Circolare 31 gennaio 2012 - Permessi retribuiti per motivi di studio - Anno 2012 - Chiarimenti su criteri per la concessione

January 31, 2012

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. n. 117/ 10031/DGPF/I

Alla Corte Suprema di Cassazione
ROMA
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
ROMA
Alla Procura Nazionale Antimafia
ROMA
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
ROMA
Alle Corti di Appello
LORO SEDI
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

 

OGGETTO: Permessi retribuiti per motivi di studio. Anno 2012. Criteri per la concessione. Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito alla circolare n. 117/10646/DGPF/I del 28 ottobre 2011 relativa ai criteri per la concessione dei permessi di studio per l’anno in corso, rendendo noto che, in seguito ad una specifica richiesta di chiarimenti sulla materia che ci occupa, fatta da questa Amministrazione all’Aran,  sono pervenute le seguenti  specifiche indicazioni relative:

  1. alle  modalità di certificazione dei permessi in questione concessi per la frequenza di corsi organizzati dalle cd. Università telematiche;
  2. alla possibile  fruizione dei permessi ai fini dello svolgimento di attività di ricerca connessa alla preparazione dell’elaborato finale.

In ordine alla questione di cui al punto 1 la suddetta Agenzia, ha confermato  la propria posizione, già espressa in risposte date ad analoghi quesiti ed uniforme in tutti i comparti di contrattazione,  e ha, al contempo, specificato che la posizione in questione non contrasta con il contenuto della circolare  n. 12/2011 del  Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ciò detto, il dipendente che dovesse fruire di ore di permesso di studio per seguire delle lezioni a distanza conformemente all’orientamento Aran , dovrà presentare “un certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tal caso gli elementi da considerare sono due:

  1. il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
  2. la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.”.

Per quanto attiene la seconda problematica l’Aran ha escluso, in quanto non conforme alle disposizioni contenute nell’art. 13 del CCNLI del 16/05/2001, un’eventuale concessione dei permessi di studio “ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca e/o studio, connessa alla preparazione dell’esame finale dei corsi”. Infatti, prosegue l’Aran, in base alla predetta clausola contrattuale, la concessione di tali permessi “è finalizzata esclusivamente a consentire la partecipazione dei dipendenti ai corsi, destinati al conseguimento dei titoli ivi indicati, che si svolgono durante l’orario di lavoro.”

Si pregano le Corti d’Appello e le Procure Generali in indirizzo di diramare, con la massima urgenza, la presente circolare a tutti gli Uffici del proprio distretto, affinché diffondano la stessa a tutto il personale in servizio.

Roma, 31/01/2012

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Birritteri