Magistratura onoraria - Magistrati onorari confermati - pagamento dei compensi maturati da professionisti titolari di partita Iva per prestazioni rese prima dell’assunzione delle funzioni onorarie in regime di esclusività – chiarimenti sulla partita Iva

provvedimento March 21, 2024

Risposta al Tribunale di Perugia - provvedimento  DAG 63375.U del 21.3.2024

 

Massima

-Sulla base dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate (cfr. da ultimo consulenza giuridica n. 20 del 29.11.2019), confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte Suprema Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 8059 del 21.4.2016; conf. Cass., ordinanza n. 18081 del 24/06/2021), ai fini della riscossione dei compensi maturati da professionisti titolari di partita IVA per prestazioni rese prima dell’assunzione delle funzioni onorarie in regime di esclusività, il lavoratore autonomo non può chiudere la partita IVA fino a quando non siano esauriti i rapporti collegati alla precedente attività, ossia fino a quando il professionista non abbia fatturato tutte le prestazioni professionali.

-L’Agenzia Entrate precisa che “nella disciplina dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta”.

- In ogni caso, ai sensi del richiamo di cui all’art 29, comma 6, d.lgs. 116/2017 alla disciplina di cui all’art. 16 O.G. sulle incompatibilità di funzione dei magistrati ordinari, i magistrati onorari in regime di esclusività non possono esercitare contestualmente la professione forense, anche presso altri fori.


Struttura di riferimento

Richiesta di chiarimenti dell’avv. ***, giudice onorario di pace in regime esclusivo delle funzioni onorarie - cancellazione dall’Albo degli Avvocati e percezione dei compensi professionali maturati da professionisti titolari di partita IVA prima della immissione in servizio delle funzioni di magistrato onorario in regime di esclusività. Rif. prot DAG 14965.E del 22.1.2024

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Presidente del Tribunale di Perugia

e, p.c. Al sig. Presidente della Corte di appello di Perugia


Oggetto: Richiesta di chiarimenti dell’avv. ***, giudice onorario di pace in regime esclusivo delle funzioni onorarie - cancellazione dall’Albo degli Avvocati e percezione dei compensi professionali maturati da professionisti titolari di partita IVA prima della immissione in servizio delle funzioni di magistrato onorario in regime di esclusività.
Rif. prot DAG 14965.E del 22.1.2024

Con mail del 22.1.2024 (acquisita DAG 14965.E del 22.1.2024 - all.1) l’avv. ***, giudice onorario di pace confermata ai sensi dell’art. 29, d. lgs 116/2017, con d.m. 11.5.2023, in regime di esclusività delle funzioni onorarie, ha trasmesso richiesta di chiarimenti volta a conoscere:

  • se debba procedere alla cancellazione “sin da ora dall’Albo degli Avvocati e quindi dalla Cassa di Previdenza Forense, che in ogni caso” ritiene di dovere pagare per l’anno corrente;
  • nella ipotesi di soluzione affermativa quali siano le modalità di “riscossione dei compensi derivanti dalla professione e se eventualmente esiste un termine entro il quale procedere alla definizione dei rapporti economici con i clienti”.

In merito questa Direzione generale osserva che non svolge consulenze dirette né è titolata ad emettere risposte in evasione di quesiti formulati direttamente dall’utenza o dagli avvocati (cfr. circolare prot. DAG n. 174505 del 6 settembre 2018, dell’allora Direzione Generale della Giustizia Civile), dovendo limitare le proprie attività consultive a quelle strumentali ai poteri di indirizzo e vigilanza sull’operato degli Uffici giudiziari, dunque al riscontro di quesiti sollevati dai medesimi Uffici ed inoltrati seguendo la via gerarchica.

Tuttavia, per spirito informativo e in considerazione della particolarità ed attualità delle questioni sottese, si rappresenta quanto segue.

Quanto al primo quesito, si invita codesta Presidenza a verificare la posizione della gop dott.ssa ***, e nel caso in cui emergesse il contestuale esercizio sia delle funzioni onorarie in regime di esclusività, sia della professione forense, anche presso altri fori, si chiede di voler adottare i provvedimenti del caso sulla scorta dell’art 29, comma 6, d.lgs. 116/2017, che, come noto, prescrive per gli onorari esclusivisti l’applicazione della disciplina di cui all’art. 16 O.G. sulle incompatibilità delle funzioni dei magistrati.

In particolare, è d’uopo valutare la presenza di una eventuale violazione disciplinare, e adottare all’esito le determinazioni di competenza, ove il caso formulando specifico quesito al competente Consiglio Superiore della Magistratura.

Diversa è invece l’ipotesi in cui il magistrato onorario eserciti le funzioni in regime di non esclusività, in quanto in tal caso l’art 15-bis, comma 3, dl 75/2023 prevede espressamente che il magistrato onorario possa al contempo esercitare la professione legale, e conservare l’iscrizione alla Cassa forense.

Con riguardo al secondo quesito, che concerne le modalità di pagamento dei compensi maturati per prestazioni rese da professionisti titolari di partita IVA prima della immissione in servizio delle funzioni di magistrato onorario in regime di esclusività, pare utile richiamare l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la consulenza giuridica n. 20 del 29.11.2019, secondo cui il lavoratore autonomo non può chiudere la partita IVA fino a quando non siano esauriti i rapporti collegati alla precedente attività, ossia fino a quando il professionista non abbia fatturato tutte le prestazioni professionali e non abbia incassato tutte le fatture emesse.

Nel parere l’Agenzia delle Entrate richiama la precedente circolare n. 11/E del 16.2.2007, secondo la quale “l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale”, nonché la risoluzione n. 232/E del 20.8.2009, per la quale “la cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'articolo 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata”.

Tale orientamento è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte Suprema Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 8059 del 21.4.2016; conf. Cass., ordinanza n. 18081 del 24/06/2021).

Con il citato parere n. 20 del 2019, l’Agenzia Entrate ha infine precisato che “nella disciplina dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta”.

Si invita pertanto codesta Presidenza a valutare la formulazione di apposito quesito alla competente Agenzia delle Entrate, per dirimere ogni dubbio in ordine all’applicabilità dei princìpi sopra richiamati alla fattispecie considerata.

Cordialità.

Roma, 21 marzo 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo