Diritti di copia - Applicabilità dell’art. 272 d.P.R. n. 115/2002 anche nel caso di impugnazione proposta dal difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato - modalità di applicazione degli artt. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 in tutti i casi di impugnazione trasmessa tramite PEC

provvedimento April 4, 2024

Massime:

- anche nel caso in cui l’impugnazione sia presentata, tramite pec, dal difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è applicabile il comb. disposto artt. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115/2002, sicché la cancelleria ha il potere-dovere di dar seguito alla richiesta di integrazione delle copie e, in caso di esito negativo, al recupero dell’importo calcolato ex art. 272 d.P.R. n. 115/2002;

- in tutti i casi di presentazione dell’atto di impugnazione tramite pec,

si suggerisce alla cancelleria di osservare le seguenti modalità operative:

  1. Richiesta al difensore impugnante di integrazione delle copie mediante deposito in cancelleria, entro il termine ritenuto congruo considerando tutte le circostanze del caso;
  2. In caso di omesso deposito delle copie richieste, quantificazione dell’importo da riscuotere in base all’art. 272 d.P.R. n. 115/2002 previa verifica che lo stesso non sia inferiore a quello minimo stabilito dalla legge;
  3. Nel caso in cui l’importo dovuto sia superiore al minimo stabilito dalla legge, trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l’avvio della riscossione mediante ruolo, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.