ARCHIVIO - Decreto 19 giugno 2014 - Attribuzioni delegate dal ministro della Giustizia al sottosegretario di Stato Enrico Costa

June 19, 2014

ATTO di ARCHIVIO

il Ministro della Giustizia



VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
    
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale è stato nominato Ministro della Giustizia l’On. Andrea Orlando;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia l’On.le Enrico COSTA e il Dott. Cosimo Maria FERRI;

RITENUTA la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA;

DECRETA

Art. 1

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente provvedimento e fermo restando quanto disposto dagli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA è delegato alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati:

  1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia relativamente alla Direzione generale della giustizia civile;
  2. Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilità;
  3. Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, con esclusione delle procedure attinenti alla segretazione e delle competenze in materia di edilizia penitenziaria, alla Direzione generale per il bilancio e della contabilità, alla Direzione Generale del personale e della formazione, alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, alla Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna.

Art. 2

Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l’adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

  1. gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
  2. il “Visto” sulle leggi e sugli altri atti normativi;
  3. le relazioni internazionali e, in particolare, l’attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni internazionali e gli adempimenti relativi all’esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
  4. per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: le competenze in materia di concorso notarile e di scioglimento dei consigli degli ordini professionali;
  5. la materia relativa ai rapporti con l’Unione europea, con il G8 e con le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l’attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni internazionali e di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;
  6. le autorizzazioni previste dall’art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
  7. i provvedimenti riguardanti l’art. 41bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
  8. gli atti della Direzione generale di statistica nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
  9. gli atti comportanti modificazioni dell’ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
  10. l)    ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell’art. 1, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati.

Art. 3

Il Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA, è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Al coordinamento necessario all’attuazione del presente decreto provvede l’Ufficio di Gabinetto.

Roma, 19 giugno 2014

IL MINISTRO
Andrea Orlando


Corte dei Conti Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni n.1890 - 4 luglio 2014