DIRIGENTI - Concorso per l'assunzione di 11 unità di livello dirigenziale di seconda fascia riservato al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria - Organizzazione giudiziaria - 28 marzo 2025 - Scheda di sintesi


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Pubblicazione del 10 aprile 2025

AVVISO

Oggetto: Corsi perfezionamento post - laurea

Con riguardo a quanto in oggetto si rappresenta che, ai fini della valutazione, qualora i candidati siano in possesso di un corso di perfezionamento post-laurea, di durata annuale e con esame finale con relativa valutazione, questo potrà essere inserito nella sezione TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013) come master di I livello (v. art. 7, comma 4, d.m. n. 270/2004, secondo cui per conseguire il master universitario occorrono almeno 60 crediti, corrispondenti a 1500 ore; orientamento consolidato del Consiglio di Stato - sez. VI del 23/04/2009 n.2515 e del 26/07/2017 n.3695).

Sarà cura del candidato inserire nella relativa sezione note tutti gli elementi utili, dichiarando le specifiche del corso, in modo tale che la commissione abbia tutti gli elementi necessari ad effettuare una corretta valutazione.

 


Pubblicazione del 31 marzo 2025

AVVISO

A causa di  un refuso nel format della domanda di candidatura presente all’interno del portale INPA è stata erroneamente riportata la seguente dicitura in luogo di quella prevista correttamente dal bando nei seguenti punti:
 

  • art. 4 comma 3 lett g) di essere dipendente di ruolo del Ministero della Giustizia in luogo di Amministrazione Giudiziaria;
     
  • art.7 comma 3 lett a) anzianità di servizio nei ruoli di personale a tempo indeterminato del Ministero della Giustizia in luogo di Amministrazione Giudiziaria;
     
  • art.7 comma 3 lett.f) esperienza dirigenziale svolta nel Ministero della Giustizia in luogo di Amministrazione Giudiziaria.

 


Pubblicazione del 28 marzo 2025

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione” e in particolare, l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;

VISTO, altresì, l’art. 28, comma 1-bis, del sopra citato decreto, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, secondo il quale “Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”;

VISTA la legge 12 novembre 2011 n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ed in particolare l’art. 4 comma 45;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, “Disposizioni vigenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA legge 19 giugno 2019 n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e specificamente il comma 8 dell'articolo 3, così come richiamato dall’art 1, comma 14-ter del decreto legge 9 giugno 2021 n.80, di cui l’amministrazione intende avvalersi;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

VISTO, in particolare, il comma 6 dell’articolo 3 del citato decreto legge n.80 del 2021, che prevede che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell’amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, adotta specifiche linee guida;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2023 n. 75 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” e, in particolare, l’art. 13 comma 2, secondo il quale “Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale”;

VISTO, altresì, il comma 3 dell’art.13 del predetto decreto legge 22 giugno 2023 n. 75, secondo il quale “per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia”.

VISTO il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” all’art. 22, comma 2 secondo il quale “al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112, è prorogata al biennio 2024-2025 l’autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTA la circolare n.6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica “Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n.104/1992) – Portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici”;

VISTO il D.M. 9 novembre 2021 recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2023 n. 78 “Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015 n. 84” e, in particolare, l’allegato I che, ai sensi dell’art. 2, sostituisce la tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n, 84;

VISTA la nota prot. n.0297282.E del 13.12.2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che nel ruolo dei dirigenti di livello non generale del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, alla data del 31 dicembre 2024 sussiste una vacanza di organico pari a 150 unità;

CONSIDERATO che per l’Area Dirigenti non generali, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 37,7 per cento, quella del genere femminile è pari al 62,3 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

CONSIDERATO che il Ministero della giustizia è stato specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 13, comma 2 del citato decreto legge 22 giugno 2023 n. 75, a bandire un’apposita procedura comparativa al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), correlate all’abbattimento dell’arretrato dei procedimenti civili, alla riduzione del disposition time dei processi e alla digitalizzazione, attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali;

CONSIDERATO, inoltre, che la peculiarità dell’organizzazione giudiziaria, intesa non solo in riferimento alla struttura centrale, ma anche al complesso degli Uffici giudiziari, richiede che il Dirigente amministrativo, rispetto a quanti vengono diversamente reclutati tramite procedure selettive o scorrimenti di graduatorie che, per quanto complesse e approfondite, difettano di accertare la necessaria conoscenza di materie specifiche afferenti la giurisdizione, poiché necessariamente orientati alla valutazione di competenze squisitamente amministrative e tipiche di un dirigente generalista, abbia una specifica conoscenza dell’ordinamento giudiziario e dei procedimenti giurisdizionali, poiché il fine ultimo del suo incarico è quello di garantire un servizio di giustizia efficace ed efficiente;

CONSIDERATO che con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione del 23/12/2024 è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato;

ATTESA pertanto, la necessità di procedere all'avvio della procedura comparativa volta ad accertare e comparare l’idoneità al fine dell’assunzione di numero 11 unità di livello dirigenziale di seconda fascia;

DECRETA

Art. 1
Posti da ricoprire

È indetta una procedura comparativa, per titoli e esami, per l’assunzione di 11 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato riservato al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale.

Art. 2
Requisiti di ammissione

  1. Per l’ammissione alla procedura comparativa di cui all’articolo 1 è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
    1. essere in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
    2. essere dipendenti di ruolo dell’amministrazione giudiziaria, muniti della laurea prevista dalla lett. a) del presente articolo, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale;
    3. cittadinanza italiana;
    4. godimento dei diritti civili e politici;
    5. idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della procedura, in base alla normativa vigente;
    6. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;
    7. di non aver riportato, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale attualmente disciplinato dall’art. 61, comma 1, lettere a) del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018;
  2. I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso.

Art. 3
Procedura Comparativa

  1. La procedura sarà espletata come di seguito indicato:
    1. valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alla prova scritta con le modalità previste dall’art.7;
    2. una prova scritta secondo la disciplina dell’art.9;
    3. una prova orale secondo la disciplina dell’art.10.
  2. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 4
Pubblicazione del bando e domanda di ammissione alla procedura

  1. Il presente bando viene pubblicato sul Portale “inPA” disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it e sul sito web istituzionale del Ministero della giustizia all’indirizzo https://www.giustizia.it
  2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura comparativa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il ventesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
  3. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, quanto segue:
    1. il cognome, il nome e il codice fiscale;
    2. il luogo e la data di nascita;
    3. di essere cittadino italiano;
    4. l’indirizzo di residenza, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata o un domicilio digitale presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
    5. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste elettorali;
    6. di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 2 comma 1, lettera a), del presente avviso; per il titolo dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovrà comunicare la data di presentazione della richiesta alla competente autorità;
    7. di essere dipendente di ruolo dell’amministrazione giudiziaria, munito di laurea così come previsto dall’art.2 del presente bando, che ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale;
    8. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
    9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento in forza di norme di settore e di non essere stato licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
    10. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
    11. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali procedimenti pendenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, in Italia e all’estero;
    12. di non aver riportato, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale attualmente disciplinato dall’art. 61, comma 1, lettere a) del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018;
    13. il possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
    14. di essere portatore/portatrice di handicap in relazione al quale ha necessità, ai sensi della legge n.104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e specifica richiesta degli stessi; è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del presente avviso. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta;
    15. di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021;
    16. di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di € 15,00 (quindici) da versare sul seguente IBAN: IT 93D 01000 03245 348 0 11 2413 26, intestato al Ministero della giustizia – Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, inserendo nella causale, oltre al proprio nominativo, l’oggetto: procedura comparativa 11 dirigenti DOG (es. Mario Rossi procedura comparativa 11 dirigenti DOG). Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2;
    17. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento europeo (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
  4. La documentazione inerente alla condizione di cui alle precedenti lettere n) e o), rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero nel caso di soggetto con disturbi specifici di apprendimento anche da equivalente struttura pubblica, dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro candidatura, quando richiesto; i files dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’amministrazione di fornire adeguatameprocedura11nte l’assistenza richiesta.
  5. Solo ed esclusivamente in caso di gravi limitazioni fisiche, sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 e che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, la documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo proceduracomparativa11.dgpersonale.dog@giustizia.it entro il termine di quindici giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento europeo (UE) 2016/679.
  6. Alle candidate regolarmente iscritte alla procedura che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per lo svolgimento della prova per la quale sono convocate a causa dello stato di gravidanza è richiesto di darne informazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova all’indirizzo proceduracomparativa11.dgpersonale.dog@giustizia.it, allegando la relativa certificazione. Per tali candidate la commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Alle candidate che ne facciano richiesta è assicurata presso la sede d’esame la disponibilità di appositi spazi per l’allattamento.
  7. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato dandone tempestivo avviso.
  8. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando.
  9. Le informazioni inserite nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
  10. Il Ministero della giustizia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
  11. Ogni comunicazione concernente la procedura comparativa, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della giustizia e attraverso il portale “InPA”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  12. I candidati convocati ammessi alle prove scritta e orale sono tenuti a presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della domanda di partecipazione così come rilasciata dal sistema informatico al momento dell’invio on line. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dalla procedura, ferme restando le specifiche misure adottate per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
  13. I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso.

Art. 5
Ammissione alla procedura comparativa

  1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura comparativa, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L’eventuale esclusione dalla procedura verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sito https://www.giustizia.it.

Art.6
Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice della procedura comparativa è nominata secondo quanto previsto dall’art. 9 del DPR 487/1994 con determinazione del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia (giustizia.it) e per notizia sul portale InPa. La Commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto della procedura, da uno o più componenti esperti di informatica, ovvero da uno o più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
  2. La commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all’articolo 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 7
Valutazione dei titoli

  1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, prima dello svolgimento della prova scritta. La valutazione è finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a 110 più ex aequo.
  2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione alla procedura comparativa e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
  3. Ai titoli è attribuito il valore complessivo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
    1. Sino al massimo di 30 punti per l’anzianità di servizio nei ruoli di personale a tempo indeterminato dell’amministrazione giudiziaria svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, così distinti:
      • 1 punto per ogni anno di servizio prestato o frazioni pari o superiori a 6 mesi
    2. Sino al massimo di 20 punti per il voto di laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 (deve essere inserito solo quello conseguito con il miglior profitto):
      • voto da 66 a 99 punti 5
      • voto da 100 a 105 punti 10
      • voto da 106 a 110 punti 15
      • voto 110 e lode punti 20
    3. Sino al massimo di 30 punti per i seguenti ulteriori titoli di studio coerenti con le funzioni dirigenziali per le quali viene bandita la presente procedura:
      • 10 punto per master di 1° livello
      • 15 punti per diploma di specializzazione o master di secondo livello
      • 20 punti per dottorato di ricerca
    4. Sino al massimo di 5 punti esclusivamente per i seguenti titoli di abilitazione:
      • 5 punti abilitazione ad una professione per la quale occorre l’iscrizione ad un ordine professionale vigilato dal Ministero della Giustizia o dal Ministero dell’Economia;
    5. 10 punti per chi ha avuto una valutazione di più che adeguato negli anni 2021-2022 e 2023;
    6. 5 punti per l’esperienza dirigenziale svolta nell’Amministrazione Giudiziaria a seguito di conferimento incarico ai sensi dell’art.19 comma 6 del D.lgs. n.165/2001.
  4. Ultimata la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice stilerà la graduatoria sulla base della quale saranno ammessi alla prova scritta i primi 110 candidati con il punteggio più alto più eventuali ex aequo.
  5. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta e nella prova orale.

Art.8
Prove d’esame

  1. Gli esami consistono in una prova scritta e una prova orale.
  2. Nelle prove d’esame è previsto l’accertamento di conoscenze in ambito di diritto amministrativo con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici, alla disciplina della trasparenza e anticorruzione, alla disciplina sull’accesso e la tutela privacy; diritto del lavoro con particolare riferimento al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; contabilità di Stato, con particolare riferimento alla responsabilità dei dipendenti pubblici, al sistema dei controlli interni ed esterni nelle pubbliche amministrazioni; management pubblico; diritto penale in riferimento ai reati contro la P.A.; servizi di cancelleria.
  3. Tenuto conto di quanto previsto nell’art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle prove è altresì prevista la valutazione delle capacità e attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a partire dal “Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana” previsto nelle “Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica”, adottate con Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022:

Competenza

Definizione

Soluzione dei problemi

Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione coerenti con il contesto di riferimento.

Sviluppo dei collaboratori

Riconoscere i bisogni e valorizzare le differenti caratteristiche, risorse e contributi dei collaboratori, favorendone la crescita, l’apprendimento e la motivazione attraverso la valutazione, il feedback il riconoscimento e la delega, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità organizzativa

Promozione del cambiamento

Accogliere positivamente i cambiamenti, favorendo e stimolando l’introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un’opportunità.

Decisione responsabile

Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l’amministrazione e l’interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability)

Orientamento al risultato

Definire - tenendo conto del mandato organizzativo - obiettivi sfidanti e risultati attesi, per sé e per la propria struttura, orientati alla creazione di valore pubblico; agire proattivamente e con determinazione per assicurare il risultato finale nei tempi previsti e per migliorare costantemente gli standard qualitativi dell’azione pubblica.

Gestione delle relazioni interne ed esterne

Gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di interfunzionalità, o esterni all’organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione.

Tenuta emotiva

Rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l’impatto sulla vita lavorativa delle emozioni, proprie e degli altri, e attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità.

Self development

Ricercare il miglioramento continuo attraverso la riflessione sulle esperienze vissute, la messa in discussione, la richiesta di feedback costanti e l’aggiornamento, in una logica di apprendimento, sviluppo e crescita, professionale e personale.

Art.9
Prova scritta

  1. La prova scritta, della durata di due ore, è volta ad accertare le competenze attitudinali e trasversali dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell’art.8 comma 3, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l’esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo. La prova consiste nella somministrazione di 20 quesiti situazionali a risposta multipla con l’obiettivo di valutare, tra l’altro, il possesso del set di competenze comportamentali indicate, in quanto ritenute necessarie a ricoprire con successo il ruolo relativo alla posizione dirigenziale oggetto del bando. La prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
  2. La prova scritta si svolge anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e procedure digitali. Il calendario è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio della prova scritta e ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  3. I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici e testi di legge commentati, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dalla procedura.
  4. Superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi.
  5. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo messaggio di posta elettronica certificata o domicilio digitale con l’indicazione delle votazioni riportate. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul Portale “inPA” e sul sito internet del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima del suo svolgimento.

Art. 10
Prova orale

  1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:
    • la conoscenza delle materie indicate nell’art. 8, comma 2;
    • la conoscenza della lingua inglese, in modo da accertare il livello delle competenze linguistiche;
    • la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
  2. La prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
  3. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, è affisso nella sede d'esame.
  4. Nell’ambito della prova è istruito un colloquio con l’esperto nella valutazione delle dimensioni relative alle capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, in qualità di componente aggiuntivo della commissione. Il colloquio verte sullo svolgimento della prova di cui all’art. 8 comma 3, ed è finalizzato a fornire un feedback, che non comporta, in ogni caso, alcuna nuova valutazione ai fini della formazione del punteggio finale.

Art. 10
Graduatoria

  1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati dalla valutazione dei titoli, dal voto riportato nella prova scritta e dal voto riportato nella prova orale.
  2. La graduatoria di merito della procedura è predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato.
  3. La graduatoria finale è approvata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia e sul Portale “inPA”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 11
Titoli di preferenza

  1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n.82, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all’art. 9 del presente bando, hanno preferenza:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto la procedura, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n.98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;
p) minore età anagrafica.

  1. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa.
  2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve far pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo proceduracomparativa11.dgpersonale.dog@giustizia.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
  3. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 12
Adempimenti dei vincitori

  1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. I candidati dichiarati vincitori entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dgpersonale.dog@giustiziacert.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione alla procedura, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, il Ministero della giustizia ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 13
Periodo di formazione

  1. A seguito dell’utile collocazione in graduatoria, i vincitori sono assunti e immessi nel ruolo dirigenti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Successivamente all’assunzione, il Ministero della giustizia si riserva di definire le modalità di erogazione di un corso di formazione della durata non inferiore a 4 mesi, anche avvalendosi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
  2. Il Ministero della giustizia ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della procedura ai fini della valutazione dell’idoneità fisica all’impiego dirigenziale.

Art. 14
Accesso agli atti

  1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura comparativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
  3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Gianluca Biancofiore, in servizio presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

  1. Il Ministero della giustizia, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il “bando di procedura comparativa”) in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) e, ai sensi dell’art.12 dell’RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell’RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy policy" presente in calce al sito del Ministero della giustizia.
  2. I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse alla procedura comparativa.
  3. La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, bando di concorso), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
  4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
  5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.
  6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
  7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
    1. soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
    2. soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del RGPD.
    3. soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando all’esito della relativa procedura.
  8. I dati personali dell’interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
  9. Salvo quanto previsto nell’informativa privacy del Portale “inPA”, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l’assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l’identificazione dell’interessato.
  10. Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura comparativa.
  11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall’articolo 2, del bando, rubricato “Requisiti di ammissione”), ai sensi dell’articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell’art. 10, del RGPD.
  12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
  13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
  14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.giustizia.it.
  15. L’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze al Ministero della giustizia al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@giustiziacert.it, ovvero responsabileprotezionedati@giustizia.it.
  16. L’interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 16
Norme di salvaguardia

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, nonché tutte le disposizioni interne concernenti l’assunzione in ruolo dei dirigenti.
  2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, 28 marzo 2025

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini