Circolare 16 maggio 2024 - Istanze rivolte al giudice tutelare ai sensi degli artt.320 e 374 c.c. - pagamento importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002

May 16, 2024

m_dg.DAG.16/05/2024.0104395.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

e, p.c.,

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla sig.ra Capo dell’Ispettorato generale
Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati


Oggetto: istanze rivolte al giudice tutelare ai sensi degli artt.320 e 374 c.c. - pagamento importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002


Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, attuando i principi di semplificazione e speditezza del processo civile fissati nella legge delega n. 206/2021, ha soppresso - con l’art.1, comma 4, lett. c) e con i commi da 7 a 10 - la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni per il compimento di atti da parte di soggetti incapaci (sia minori, sia maggiori di età destinatari di misure di protezione), attribuendo la competenza al giudice tutelare (che nel sistema previgente rendeva un mero parere non vincolante).

In tale contesto, oltre alle modifiche apportate all’articolo 320, comma 5 c.c. (relativamente alla continuazione dell’impresa commerciale) e all’articolo 376 c.c. (con riferimento alla vendita dei beni) è stato novellato l’articolo 374 c.c., che attualmente prevede la competenza del giudice tutelare per tutte le ipotesi di autorizzazione richiesta dal tutore nell’interesse del minore o della persona incapace, ivi incluse quelle in precedenza previste dall’articolo 375 c.c., oggi abrogato.

Le medesime ragioni hanno condotto ad analoghi interventi sugli articoli 394, comma 3, 395 e 397 c.c., relativi al minore emancipato, e sull’articolo 425 c.c., riguardante il soggetto inabilitato.

Quanto al rito, è stato introdotto l’articolo 473-ter c.p.c., in funzione di norma suppletiva operante in difetto di altre specifiche, diverse disposizioni, che attualmente prevede “…i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi”.

Correlativamente, il riordino della materia ha condotto all’abrogazione delle disposizioni processuali che il codice prevedeva al Capo IV del Libro IV, Titolo II, per minori, interdetti e inabilitati, quindi alla soppressione degli artt.732-733 e 734 c.p.c., nonché alla modifica dell’art.739, 1 comma, c.p.c. in merito al giudice competente sul reclamo avverso i provvedimenti adottati dal giudice tutelare.

Tanto premesso, questa Direzione, alla luce delle modifiche normative illustrate e viste alcune richieste di chiarimento pervenute dagli uffici giudiziari, reputa opportuno aggiornare le prescrizioni d’indirizzo già diramate in materia di regime fiscale delle istanze da rivolgere al giudice tutelare, per l’autorizzazione ad alcuni atti di amministrazione dei beni dei figli minori (art.320 c.c.), nonché in materia di regime fiscale delle istanze del tutore per il compimento degli atti indicati nell’art. 374 c.c., dovendosi ritenere superate le indicazioni in precedenza diramate con circolare DAG 70387.U del 16 maggio 2014 al paragrafo lett. a) “Procedimenti di competenza del giudice tutelare”.

In particolare, preme rammentare che i procedimenti di competenza del giudice tutelare, volti all’adozione di misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia (“Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice”) sono esenti dal versamento del contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.), mentre “tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario, i conti annuali e il conto finale, così come gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice” (in materia di affiliazione e affidamento di minori) sono esenti da tasse di bollo e di registro (art. 46 disp. att. c.c.); a ciò si aggiunga che l'art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002 prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili riguardanti la prole, in generale.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 46, 46-bis c.c., l’esenzione di cui all’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che riguarda solo il contributo unificato, non può tuttavia estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione.

Resta dunque sempre dovuto il pagamento dei diritti di copia e di certificato, mentre l’importo forfettario di cui all’art. 30 del citato testo unico resta dovuto nei soli casi in cui con l’istanza di autorizzazione il giudice tutelare sia investito ex novo, instaurandosi un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione [1].

Diversamente, qualora la richiesta di autorizzazione costituisca una fase incidentale ad una procedura di tutela (o altra misura di protezione) già instaurata e pendente innanzi al giudice tutelare, non è dovuto alcun ulteriore pagamento dell’importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato questo assolto al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento nel cui ambito l’istanza viene proposta.

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.

Cordialmente.

Roma, 16 maggio 2024

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo

[1] Intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali, vista la natura dell’oggetto del decidere e il contenuto del provvedimento richiesto al giudice tutelare, volto ad elidere il limite posto, dalla legge, ad alcuni atti di gestione del patrimonio del minore; a mero titolo esemplificativo, possono nominarsi le richieste di autorizzazione presentate dai genitori ai sensi dell’art.320 c.c. per il compimento di atti aventi contenuto patrimoniale per necessità o utilità evidente del figlio minore.