Contributo unificato - Regime fiscale dei procedimenti attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata

provvedimento January 18, 2024

I procedimenti instaurati dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere sono soggetti al pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e in generale alle spese di giustizia, non potendo ad essi estendersi, in mancanza di espressa previsione di legge, il regime di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 206 del 2004, previsto soltanto in favore delle vittime di atti di terrorismo, delle vittime di stragi di matrice terroristica e dei loro superstiti.


Struttura di riferimento

Provvedimento 18 gennaio 2024 - Procedimenti attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata - regime fiscale


m_dg.DAG.18/01/2024.0012549.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Salerno

e, p.c.,

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania
 


Oggetto: procedimenti attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata - regime fiscale
Rif. Prot. DAG n.236956.E del 27.11.2023 e n.5134.E del 9.01.2024


Con mail acquisita al prot. DAG n. 236956.E del 27.11.2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania ha chiesto di chiarire se alle procedure civili instaurate dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere possano essere applicati i medesimi benefici fiscali previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 in favore delle vittime del terrorismo.

Il medesimo quesito è stato proposto anche da codesta Corte di appello con nota prot. 177.U del 9.01.2024 su richiesta del Presidente del tribunale di Salerno.

Entrambi gli uffici ritengono che tra i benefici riconosciuti in favore delle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e delle vittime del dovere non possa essere ricompresa l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e in genere l’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia.


Tuttavia, gli uffici fanno presente che la classe forense chiede che ai procedimenti indicati in oggetto si applichi la circolare del Segretariato generale della giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011, secondo cui i ricorsi delle vittime della criminalità organizzata «non soggiacciono al pagamento del contributo unificato, potendosi estendere ad essi la norma di esenzione, contemplata dall’art. 10 della legge n. 206 del 2004 per le “vittime del terrorismo”».


Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

L’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito, con modifiche, in legge n. 222 del 29 novembre 2007, dispone che “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (…)”, che detta la normativa in favore delle vittime del terrorismo.

 

Inoltre, con l’art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, alle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e alle vittime del dovere sono stati estesi anche i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della citata legge n. 206 del 2004.

Non si ravvisano per contro richiami all’art.10, comma 1, della legge n. 206 del 2004, che espressamente prevede: “Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”.

Sulla base del dettato normativo sopra riportato e considerato che le norme in materia di spese di giustizia non sono suscettibili di interpretazione analogica, non potendo quindi applicarsi al di fuori dei casi espressamente contemplati, deve necessariamente concludersi che i procedimenti instaurati dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere sono soggetti al pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e in generale alle spese di giustizia, non potendo ad essi estendersi, in mancanza di espressa previsione di legge, il regime di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 206 del 2004, previsto soltanto in favore delle vittime di atti di terrorismo, delle vittime di stragi di matrice terroristica e dei loro superstiti.

Si ritiene pertanto di non poter aderire all’indirizzo fornito con circolare del Segretariato generale della giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011 le cui indicazioni, in ogni caso, riguardano la disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo e non si estendono ai giudizi civili.

Si invita il Presidente della Corte di appello di Salerno ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, 18 gennaio 2024

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo