Esperti psicologi, criminologi e mediatori culturali - Formazione elenco - Provveditorato regionale - Toscana - 4 maggio 2026 - Scheda di sintesi
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale per la Toscana
Firenze
TERMINE per la presentazione delle domande di partecipazione: 21 maggio 2026 ore 24.00
Pubblicazione del 7 maggio 2026
Il Provveditore Regionale
Visto l’art. 80 (“Personale dell'Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena”), comma 4, della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 131 e l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Visto il decreto Legislativo 2 ottobre 2018 n. 123, recante “Riforma dell’Ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’ art. 1 commi 82,83 e 85, lettere a), d), i), l), m9, o), r), t9, e u), della legge 23 giugno 2017 n. 103”;
Vista la circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 3645 dell’11 giugno 2013;
Vista la circolare dell’Ufficio del Capo del Dipartimento - Programmazione finanziaria e controllo di gestione - n. 3682/6132 del 13 dicembre 2018 che demanda ai Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria il compito di avviare le necessarie procedure di selezione ai fini dell’ampliamento delle professionalità degli esperti ex art. 80 O.P. con le figure dei mediatori culturali e degli interpreti e del successivo conferimento degli incarichi da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari;
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditorati Regionali la tenuta degli Elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell’ambito degli Istituti;
Attesa la necessità di aggiornare l’elenco dei professionisti esperti ex art. 80, comma 4, Legge n.354/1975 e quindi di effettuare una nuova selezione per tutti gli Istituti di Toscana (Distretto delle Corti di Appello di Firenze e di Genova);
INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
per la selezione, per titoli e colloquio di idoneità, di esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, da inserire nell’elenco di cui all’art.132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230.
Art. 1
Indizione di selezione
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per l’istituzione degli elenchi di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, relativi a professionisti esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale cui attingere per il conferimento di incarichi da espletarsi, in regime di consulenza, presso gli istituti penitenziari appartenenti al Distretto della Corte di Appello di Firenze e della Corte di Appello di Genova, come di seguito riportati:
Distretto della Corte d’Appello di Firenze:
- Casa Circondariale di Arezzo,
- Casa Circondariale di Firenze Sollicciano,
- Casa Circondariale di Firenze “M. Gozzini”,
- Casa Circondariale di Grosseto,
- Casa Circondariale di Livorno,
- Sezione distaccata di Gorgona Isola della CC di Livorno,
- Casa Circondariale di Lucca,
- Casa Circondariale di Massa Marittima,
- Casa Circondariale di Pisa,
- Casa Circondariale di Pistoia,
- Casa di Reclusione di Porto Azzurro,
- Casa Circondariale di Prato,
- Casa di Reclusione di San Gimignano,
- Casa Circondariale di Siena,
- Casa di Reclusione di Volterra.
Distretto della Corte d’Appello di Genova:
- Casa di Reclusione di Massa
Gli elenchi degli idonei, uno destinato alle professionalità degli psicologi e criminologi, l’altro alla professionalità dei mediatori culturali saranno stilati per ognuna delle Corti d’Appello. Hanno validità per un periodo massimo pari ad anni quattro (4) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia e potranno essere utilizzati per il conferimento presso gli istituti penitenziari sopra elencati di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al massimo per il periodo di vigenza degli elenchi.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione in conformità dell’art. 38, commi 1, 2 e 3bis, del decreto legislativo n. 165/2001. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui al predetto art. 38 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, previsti dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70;
- non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di non essere in alcuna delle condizioni previste nel successivo articolo 6 del presente avviso;
- possesso di partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso è necessaria una dichiarazione con cui si impegna all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
Inoltre:
Per i candidati psicologi:
- laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);
- abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
- iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;
Per i candidati criminologi:
- laurea (magistrale o vecchio ordinamento) e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 di concerto con il M.I.U.R., oppure master di II livello in criminologia, conseguito presso Università riconosciute dal M.I.U.R.;
Per i candidati mediatori culturali:
- Laurea triennale / laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento in mediazione linguistica e/o culturale;
Oppure
il possesso della Laurea Triennale / laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento in scienze sociali; scienze dell’educazione; scienze della formazione; scienze della comunicazione; lingue, scienze politiche seguito da uno o più titoli tra quelli qui elencati:
- Master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal M.I.U.R
- Master di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal M.I.U.R
- Dottorato di ricerca attinente alla qualifica di mediatore culturale conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal M.I.U.R
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione stabilito nel presente avviso. La loro mancanza costituisce causa di esclusione.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato dovrà produrre il riconoscimento degli stessi da parte dello Stato Italiano, a pena di esclusione.
La verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c.3 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165. Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà produrre il riconoscimento degli stessi da parte dello Stato italiano.
Art. 3
Titoli valutabili e relativi punteggi
La valutazione del profilo tecnico del candidato è ottenuta mediante attribuzione di punteggio assegnato ai titoli di seguito indicati, che dovranno essere specificati nella domanda e nel curriculum vitae et studiorum secondo i criteri di seguito indicati:
- Incarichi svolti in qualità di esperto ex art. 80 O.P. presso istituti penitenziari:
punti 0,25 per ogni anno o frazione di anno di almeno 9 mesi continuativi; - Master di I livello, attinente al profilo richiesto, acquisito presso Università, Scuole o Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162:
punti 0,25 (cumulabile); - Master di II livello attinente al profilo richiesto, acquisito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162:
punti 0,50 (cumulabile); - Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto, acquisito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162:
punti 1,00 (cumulabile); - Esperienze professionali, anche non retribuite, attinenti al profilo richiesto svolte in amministrazioni pubbliche diverse dagli istituti penitenziari o enti privati accreditati dalla Regione:
punti 0,10 per ogni anno o frazione di anno di almeno 9 mesi continuativi; - Conoscenza di una o più lingue straniere certificata secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di riferimento - punteggio così distinto:
- Lingua Inglese/Francese/Spagnola/Tedesca: punti da 0,15 a 0,60 secondo il livello certificato B1/B2/C1/C2.
- Altra lingua indoeuropea: punti da 0,30 a 1,20 secondo il livello certificato B1/B2/C1/C2.
- Lingua Araba/Cinese/ Urdu/Hindi/Pashtu: punti da 0,50 a 2,00 secondo il livello certificato B1/B2/C1/C2.
Per quanto concerne l’effettiva valutabilità dei titoli si specifica che:
- per ciascuno dei titoli conseguiti presso Università, Scuole o Enti riconosciuti dal M.I.U.R. l’aspirante deve indicare in domanda il Decreto Ministeriale di riconoscimento dell’Università, della Scuola, dell’Ente, comprensivo di data, pena la non valutabilità del titolo;
- i titoli accademici conseguiti presso le Università Telematiche saranno considerati validi a patto che le stesse siano riconosciute con Decreto Ministeriale, rispetto al quale dovrà essere indicata in domanda la data di riconoscimento dell’Università telematica, pena la non valutabilità del titolo;
Art. 4
Colloquio d’idoneità
Ai fini dell’ammissione nell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 il candidato dovrà sostenere un colloquio di idoneità dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso il Provveditorato per la Toscana.
Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche:
- cenni di Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.) con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti, alle attività di osservazione e trattamento, alla disciplina interna degli istituti di pena, alle misure alternative alla detenzione;
- cenni sul Regolamento di Esecuzione della sopracitata legge (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.);
- cenni sul T.U. n. 309/90 in materia di tossicodipendenza, così come modificato con Legge 45/99;
- principali riferimenti teorici inerenti alla deviazione e alla criminalità nonché riferimenti alle specifiche tecniche professionali per l’osservazione ed il trattamento dei detenuti quali colloquio clinico, test etc. (per i candidati psicologi e criminologi);
- teoria e tecnica di mediazione culturale, principi fondamentali di pedagogia interculturale, psicologia dell’immigrazione, principi della legislazione nazionale in materia di tutela del diritto di asilo e di immigrazione, principi legislativi del diritto internazionale e comunitario sulla tutela dei diritti umani. (per i candidati mediatori culturali).
Per quanto riguarda la valutazione finale del colloquio, verranno utilizzati quali elementi di giudizio i seguenti criteri valutativi:
- adeguatezza dei contenuti;
- capacità espositiva e proprietà di linguaggio;
- capacità di elaborazione dinamico-concettuale e motivazione della risposta con particolare attenzione allo sviluppo critico delle questioni proposte.
Verrà attribuito complessivamente un punteggio unico nel massimo di 12 punti e nel minimo di 6 punti. Il raggiungimento del punteggio minimo di 6 è condizione imprescindibile per l’acquisizione dell’idoneità e l’inserimento nel/negli elenchi.
Al punteggio del colloquio verranno sommati gli eventuali punteggi derivanti dai titoli per ottenere il punteggio finale che determinerà l’ordine di inserimento negli elenchi di cui all’art. 1 u.c. del presente Avviso.
Art. 5
Presentazione della domanda: termini e modalità
I candidati in possesso dei titoli abilitanti per più categorie professionali possono fare domanda per ciascun elenco afferente le Corti d’Appello di Firenze e di Genova, utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al presente Avviso in formato word da restituire, una volta compilato, in formato non editabile (es. PDF). L’indicazione di uno degli elenchi di cui all’art. 1 u.c. del presente Avviso non è alternativa e può essere prodotta domanda per l’inserimento in entrambi gli elenchi (psicologi/criminologi e mediatori culturali). Alla stessa maniera è possibile partecipare per l’inserimento negli elenchi per uno o entrambe le Corti d’Appello.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e con allegata la copia di un valido documento di riconoscimento a pena di esclusione dalla selezione, dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana – Via Bolognese 84, 50139 Firenze, ed inoltrata mediante posta elettronica certificata – in analogia alla L. 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 8 – all’indirizzo prot.pr.firenze@giustiziacert.it indicando quale oggetto esclusivamente “Selezione esperti ex art. 80 O.P. - Cognome - Nome”, entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Ministero della Giustizia.
Nella domanda, soggetta a controlli a campione per la verifica della veridicità di quanto dichiarato, ciascun candidato dovrà dichiarare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per le comunicazioni inerenti il presente Avviso e la relativa procedura di selezione, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione indicati nell’art. 2, il possesso dei titoli indicati nell’art. 3 del presente Avviso.
La non veridicità o la non attualità del contenuto delle dichiarazioni indicate nel modulo di domanda, verificate anche successivamente alla formazione dell’elenco oggetto del presente Avviso, renderà nulla la domanda stessa e comporterà, per l’effetto, l’esclusione dall’intera procedura di selezione, compresa l’iscrizione nell’elenco.
Nel caso di autocertificazioni rivelatesi non veritiere in sede di controllo successivo alla compilazione dell’elenco, il professionista decadrà dall’elenco stesso e si procederà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda dovrà essere corredata da un Curriculum vitae et studiorum in formato europeo. L’omissione del Curriculum sarà causa di esclusione dalla selezione.
La mancata indicazione in domanda di titoli, ancorché indicati nel Curriculum, comporterà che gli stessi non saranno in alcun caso valutati.
Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che s’intendano far valere, debitamente documentati.
Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato nella domanda di partecipazione.
L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda.
Art. 6
Casi di esclusione
Saranno esclusi dalla selezione, oltre che per i motivi specificati all’art. 2 e 3:
- gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine utile previsto dall’art. 5;
- gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente Avviso;
- gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti richiesti o che abbiano prodotto false autocertificazioni;
- gli aspiranti che non abbiano allegato alla domanda un documento d’identità in corso di validità;
- gli aspiranti che abbiano avuto pregresse esperienze con l’Amministrazione Penitenziaria e che siano stati sospesi o revocati d’ufficio per ripetuta inosservanza degli impegni assunti o quando il comportamento sia stato ritenuto compromettente per la sicurezza e la disciplina dell’istituto o quando non abbiano avuto il rinnovo dell’incarico.
L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 è incompatibile con:
- lo status di membro componente di collegi giudicanti, di giudice di pace o di viceprocuratore onorario, di titolare di incarichi presso I Tribunali di Sorveglianza assegnati a norma dell’art. 70, comma 3, Legge 26 luglio 1975, n. 354 o l’incarico di giudice onorario;
- l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e Procuratori legali;
- lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia e non svolgere incarichi di qualsiasi natura presso gli Uffici giudiziari.
Dell’esclusione dalla selezione sarà data comunicazione all’interessato tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato nella domanda di partecipazione.
Art. 7
Commissione e procedure
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità è presieduta dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e sarà costituita con atto separato ai sensi dell’art. 131 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 nr. 230, nel quale verranno riportati modalità, legittimità di costituzione e funzionamento della medesima. La Commissione procederà:
- all’esame delle istanze presentate ed alla tempestiva comunicazione agli interessati dell’eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni (vizio di forma e/o di sostanza e/o incompatibilità) su cui si basa la decisione e comunicazione di motivi di inammissibilità entro 30 gg dal termine indicato dal presente Avviso per la presentazione delle domande;
- alla valutazione dei titoli di ciascun aspirante e all’attribuzione del punteggio dei titoli
- alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all’iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui distinti per elenco;
- alla convocazione dei candidati per lo svolgimento del colloquio di idoneità.
La data e l’ora del colloquio saranno comunicate tramite PEC a ciascun candidato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito nella domanda di partecipazione.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.
La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.
Nel caso in cui il candidato sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, potrà far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell’esame a nuova data. La Commissione decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso tramite PEC al candidato richiedente. - All’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 4 del presente Avviso al termine della seduta di colloquio. In occasione del colloquio individuale verrà altresì comunicato a ciascun candidato l’eventuale punteggio dei titoli complessivi di cui all’art. 3 del presente Avviso, distinti per gli incarichi e Corti d’Appello;
- alla predisposizione e pubblicazione degli elenchi di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sul sito del Ministero della Giustizia, comprensivi della posizione assegnata ai singoli candidati a seguito dell’attribuzione del punteggio cumulativo di colloquio e titoli.
Al termine della selezione verrà pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia gli elenchi finali di cui all’art. 132 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e detta pubblicazione avrà valore di notifica per i candidati risultati idonei. Per coloro che fossero risultati non idonei si procederà a notifica dell’inidoneità tramite PEC.
In sede di formazione del predetto elenco, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, a parità di titoli di preferenza, sarà data la precedenza al candidato avente minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti elenchi saranno considerati definitivi trascorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione.
Eventuali domande di revisione del punteggio dovranno essere presentate tramite PEC al Provveditorato Regionale di Firenze entro lo stesso termine dei 15 giorni di cui sopra. Le domande saranno in seguito valutate entro i successivi 15 giorni e daranno eventualmente luogo alla pubblicazione aggiornata degli elenchi in questione, con nuovo termine di successivi 15 giorni per la definitività.
Art. 8
Iscrizione nell’elenco e conferimento dell’incarico
L’inserimento nell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno del 2000, nr. 230, non comporta di per sé alcun diritto a ricevere effettivamente uno o più incarichi, pur costituendone il necessario presupposto, e non implica alcun obbligo per l’Amministrazione di instaurare rapporti di collaborazione con i professionisti inseriti nell’elenco.
Ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.P.R.16 aprile 2013, nr.62, “Regolamento recante codice di comportamento per dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto l.ve 30 marzo 2001, n.165”, come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, il professionista è tenuto all’osservanza, per quanto compatibili, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia adottato con decreto ministeriale 18 ottobre 2023.
Il rifiuto di collaborare con l’Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico comporterà la cancellazione dall’elenco stesso.
Il venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 2 ovvero l’insorgere di uno dei casi di esclusione di cui all’art. 6 del presente Avviso, comporterà automaticamente la revoca dell’incarico e la cancellazione del professionista dall’elenco.
Art. 9
Tutela dei dati personali
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, e saranno raccolti presso il Provveditorato per la Toscana esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per le necessità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
L’interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
Art. 10
Pubblicazione
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia – www.giustizia.it.
Firenze, 4 maggio 2026
Il Provveditore regionale
Dott.ssa Gloria Manzelli