Esperti psicologi e criminologi - Formazione elenco - Provveditorato regionale - CAMPANIA - 18 giugno 2025 - Scheda di sintesi
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato regionale della Campania – NAPOLI
Pubblicazione del 30 marzo 2026
Decreto N. 136 del 25 marzo 2026
IL PROVVEDITORE REGIONALE
VISTO l’art. 80 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, che, al quarto comma, prevede che l’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento dell’attività di osservazione e di trattamento nei confronti dei detenuti e degli internati, di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, nonché mediatori culturali ed interpreti;
VISTO l’art. 132 del D.P.R. n. 230 del 30.06.2000, che prevede per ogni Distretto di Corte d’Appello la formazione di un elenco nel quale iscrivere quegli esperti che, a seguito di colloquio e di valutazione dei titoli, siano stati ritenuti idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario;
VISTO il Decreto di questo Provveditorato n. 168 del 18/06/2025, e successive modifiche (Decreto n. 185 del 02/07/2025), con il quale è stato indetto l'Avviso pubblico di selezione per la formazione dell'elenco degli Esperti Psicologi e Criminologi per il quadriennio 2026-2029;
VISTO il successivo Decreto n. 185 del 02/07/2025 con il quale si è proceduto alla rettifica dell'Avviso in ordine ai titoli valutabili (art. 7, comma 1, lett. A) ed è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al 07/08/2025;
VISTO il Decreto n. 195 del 18/07/2025 con il quale è stata istituita e nominata la Commissione Giudicatrice incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti esperti in psicologia e criminologia attraverso la valutazione dei titoli e l'espletamento dei colloqui;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 122 del 16/03/2026, mediante il quale sono stati approvati gli atti della procedura e le Graduatorie Definitive di merito per i Distretti di Corte d'Appello di Napoli e Salerno;
DATO ATTO che, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del summenzionato Decreto
n. 122/2026, sono pervenute a questo Provveditorato diverse istanze da parte di candidati volte a ottenere chiarimenti, accesso documentale ovvero la revisione del punteggio attribuito;
VISTO il Verbale della seduta del 24/03/2026, con il quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto al riesame istruttorio delle posizioni segnalate, deliberando la reiezione delle istanze infondate e accertando, per contro, la sussistenza di n. 3 (tre) meri errori materiali concernenti i punteggi attribuiti ad altrettanti candidati del profilo di Psicologo, nonché di n. 1 (una) materiale omissione informatica riguardante il mancato inserimento in graduatoria di un candidato regolarmente esaminato e risultato idoneo;
RICHIAMATO il principio generale dell'autotutela amministrativa, sancito dall'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale la Pubblica Amministrazione ha il potere di intervenire sui propri atti per emendare errori materiali ed evidenti vizi di legittimità, al fine di ripristinare la legalità oggettiva e garantire il buon andamento, l'imparzialità e la par condicio dei concorrenti;
RITENUTO pertanto necessario, condividendo e facendo proprio l'operato della Commissione Giudicatrice di cui al Verbale del 24/03/2026, procedere alla parziale rettifica d'ufficio dei punteggi erroneamente attribuiti, alla sanatoria dell'omissione materiale e all'approvazione delle conseguenti graduatorie aggiornate, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta individuazione degli aventi diritto;
CONSIDERATA l’urgenza di definire la procedura selettiva per avviare la fase di interpello e conferimento degli incarichi professionali;
DECRETA
Di approvare in ogni sua parte l'operato e il Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 24/03/2026, conservato agli atti di questo Provveditorato, facendone propri i presupposti logico-giuridici che si intendono qui integralmente richiamati e recepiti, ivi compresa la motivata reiezione delle istanze di riesame ritenute infondate.
Di disporre, per le motivazioni analiticamente esposte nel citato verbale, la rettifica in autotutela dei punteggi e degli elenchi relativi alle sottoelencate candidate, come di seguito specificato:
- VECCHIONE Francesca: rideterminazione del punteggio in punti 14,00 (in luogo dei precedenti punti 10,00);
- MORETTA Marianna: rideterminazione del punteggio in punti 14,00 (in luogo dei precedenti punti 15,00);
- NOTARO Eleonora: rideterminazione del punteggio in punti 16,00 (in luogo dei precedenti punti 17,00);
- CASERTA Lucia: rettifica per omissione materiale informatica, con conseguente reinserimento a pieno titolo nella graduatoria di pertinenza e attribuzione del punteggio complessivo regolarmente accertato in sede di valutazione.
Di approvare le allegate Graduatorie Definitive Rettificate, che sostituiscono integralmente e a tutti gli effetti di legge quelle precedentemente approvate con Decreto n. 122 del 16/03/2026:
- Allegato A: Graduatoria Definitiva Rettificata Esperti Psicologi/Criminologi - Distretto di Corte d'Appello di NAPOLI;
- Allegato B: Graduatoria Definitiva Rettificata Esperti Psicologi/Criminologi - Distretto di Corte d'Appello di SALERNO.
Di ribadire che, a tutela della riservatezza dei candidati e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati personali, gli allegati destinati alla pubblicazione non recano l'indicazione dei titoli di preferenza e della data di nascita. Tuttavia, in caso di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocamento in graduatoria è stato rigorosamente determinato tenendo conto dei suddetti criteri di preferenza previsti dalla normativa e, in subordine, della minore età anagrafica, i cui dati integrali sono conservati agli atti di questo Provveditorato.
Di disporre la trasmissione del presente Decreto e dei relativi allegati (Graduatorie Rettificate) al Ministero della Giustizia per la tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale www.giustizia.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.
Il Provveditore
Carlo Berdini
►LE GRADUATORIE RESTANO IN LINEA FINO AL 27 LUGLIO 2026
Pubblicazione del 17 marzo 2026
Decreto N. 122 del 16 marzo 2026
IL PROVVEDITORE REGIONALE
VISTO l’art. 80 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, che, al quarto comma, prevede che l’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento dell’attività di osservazione e di trattamento nei confronti dei detenuti e degli internati, di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, nonché mediatori culturali ed interpreti;
VISTO l’art. 132 del D.P.R. n. 230 del 30.06.2000, che prevede per ogni Distretto di Corte d’Appello la formazione di un elenco nel quale iscrivere quegli esperti che, a seguito di colloquio e di valutazione dei titoli, siano stati ritenuti idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario;
VISTA la nota dell’Ufficio Centrale del Personale Div. II Sez. D, prot. n. 178794 del 25 luglio 2001 che ha ribadito l’istituzione degli elenchi così come previsto dal citato art. 132 del D.P.R. 230/2000;
RITENUTO che a norma dell’art. 30 comma quarto, lett. “a” e “b” della Legge 395 del 15 dicembre 1990 e dell’art. 8 lett. “m” del D.Lgs del 30 ottobre 1992, n. 444, la materia rientra nelle attribuzioni dei Provveditorati Regionali;
VISTA la nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio I Sez. VI, prot. n. 423570 del 7 dicembre 2005 con la quale si dispone che il provvedimento istitutivo della Commissione per la selezione degli aspiranti esperti sia adottato dal Provveditore Regionale;
VISTA la Circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 3645/6095 del 12/06/2013 relativa all’impiego degli esperti di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
VISTO il Decreto di questo Provveditorato n. 168 del 18/06/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 23/06/2025, con il quale è stato indetto l'Avviso pubblico di selezione per la formazione dell'elenco degli Esperti Psicologi e Criminologi per il quadriennio 2026-2029, da impiegarsi presso gli Istituti Penitenziari dei Distretti di Corte d'Appello di Napoli e Salerno;
VISTO il successivo Decreto n. 185 del 02/07/2025 con il quale si è proceduto alla rettifica dell'Avviso in ordine ai titoli valutabili (art. 7, comma 1, lett. A) ed è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al 07/08/2025;
VISTO il Decreto n. 195 del 18/07/2025 con il quale è stata istituita e nominata la Commissione Giudicatrice incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti
esperti in psicologia e criminologia attraverso la valutazione dei titoli e l'espletamento dei colloqui;
VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione durante i lavori e, in particolare, il verbale della seduta dell'11/03/2026 con il quale sono state formulate le graduatorie di merito;
VISTA la nota prot. m_dg.DAPPR11.11/03/2026.0017923.U con cui questo Provveditorato richiedeva la pubblicazione delle graduatorie in via provvisoria sul sito del Ministero della Giustizia;
VISTA la successiva nota di riscontro della Redazione web del Ministero della Giustizia, acquisita al prot. m_dg.DAPPR11.13/03/2026.0018581.E in data 13/03/2026, con la quale si comunicava che, in ossequio alle nuove indicazioni del Garante della Privacy in materia di trattamento dei dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali, le graduatorie provvisorie non sono più oggetto di pubblicazione;
VISTO il verbale della seduta del 16/03/2026, con il quale la Commissione Giudicatrice, preso atto delle direttive ministeriali preclusive della pubblicazione provvisoria, ha esperito un ulteriore e rigoroso controllo incrociato dei punteggi assegnati (non riscontrando errori materiali o anomalie) e ha proposto l'adozione delle graduatorie in forma definitiva;
VISTA la nota prot. m_dg.DAPPR11.02/03/2026.0015000.U con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela dell'ammissione al colloquio nei confronti di un candidato per accertata carenza dei requisiti minimi di ammissibilità, con assegnazione del termine perentorio del 05/03/2026 per la presentazione di eventuali osservazioni;
DATO ATTO della mancata produzione di memorie difensive o controdeduzioni entro il termine perentorio assegnato;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie della Commissione in merito ai candidati risultati assenti ai colloqui e a coloro che, all'esito degli stessi, non hanno conseguito il giudizio di idoneità;
RITENUTO di dover condividere e fare proprio l’operato della Commissione Giudicatrice, attesa la regolarità degli atti e del procedimento seguito;
CONSIDERATA l’urgenza di definire la procedura selettiva al fine di procedere in tempi utili alle procedure di conferimento degli incarichi professionali per l'annualità in corso;
DECRETA
di approvare in ogni loro parte i verbali e gli atti redatti dalla Commissione Giudicatrice nominata per l'espletamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione dell'elenco degli Esperti Psicologi e Criminologi (ex art. 80 O.P.) per il quadriennio 2026-2029;
di approvare, nei termini formulati dalla Commissione Giudicatrice con verbale del 16/03/2026, le allegate Graduatorie Definitive di merito suddivise per Distretto:
- Allegato A: Graduatoria Definitiva Esperti Psicologi/Criminologi - Distretto di Corte d'Appello di NAPOLI - Sostituita con Decreto n. 136 del 25 marzo 2026
- Allegato B: Graduatoria Definitiva Esperti Psicologi/Criminologi - Distretto di Corte d'Appello di SALERNO - Sostituita con Decreto n. 136 del 25 marzo 2026
di disporre l'annullamento in autotutela dell'ammissione al colloquio e la conseguente esclusione definitiva dalla procedura del candidato destinatario della nota prot. n. 15000.U del 02/03/2026, stante la carenza del requisito minimo di accesso e il decorso infruttuoso dei termini per il contraddittorio;
di escludere dalla procedura selettiva i candidati risultati assenti al colloquio di idoneità, costituendo la mancata presentazione formale e tacita rinuncia alla selezione, come da risultanze dei verbali della Commissione;
di escludere altresì i candidati che, all'esito della prova orale, non hanno conseguito il giudizio di idoneità, come risultante dai verbali redatti dalla Commissione, e che pertanto non figurano utilmente inseriti negli allegati elenchi;
di precisare che, a tutela della riservatezza dei candidati e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati personali, gli allegati destinati alla pubblicazione non recano l'indicazione dei titoli di preferenza e della data di nascita. Tuttavia, in caso di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocamento in graduatoria è stato rigorosamente determinato tenendo conto dei suddetti criteri di preferenza previsti dalla normativa e, in subordine, della minore età anagrafica, i cui dati integrali sono conservati agli atti di questo Provveditorato;
di disporre la trasmissione del presente Decreto, unitamente agli allegati A e B (opportunamente formattati in conformità alle vigenti norme sulla protezione dei dati personali applicabili alla pubblicità degli atti concorsuali), al Ministero della Giustizia per la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale www.giustizia.it, ove gli elenchi resteranno in pubblicazione per la durata di 120 giorni. Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini di vigenza delle stesse.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.
Il Provveditore
Carlo Berdini
►LE GRADUATORIE RESTANO IN LINEA FINO AL 14 LUGLIO 2026
Pubblicazione del 21 luglio 2025
DECRETO n. 195 del 18 luglio 2025
IL PROVVEDITORE REGIONALE
VISTO l’art.80 Legge 26 luglio 1975, n. 354, che, al quarto comma, prevede che l’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento dell’attività di osservazione e di trattamento nei confronti dei detenuti e degli internati, di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, nonché mediatori culturali ed interpreti;
VISTO l’art. 132 del D.P.R. n.230 del 30.06.2000, che prevede per ogni Distretto di Corte d’Appe1lo la formazione di un elenco nel quale iscrivere quegli esperti che, a seguito di colloquio e di valutazione dei titoli, siano stati ritenuti idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario;
VISTA la nota dell’Ufficio Centrale del Personale Div. Il Sez. D, prot. n. 178794 del 25 luglio 2001 che ha ribadito l’istituzione degli elenchi così come previsto dal citato art. 132 del D.R.P. 230/2000;
RITENUTO che a norma dell’art. 30 comma quarto, lett. “a” “e” “b” delle Legge 395 del 15 dicembre 1990 e dell’art. 8 lett. “m” del D.Lgs del 30 ottobre 1992, ri.444, la materia rientra nelle attribuzioni dei Provveditorati Regionali;
LETTO l’art 132 “L’idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall’aspirante. A tal fine, il Provveditorato regionale puó avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell’articolo 80 della legge”;
VISTA la nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio I Sez. VI, prot. n. 423570 del 7 dicembre 2005 con la quale si dispone che il provvedimento istitutivo della Commissione per la selezione degli aspiranti esperti sia adottato dal Provveditore Regionale;
VISTA la Circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 3645/6095 del 12/06/2013 relativa all’impiego degli esperti di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
FACENDO SEGUITO all’avviso pubblico – decreto n.168 del 18.06.2025 di questo Ufficio, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 23.06.2025, nonché all’integrazione avvenuta con decreto n.185 del 02.07.2025 pubblicato in data 03.07.2025;
DECRETA
Art.1
È istituita la Commissione presso il Provveditorato Regionale che procederà ad accertare l’idoneità degli aspiranti esperti in psicologia e criminologia ad operare negli istituti penitenziari della regione in qualità di consulenti per le attività di osservazione e trattamento dei detenuti e degli internati.
La suddetta Commissione si riunirà nei locali del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Napoli.
Art.2
La Commissione è composta da
Presidente
Dirigente Penitenziario - Dr.ssa Carlotta Giaquinto
Componente
Dirigente Penitenziario - Dr.ssa Gabriella Niccoli
Componente
Dirigente Penitenziario - Dr. Marco Casale
Componente con funzioni anche di Segretario
Funzionario Giuridico Pedagogico - Dr. Antonino Salvia
Sono altresì nominati i seguenti componenti supplenti:
Presidente supplente
Dirigente Penitenziario - Dr. Carlo Brunetti
Componente supplente
Dirigente Penitenziario - Dr.ssa Giulia Leone
Componente supplente
Dirigente Penitenziario - Dr.ssa Maria Parenti
È nominato componente anche con funzioni di segretario supplente
Funzionario Giuridico Pedagogico - Dr. Marco Tornincasa
La Commissione sarà validamente costituita con la presenza di almeno un Presidente, due Componenti ed un Componente Segretario.
Il Provveditore regionale
Dr.ssa Lucia Castellano
Pubblicazione del 3 luglio 2025
Decreto N. 185 del 02/07/2025
IL PROVVEDITORE REGIONALE
Visto l’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente all’Amministrazione Penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, di avvalersi di esperti in psicologia e criminologia clinica;
Visto l’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che demanda ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria la compilazione, per ogni distretto di Corte d’appello, degli elenchi degli esperti dei quali le Direzioni degli Istituti possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
Visto l’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio di idoneità di esperti psicologi e criminologi, pubblicato in data 23/06/2025, per la formazione dell’elenco di cui
all’art. 132 del D.P.R. 230/2000, valido per il quadriennio 2026–2029;
Considerato che l’impostazione originaria del bando ha inteso valorizzare, ai fini della valutazione dei titoli accademici, prevalentemente i percorsi formativi post-lauream successivi alla laurea magistrale, in coerenza con il requisito di accesso previsto all’art. 3;
Rilevato che, in tale ottica, sono stati previsti punteggi specifici per titoli quali Master universitari di II livello, Dottorati di ricerca, Diplomi di specializzazione e Diplomi di perfezionamento universitario, escludendo inizialmente i Master universitari di I livello;
Tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte di candidati e operatori del settore, che hanno evidenziato la natura universitaria, il riconoscimento ministeriale e la coerenza tematica di numerosi Master di I livello con le finalità del bando;
Considerato altresì che l’inclusione dei Master di I livello, con attribuzione di punteggio proporzionato alla loro natura formativa e senza alterazione del punteggio massimo previsto per la categoria, consente di contemperare l’esigenza di selezionare profili altamente qualificati con quella di garantire equità, trasparenza e parità di trattamento tra i candidati;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla rettifica dell’art. 7, comma 1, lettera A, dell’Avviso, includendo anche i Master universitari di I livello tra i titoli valutabili, purché coerenti con le materie indicate e rilasciati da enti accreditati dal MUR, mantenendo invariato il punteggio massimo attribuibile alla categoria “Titoli di studio e formazione post-lauream”;
DECRETA
Art. 1 – Modifica dell’art. 7, comma 1, lettera A
L’art. 7, comma 1, lettera A, dell’Avviso pubblico è così modificato:
- Titoli di studio e formazione post-lauream (max 30 punti):
- Diploma di specializzazione almeno quadriennale in psicoterapia: 9 punti (titoli massimi valutabili n. 1)
- Master universitario di II livello: 4 punti (titoli massimi valutabili 3)
- Dottorato di ricerca: 6 punti (titoli massimi valutabili 1)
- Diploma di perfezionamento universitario: 1 punto (titoli massimi valutabili 3);
- Master universitario di I livello: 2 punti (titoli massimi valutabili 3)
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio e i percorsi formativi attinenti alla psicologia, alla criminologia o al diritto penale, rilasciati da Università o enti accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), secondo la normativa vigente.
Per i titoli conseguiti all’estero vale quanto già indicato all’art. 3, comma 5.
Art. 2 – Modifica del modello di domanda (Allegato A)
Il modello di domanda (Allegato A) allegato all’Avviso pubblico di selezione è sostituito dal nuovo modello aggiornato, allegato al presente decreto, che recepisce le modifiche introdotte all’art. 7, comma 1, lettera A, relative all’inclusione dei Master universitari di I livello tra i titoli valutabili.
Art. 3 – Proroga del termine di presentazione delle domande
In conseguenza della presente rettifica, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, originariamente previsto all’art. 4, comma 2, dell’Avviso pubblico, è prorogato di 15 giorni.
Le domande dovranno pertanto pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 07/08/2025.
Art. 4 – Disposizioni per i candidati che hanno già presentato domanda
I candidati che abbiano già trasmesso la propria domanda di partecipazione possono presentare una nuova domanda aggiornata entro il nuovo termine di scadenza.
In caso di più invii da parte dello stesso candidato, sarà considerata valida esclusivamente l’ultima domanda pervenuta entro i termini, che annulla e sostituisce le precedenti.
Per IL PROVVEDITORE a.p.c.
Il Direttore dell’Ufficio II
Dott.ssa Carlotta Giaquinto
IL TERMINE per il ricevimento delle candidature È PROROGATO AL : 7 agosto 2025 ore 23.59
Pubblicazione del 23 giugno 2025
Decreto N. 168 del 18/06/2025
IL PROVVEDITORE REGIONALE
Visto l’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente all’Amministrazione Penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, di avvalersi di esperti in psicologia e criminologia clinica;
Visto l’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che demanda ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria la compilazione, per ogni distretto di Corte d’appello, degli elenchi degli esperti dei quali le Direzioni degli Istituti possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
Vista la Circolare 11 giugno 2013, n. 3654/6095, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regolamenta l’impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
Attesa la necessità di aggiornare l’elenco dei professionisti esperti psicologi e criminologi
ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo prossima la data di scadenza degli elenchi validi per il periodo 2022-2025 e stante la necessità di effettuare una nuova selezione per il periodo 2026-2029.
INDICE IL SEGUENTE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per titoli e colloquio di idoneità, di esperti psicologi e criminologi, ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Art. 1 – Oggetto della selezione
- È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, finalizzata alla formazione dell’elenco previsto dall’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 per professionisti psicologi e criminologi ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, da cui attingere, nel quadriennio 2026-2029, per conferire incarichi in regime di consulenza, senza rapporto di pubblico impiego, da espletare presso gli Istituti Penitenziari appartenenti ai distretti delle Corti d’Appello di Napoli e Salerno.
Art. 2 – Durata e validità dell’elenco
- L’elenco degli esperti avrà validità quadriennale (quadriennio 2026-2029) e potrà essere utilizzato per incarichi annuali, rinnovabili fino a un massimo di quattro anni.
- L’iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non comporta di per sé alcun diritto a ricevere effettivamente uno o più incarichi, pur costituendone il necessario presupposto.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
- Requisiti generali di ammissione:
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paesi Terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria;
- Età non inferiore a 25 anni e non superiore a 70 anni;
- Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti da un impiego statale;
- Regolarità nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
- Adeguata conoscenza della lingua italiana, per i cittadini stranieri;
- Possesso di partita IVA ovvero, in caso di assenza, dichiarazione di impegno ad attivarla prima dell’assunzione dell’incarico, qualora selezionati.
- Requisiti specifici per Psicologi:
- Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione alla Sezione A dell’Albo professionale degli Psicologi, presso uno degli Ordini territoriali regionali o provinciali (Trento o Bolzano).
- Requisiti specifici per Criminologi:
- Laurea magistrale o vecchio ordinamento;
- In aggiunta, il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- Master universitario di II livello in Criminologia o Scienze Psichiatriche Forensi;
- Diploma di Specializzazione in Criminologia conseguito presso le Scuole di specializzazione riconosciute dal MUR.
- I titoli di studio e i percorsi formativi richiesti devono essere rilasciati da Università o enti accreditati dal MUR, secondo la normativa vigente. Tali titoli, in quanto requisiti necessari di ammissione, non saranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7.
- I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi solo se corredati da idonea documentazione attestante il riconoscimento secondo la normativa vigente. In particolare, è richiesto che tali titoli siano accompagnati da almeno uno dei seguenti documenti:
- Dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito;
- Attestato di comparabilità, rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche);
- Provvedimento di riconoscimento accademico (equipollenza), rilasciato da un’Università italiana;
- Tutti i requisiti descritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
- La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice stampando e compilando in stampatello il modello allegato (Allegato A), e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: prot.pr.napoli@giustiziacert.it.
- La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Faranno fede la data e l’orario di invio risultanti dalla ricevuta di consegna della PEC.
- Nella domanda, soggetta a controlli a campione, ciascun candidato dovrà dichiarare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione ed il possesso dei titoli indicati agli artt. 3 e 7 del presente Avviso.
- Il candidato dovrà specificare per quale distretto di Corte d’Appello intende presentare la propria candidatura (Napoli e/o Salerno).
- Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
- Curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e contenente la seguente dicitura: "Il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà. Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.";
- Copia di un documento di identità in corso di validità a cui va apposta la seguente dicitura: “Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che la presente copia del documento di identità è conforme all’originale in suo possesso.
- [luogo e data] [firma]";
- Eventuale documentazione aggiuntiva utile alla valutazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale, firmata e completa di dati anagrafici. Documenti privi di tale dichiarazione non saranno valutati.
- La firma in calce alla domanda ed al curriculum vitae dovrà essere autografa oppure digitale (in formato certificato CAdES o PAdES).
- Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: "Selezione esperti psicologi e criminologi quadriennio 2026-2029 - [NOME] [COGNOME]”.
- Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate al candidato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dall’interessato, da indicare obbligatoriamente in domanda.
- La domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi in un UNICO file PDF denominato [COGNOME_NOME_DOMANDA_ESPERTI_PSI_CRI]. Non sarà presa in considerazione la documentazione inviata in allegati diversi da quello contenente la domanda redatta mediante la compilazione dell’Allegato A.
Art. 5 – Casi di esclusione e incompatibilità
- Saranno esclusi dalla selezione:
- gli aspiranti che inviano la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 4, comma 1;
- gli aspiranti che inviano la domanda di partecipazione oltre il termine previsto all’art 4, comma 2;
- gli aspiranti che non allegano il documento di identità o il curriculum con le modalità indicate all’art. 4, comma 5;
- gli aspiranti cittadini non UE che non allegano documentazione attestante il requisito generale di ammissione (permesso di soggiorno di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria);
- gli aspiranti che non firmano la domanda mediante una delle modalità indicate all’art. 4, comma 6;
- gli aspiranti che non possiedono i requisiti generali e specifici di ammissione indicati all’art. 3.
- L’iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è incompatibile con:
- l’inserimento nell’Albo degli Avvocati;
- il ruolo di Giudice di Pace;
- lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia;
- l’incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell’art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
- il superamento del settantesimo anno di età.
- L’esclusione del candidato sarà comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.
Art. 6 – Valutazione e colloquio
- La selezione avverrà mediante:
- Valutazione dei titoli professionali e accademici;
- Colloquio di idoneità volto a verificare le competenze tecniche e la motivazione del candidato.
- Il colloquio avrà ad oggetto:
- Ordinamento Penitenziario – L. 354/75 e successive modifiche;
- Regolamento di esecuzione – D.P.R. 230/2000 e successive modifiche;
- Normativa sulla Tossicodipendenza;
- Elementi di psicologia;
- Riferimenti alle tecniche professionali di osservazione e trattamento;
- Esperienze professionali pregresse.
- I candidati già inseriti negli elenchi risultanti dalla precedente selezione, approvati con decreto del Provveditore Regionale di Napoli n. 5 del 20 gennaio 2022 sono esonerati dal colloquio di verifica dell’idoneità. Tale esonero non si applica ai candidati che, successivamente alla pubblicazione di detto decreto, siano stati oggetto di provvedimento di cancellazione dagli elenchi medesimi.
Art. 7 – Titoli e criteri di valutazione
- Nel ribadire che i titoli presentati ai sensi dell’art. 3 non saranno oggetto di attribuzione di punteggio, la Commissione esaminatrice attribuirà un punteggio massimo di 50 punti per la valutazione dei titoli, così suddivisi:
- Titoli di studio e formazione post-lauream (max 30 punti):
- Diploma di specializzazione almeno quadriennale in psicoterapia: 9 punti (titoli massimi valutabili n. 1)
- Master universitario di II livello: 4 punti (titoli massimi valutabili 3)
- Dottorato di ricerca: 6 punti (titoli massimi valutabili 1)
- Diploma di perfezionamento Universitario: 1 punto (titoli massimi valutabili 3)
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio e i percorsi formativi attinenti alla psicologia, alla criminologia o al diritto penale, rilasciati da Università o enti accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), secondo la normativa vigente.
Per i titoli conseguiti all’estero vale quanto già indicato all’art. 3, comma 5.
- Esperienza professionale presso il Ministero della Giustizia (max 12 punti)
- Attività prestata in qualità di esperto psicologo o criminologo ex art. 80, comma 4, o ex art 70, comma 3, dell'O.P.: 1 punto per ogni anno di attività.
Il servizio prestato contemporaneamente presso più Istituti o Uffici sarà conteggiato una sola volta.
L'eventuale frazione di anno risultante dalla somma dei periodi è equiparata all'anno intero, se pari o superiore a sei mesi. Non viene conteggiata se inferiore a sei mesi. (Punteggio massimo attribuibile undici punti); - Attività documentata di tirocinio (in qualità di psicologo o criminologo) almeno semestrale presso Istituti Penitenziari: 1 punto (Punteggio massimo attribuibile 1 punto).
- Attività prestata in qualità di esperto psicologo o criminologo ex art. 80, comma 4, o ex art 70, comma 3, dell'O.P.: 1 punto per ogni anno di attività.
- Esperienza professionale presso Pubbliche Amministrazioni italiane (diversa da quella indicata al punto B) (max 5 punti)
- Attività retribuita, diversa da quella di cui alla lettera B prestata presso Pubbliche Amministrazioni italiane in qualità di psicologo o criminologo con contratto di lavoro autonomo o contratto di lavoro dipendente: 0,5 punti per ogni anno di attività. (Punteggio massimo attribuibile cinque punti).
L'eventuale frazione di anno risultante dalla somma dei periodi è equiparata all'anno intero, se pari o superiore a sei mesi. Non viene conteggiata se inferiore a sei mesi.
L’esperienza professionale retribuita di cui alla presente lettera dovrà essere comprovata allegando documentazione contabile ufficiale e verificabile, quali fatture, ricevute fiscali, certificazioni uniche (CU) e buste paga. Ulteriore documentazione (es. contratti, lettere di incarico, attestazioni del committente) potrà essere allegata esclusivamente ad integrazione e non in sostituzione della documentazione principale. Tutti i documenti presentati dovranno risultare congruenti con i periodi di attività dichiarati.
- Attività retribuita, diversa da quella di cui alla lettera B prestata presso Pubbliche Amministrazioni italiane in qualità di psicologo o criminologo con contratto di lavoro autonomo o contratto di lavoro dipendente: 0,5 punti per ogni anno di attività. (Punteggio massimo attribuibile cinque punti).
- Pubblicazioni scientifiche (max 3 punti)
- A ciascuna pubblicazione valutabile sarà attribuito un punteggio fisso pari a 0,25 punti (Pubblicazioni massime valutabili:12)
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni scientifiche attinenti ai settori della psicologia, criminologia, giustizia penale, psicologia forense e intervento in ambito penitenziario, pubblicate negli ultimi dieci anni.
Per ciascuna pubblicazione, il candidato dovrà indicare obbligatoriamente i seguenti dati: - Titolo completo della pubblicazione;
- Anno di pubblicazione;
- Tipologia della pubblicazione (articolo su rivista, capitolo di libro, monografia);
- Dati editoriali:
- Per articoli: nome della rivista, ISSN, volume, numero, pagine;
- Per libri o capitoli: titolo del volume, curatori (se presenti), editore, ISBN, pagine.
- Non saranno valutate:
- pubblicazioni prive dei dati sopra elencati;
- Pubblicazioni non pertinenti alle tematiche indicate;
- Pubblicazioni non effettivamente pubblicate e accessibili alla data di scadenza del bando.
- A ciascuna pubblicazione valutabile sarà attribuito un punteggio fisso pari a 0,25 punti (Pubblicazioni massime valutabili:12)
- Titoli di studio e formazione post-lauream (max 30 punti):
Art. 8 – Incompatibilità tra iscrizioni a elenchi di esperti
- Ciascun candidato potrà presentare domanda per una sola delle due professionalità previste dal presente Avviso: psicologo oppure criminologo. Non è ammessa la candidatura per entrambe.
- Ai sensi del presente avviso, non è ammessa l’iscrizione contemporanea, presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania, a più elenchi di esperti riferiti a professionalità differenti (es. mediatore culturale, psicologo, criminologo), anche se istituiti con procedure distinte ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. 230/2000.
- Tale incompatibilità si applica esclusivamente agli elenchi attivi presso il medesimo PRAP e per il medesimo periodo di validità. Non preclude la possibilità di iscrizione a elenchi di diversa natura presso altri Provveditorati Regionali.
- L’Amministrazione si riserva di escludere i candidati in caso di accertata violazione del presente disposto, anche successivamente alla pubblicazione dell’elenco.
Art. 9 – Commissione e procedure
- La Commissione per l’accertamento dell’idoneità e la valutazione dei titoli sarà nominata dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania con apposito decreto e sarà composta da 4 componenti: 3 dirigenti di cui uno con funzioni di Presidente ed un Funzionario incaricato anche delle funzioni di Segretario. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di uno psicologo e/o di docenti universitari esperti delle materie di cui all’art. 80 comma 4 O.P.
- I nominativi dei componenti e degli eventuali supplenti della Commissione saranno resi noti sul sito web del Ministero della Giustizia.
- Una volta costituita, la Commissione procederà:
- all’esame delle istanze presentate ed alla comunicazione agli interessati dell’eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni su cui si basa la decisione; tali informazioni saranno tempestivamente notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato interessato;
- alla valutazione dei titoli di ciascun aspirante e all’attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della selezione in sede di pubblicazione dell’Elenco di cui all’art. 132, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all’iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui;
- alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità, al fine di verificarne il livello delle competenze professionali specifiche più funzionali all’espletamento degli incarichi da svolgere;
- alla predisposizione e pubblicazione, in ordine di punteggio, suddiviso in due sezioni distinte per distretto (Distretti di Corte d’Appello di Napoli e Salerno), dell’Elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sul sito del Ministero della Giustizia.
- In sede di formazione dell’Elenco, in caso di parità di punteggio e di titoli di preferenza, sarà data la precedenza al candidato di minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come criterio residuale, in assenza di altri titoli di preferenza.
- La data e l’ora del colloquio saranno comunicate a ciascun candidato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.
- I nominativi dei candidati ammessi a colloquio ed il calendario dei colloqui, sottoscritto da ciascun componente della Commissione, saranno resi pubblici mediante affissione nella sede di questo Provveditorato.
- La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
- Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e in conformità con le disposizioni più recenti in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati saranno trattati dal Provveditorato Regionale per la Campania – Napoli esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura selettiva.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla selezione.
- Il trattamento dei dati potrà proseguire anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per finalità connesse alla gestione del rapporto stesso.
- I dati saranno trattati con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, nonché adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza.
- L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione per motivi legittimi, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
- Il Titolare del trattamento è il Provveditorato Regionale per la Campania – Napoli. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato tramite i riferimenti pubblicati sul sito istituzionale.
IL PRESENTE AVVISO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Provveditore
Lucia Castellano