ARCHIVIO - Decreto 19 giugno 2014 - Attribuzioni delegate dal ministro della Giustizia al sottosegretario di Stato Cosimo Maria Ferri

June 19, 2014

ATTO di ARCHIVIO

il Ministro della Giustizia



VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
    
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale è stato nominato Ministro della Giustizia l’On. Andrea Orlando;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia l’On.le Enrico COSTA e il Dott. Cosimo Maria FERRI;

RITENUTA la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato Dott. Cosimo Maria FERRI;

DECRETA

Art. 1

Il Sottosegretario di Stato Dott. Cosimo Maria FERRI, ai fini dell’attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, è delegato a rispondere, per  le materie di competenza, alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari, nonché ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni, per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato Dott. Cosimo Maria FERRI è delegato alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

  1. Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi;
  2. Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, alla Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari.

Al Sottosegretario di Stato Dott. Cosimo Maria FERRI è delegata, altresì, la firma degli atti di seguito indicati:

  1. richieste di procedimenti penali ex artt. 9 e 10 c.p.;
  2. richieste di rinuncia al diritto di priorità nell’esercizio della giurisdizione e asserzioni del diritto di priorità nell’esercizio della giurisdizione nei confronti di appartenenti alle Forze della NATO, ai sensi della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze Armate ed a norma del DPR 2 dicembre 1956, n. 1666;
  3. trasferimento delle persone condannate ai sensi della Convenzione adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983;
  4. in caso di impedimento od assenza del Ministro, estradizioni urgenti per l’estero e dall’estero, a norma degli artt. 697 e ss. c.p.p. e ai sensi della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957;
  5. atti concernenti le materie di seguito elencate:
    1. magistratura ordinaria: trasferimenti, conferimenti di funzioni semidirettive, applicazioni extradistrettuali, svolgimento tirocinio, valutazioni di professionalità, aspettative, formazione di tabelle giudiziarie, esperti di sorveglianza, collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio;
    2. magistratura onoraria: nomine, conferme, trasferimenti, cessazioni, rinunce, revoche, decadenze, sanzioni disciplinari;
    3. giudici onorari dei tribunali per i minorenni e consiglieri onorari delle sezioni di Corte d’appello per i minorenni: nomine, conferme, rinunce, dimissioni.

Art. 3

Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potestà del Ministro:

  1. gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
  2. il “Visto” sulle leggi ed altri atti normativi;
  3. gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati;
  4. le relazioni internazionali e, in particolare, attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all’esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
  5. la materia relativa ai rapporti con l’Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;
  6. autorizzazioni a procedere, richieste ai sensi dell’art. 313 del codice penale;
  7. gli atti relativi al procedimento di estradizione;
  8. gli atti della Direzione generale di statistica nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
  9. gli atti comportanti modificazioni dell’ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
  10. conferimenti di onorificenze e concessioni di patrocinio;
  11. ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell’art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Al coordinamento necessario all’attuazione del presente decreto provvede l’Ufficio di Gabinetto.

Roma, 19 giugno 2014

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Corte dei Conti Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni n.1956 - 10 luglio 2014