Provvedimento 23 aprile 1994 - Criteri di concessione dei sussidi dell'amministrazione degli archivi notarili

April 23, 1994

superato dal provvedimento 2 febbraio 2009

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Visto l’art.130 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1014, n.1326;
Visto l’art.12 delle istruzioni approvate con decreto interministeriale 12 dicembre 1959;
Visto l’art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241;
Visti l’art.48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 18 del 30 settembre 1989, che ha recepito l’accordo con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali;
Considerato che, ai sensi del disposto del citato art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 del 1993, non è più consentita alcuna forma di partecipazione del personale, o delle sue rappresentanze, ad organi di amministrazione o comunque di gestione amministrativa (Cons. Stato, parere Comm. Spec. 2 dicembre 1993, n. 70);
Ritenuta la necessità di individuare specifici coefficienti per la graduazione dei sussidi non funeratizi anche in relazione al reddito ed al nucleo familiare e di fissare la procedura per la concessione dei sussidi stessi;

DECRETA

Art. 1
(Concessione del sussidio)

  1. L’Amministrazione degli Archivi Notarili può concedere sussidi in caso di spese impreviste per gravi eventi straordinari, malattie, ricoveri in cliniche, interventi chirurgici, decessi di congiunti.

Art. 2
(Domanda di sussidio)

  1. La domanda di sussidio, debitamente motivata e documentata, deve essere rivolta al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili.
  2. Nella domanda l’interessato deve dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, i redditi lordi percepiti da ciascun componente del nucleo familiare nell’anno precedente (distinti per reddito da lavoro dipendente o assimilati, redditi fondiari, redditi da lavoro autonomo), l’ammontare di ogni altra risorsa economica e l’ammontare dell’eventuale contributo dell’ente regionale per le spese sostenute; deve inoltre dichiarare che al medesimo nucleo familiare non appartengono altri dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia ovvero che l’altro dipendente dello stesso Ministero non presenterà analoga domanda per lo stesso evento.
  3. Le domande debbono riferirsi esclusivamente a situazioni già verificatesi e non debbono in alcun caso essere alternative a quelle dell’eventuale contributo del competente ente regionale (la domanda di sussidio per la contribuzione a spese per le quali è previsto un rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale deve cioè essere presentata solo dopo che sia stato richiesto il rimborso e occorre dimostrare che, aperta la pratica, si è ottenuto un rimborso inferiore alla spesa sostenuta ovvero non si è ottenuto un rimborso alcuno).
  4. Le domande debbono essere presentate al capo dell’archivio notarile dal quale l’impiegato è amministrato o nel cui territorio il pensionato, vedovo o orfano risiede, entro tre mesi dal verificarsi della causa che determina la richiesta ovvero dalla data in cui si è ottenuto il contributo o il rigetto dell’istanza di contributo. La domanda di sussidio per spese relative a cure prolungate può essere presentata al termine delle cure.
  5. Il Capo dell’archivio che riceve la domanda, vi appone in calce l’attestazione dei compensi o pensione percepiti dall’istante nell’anno precedente e la trasmette al competente procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 12 delle istruzioni 12 dicembre 1959.

Art. 3
(Periodicità dei sussidi)

  1. In ciascun anno finanziario viene concesso un solo sussidio, ad eccezione dei sussidi funeratizi.

Art. 4
(Determinazione dell’ammontare del sussidio)

Reddito[2] (migliaia di euro)

Unità del nucleo familiare

  1. L’ammontare di ciascun sussidio, stabilito nella misura massima di Euro 400[1] dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, viene determinato tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero delle persone costituenti il nucleo familiare. A tal fine l’importo delle spese documentate viene moltiplicato per il coefficiente reddito e per il coefficiente nucleo familiare determinati come segue:
    • fino a 10 - Coefficiente 0,65
    • da 10 a 18 - Coefficiente 0,50
    • da 18 a 25 - Coefficiente 0,37
    • da 25 a 32 - Coefficiente 0,30
    • da 32 a 40 - Coefficiente 0,25
    • da 40 a 48 - Coefficiente 0,18
    • da 48 a 55 - Coefficiente 0,12
    • 1 - Coefficiente 0,70
    • 2 - Coefficiente 0,86
    • 3 - Coefficiente 1
    • 4 - Coefficiente 1,12
    • 5 - Coefficiente 1,22
    • 6 - Coefficiente 1,30
    • 7 - Coefficiente 1,38
    • 8 - Coefficiente 1,46
    • 9 - Coefficiente 1,54
       
  2. Qualora alla determinazione complessiva del reddito del nucleo familiare concorrano anche redditi da lavoro autonomo, verrà considerata, ai fini della individuazione del relativo coefficiente, la fascia di reddito immediatamente superiore.
  3. Per nucleo familiare si intende quell’insieme di soggetti che, legati da un rapporto di parentela, convivono e dipendono prevalentemente dal capo famiglia.
  4. Il sussidio non può essere concesso qualora l’importo delle spese sostenute sia inferiore ad un quinto del reddito mensile (pari ad un sessantesimo del reddito annuo del nucleo familiare), ad eccezione che per la fascia di reddito più basso. Al solo fine del superamento del predetto limite, possono essere documentate anche spese sostenute possono essere documentate anche le spese sostenute nel semestre precedente per le quali non sia stato chiesto o ottenuto sussidio.
  5. In caso di eccezionale riconosciuta gravità e di eventi straordinari anche non riconducibili alle ipotesi indicate all’articolo 1 ovvero in relazione a particolari condizioni di bisogno, possono essere concessi sussidi anche in misura congruamente superiore a quella indicata al comma 1.

Art. 5
(Sussidi funeratizi)

  1. Il sussidio feneratizio viene corrisposto all’impiegato in servizio o in quiescenza, di regola, nelle seguenti misure:
    1. Euro 520[3] per il decesso del coniuge, del figlio, nonché del genitore che risulti convivente a carico;
    2. Euro 260[4] per il decesso del fratello o sorella (celibe o nubile o vedovo) convivente a carico o di ascendente che non rientri nella ipotesi di cui alla precedente lettera a).
  2. Il sussidio funeratizio viene inoltre corrisposto al coniuge superstite per il decesso del dipendente (in attività o in quiescenza) nella misura di Euro 520[5] ; in mancanza del coniuge superstite il sussidio viene corrisposto al figlio già convivente con il defunto (o a quello dei figli che comprovi di aver sostenuto la maggior parte delle spese); in assenza di figli conviventi, a quello che comprovi di aver sostenuto la maggior parte delle spese.

Art. 6
(Documentazione delle spese)

  1. Le spese sostenute, debitamente documentate, devono riguardare i componenti del nucleo familiare e, salvo gravi eventi straordinari o eccezionali situazioni degne di particolare attenzione, devono concernere i seguenti casi:
    1. Spese chirurgiche, comprese quelle di ricovero e degenza, relative ad interventi ritenuti necessari per il recupero della normalità sanitaria delle persone (con esclusione quindi di quelli miranti a rendere più gradevole l’aspetto esteriore della persona);
    2. Spese per prestazioni specialistiche, rese da medico specialista nella particolare branca;
    3. Spese relative ad analisi, indagini, accertamenti diagnostici, medicinali;
    4. Spese per protesi sanitarie occorrenti per la correzione e cura di malattie e malformazioni fisiche (apparecchi auditivi, stimolatori cardiaci, apparecchi ortopedici, etc.). Per gli occhiali da vista viene considerata la spesa per le lenti, nonché quella per la montatura entro il 30 per cento del prezzo delle lenti. Le spese per protesi dentarie, miranti anche a migliorare l’aspetto fisico della persona, sono considerate sempre al 50 per cento;
    5. Spese per viaggi, in caso di ricovero in ospedale per intervento chirurgico o accertamenti, e spese sostenute da un familiare, ove sia necessario l’accompagnamento;
    6. Spese per decesso di familiare convivente, al di fuori delle ipotesi contemplate all’art. 4. Il sussidio, in tal caso, non può comunque essere superiore al sessanta per cento di quello previsto alla lettera b) della predetta norma.
  2. Le spese devono essere documentate mediante fatture o ricevute fiscali e, per quanto riguarda le protesi, anche mediante prescrizione specialistica. Le fatture per gli occhiali da vista devono indicare separatamente il costo delle lenti e quello della montatura. Per le spese dei medicinali dovrà essere esibita la ricetta medica e lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia.
  3. In caso di ricovero in città lontana dal luogo di lavoro o di residenza per intervento chirurgico o infermità di particolare gravità, il sussidio può essere concesso anche qualora le spese non possano essere integralmente documentate.

Roma, 23 aprile 1994

Il Dirigente Generale
Francesco Ebner

nota 1 - Il testo originario, nel quale compariva la dicitura “lire cinquecentomila” è stato sostituito da quello vigente, previa conversione in Euro, in virtù di p.D.G. 13.2.2002.

nota 2 - Il limite di reddito familiare, previsto dal comma 1 dell’art. 4 in originari 80 milioni di lire, è stato aumentato a 91 milioni di lire, convertiti in Euro 47.000, con p.D.G. 13.2.2002. Successivamente, con p.D.G. 2 febbraio 2009, tale valore massimo è stato aumentato ad Euro 55.000. La relativa tabella è stata sostituita da quella attualmente in vigore.

nota 3 - Così modificato con il richiamato p.D.G. 13.2.2002.

nota 4 - Così modificato con il richiamato p.D.G. 13.2.2002.

nota 5 - Così modificato con il richiamato p.D.G. 13.2.2002.