, punti 5
      • manovre di inversione del veicolo (marcia avanti e indietro), punti 4
      • manovra di parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio, punti 4
    3. conoscenza e utilizzo di almeno due elementi che costituiscono l’attrezzatura a corredo del veicolo, punti 1.
    4. Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità nella prova di guida è di 14 (quattordici) punti
    5. Il mancato superamento della prova pratica nei termini sopra indicati determinerà un giudizio di non idoneità con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale indipendentemente dall’aver superato la prova scritta.
    6. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di patente di guida B in corso di validità.
      La mancata presentazione della patente di guida determinerà la non ammissione del candidato a sostenere la prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso.
    7. Nel caso una concorrente in stato di gravidanza dovesse risultare vincitrice del concorso, potrà essere assunta dopo aver superato la prova di guida, che verrà appositamente calendarizzata terminato lo stato di gravidanza e puerperio.
    8. La Commissione sarà integrata da esperti della Motorizzazione civile.

Articolo 8
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

  1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, prima dello svolgimento della prova scritta. La valutazione è finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a 4 (quattro) volte il numero dei posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all’ art. 6 e al voto di idoneità ottenuto nella prova pratica di cui all’ art.7.
  2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
  3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri:
  1. Sino a punti 3 per il voto di diploma dichiarato (deve essere inserito solo il diploma conseguito con il miglior profitto) così distinti:

Vecchio ordinamento

  • Voto di diploma da 36 a 42 = 1 punto
  • Voto di diploma da 43 a 49 = 1,5 punti
  • Voto di diploma da 50 a 56 = 2 punti
  • Voto di diploma da 57 a 60 = 3

Nuovo ordinamento

  • Voto di diploma da 60 a 70 = 1 punto
  • Voto di diploma da 71 a 81 = 1,5 punti
  • Voto di diploma da 82 a 92 = 2 punti
  • Voto di diploma da 93 a 100 e 100 e lode = 3
  1. Possesso per l’attestato di abilitazione come istruttore di guida rilasciato dalla Motorizzazione Civile punti 2 (due). Obbligo di allegare l’attestato;
  2. iscrizione al “Ruolo dei periti assicurativi” istituito con Decreto legs. 209 del 2005, punti 2(due). Obbligo di allegare l’attestato.

I punteggi riferiti alla lettera b) e c) del comma 3 del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

  1. Per patenti superiori a quella di categoria B richiesta ai fini della partecipazione:
  • per patente categoria D, punti 5(cinque);
  • per esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari punti 5(cinque). In tal caso è obbligatorio allegare in piattaforma la certificazione che attesti il servizio;
  • per patente categoria C punti 4 (quattro).

 I punteggi riferiti alla lettera d) del comma 3 del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

  1. Ultimata la prova pratica di cui al precedente articolo 7, la commissione esaminatrice stilerà le graduatorie finali sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova pratica di idoneità e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.
  2. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione esaminatrice al Direttore Generale del personale e della Formazione per la successiva validazione.

Articolo 9
Preferenze e precedenze

  1. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale concorre, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

p) minore età anagrafica.

  1. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Articolo 10
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell’esito del concorso

  1. Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul Portale “inPA”, e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
  2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale “inPA”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 11
Assunzione in servizio

  1. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
  2. I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap.
  3. I candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono assegnati alle sedi di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del presente bando. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul Portale “inPA”.
  4. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, nel profilo di conducente, area assistenti, già area II, dei ruoli del personale del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’organizzazione, del personale e dei servizi , con riserva dell’amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio.
  5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
  6. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
  7. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall’assunzione. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

Articolo 12
Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non prima della pubblicazione delle graduatorie.

Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L’avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul portale “inPA”.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero della giustizia – Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Terzo- concorsi ed inquadramento.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali

  1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
  2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del personale e della formazione e alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
  3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
  4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
  5. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore generale del personale e della formazione; il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio terzi- concorsi e inquadramento. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della formazione nell’ambito della procedura medesima.
  6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
  7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del Ministero della Giustizia.
  8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 14
Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
  2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
  3. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini


Strumenti