Contributo unificato - Regime fiscale dei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore ad euro 1.033,00

provvedimento January 16, 2024

Ai procedimenti di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, siano essi proposti in grado di appello, ovvero proposti direttamente al Tribunale, il cui valore non ecceda la somma di euro 1033.00, va applicato il regime fiscale indicato dall’art.46 della legge 374/1991 in forza del quale dovrà essere versato solo il contributo unificato.

Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione l’operatività dell’art.46 cit. non deve essere ancorata solo agli atti emessi dal giudice di pace, ma deve trovare applicazione per tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa (non eccedente euro 1.033), indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

Di conseguenza, il regime fiscale di cui all’art.10, comma 6-bis, del d.P.R. 115/2002 troverà applicazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore superiore ad euro 1.033.

 


Struttura di riferimento

Provvedimento 16 gennaio 2024 - Regime fiscale delle controversie aventi ad oggetto l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore ad euro 1.033,00

m_dg.DAG.16/01/2024.0010520.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al Dirigente del Tribunale di Lecce

e, p.c.,

Al Presidente della Corte di appello di Lecce


Oggetto: regime fiscale delle controversie aventi ad oggetto l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore ad euro 1.033,00
Rif. prot. DAG n.196357.E del 2.10.2023

Con quesito posto sul canale Filo Diretto, acquisito al prot. DAG n. n.196357.E del 2.10.2023, la Dirigente amministrativa del Tribunale di Lecce ha formulato due quesiti in materia di contributo unificato e anticipazione forfettaria da riscuotere nelle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa nei giudizi di valore inferiore ad euro 1.033,00.


In particolare, ha chiesto di sapere se:

  1. nei giudizi di appello instaurati dinanzi al Tribunale avverso le sentenze del Giudice di pace debba farsi applicazione dell’art. 10 comma 6-bis del d.P.R. n.115/2002, che prevede sia il pagamento del contributo unificato che dell’anticipazione forfettaria, o piuttosto del trattamento più favorevole previsto dall’art. 46 legge 21 novembre 1991, n. 374, che prevede solo il pagamento del contributo unificato;
  2. nei giudizi di primo grado instaurati direttamente dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art.6, comma 4, d.lgs. n.150/2011, debba o meno richiedersi, oltre al contributo unificato, anche il pagamento dell’anticipazione forfettaria ex 10, comma 6-bis, d.P.R. cit. oppure possa estendersi – anche in questi casi – il trattamento di favore riservato dall’art. 46, l. 374/91.


Ebbene, i quesiti possono essere trattati congiuntamente, premettendo le seguenti considerazioni sulle norme richiamate, l’una relativa al regime fiscale dei giudizi in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, l’altra relativa al regime fiscale delle cause trattate dal giudice di pace.

L’art.10, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione di cui all’art.23 L. n. 689 del 1981 (come successivamente modificato) soltanto il pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. cit.; per il resto, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.lgs. n.150/2011.

L’art. 46 della legge 374 del 21 novembre 1991, come modificato dall’art. 1, comma 308, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, nel disciplinare il regime fiscale cui assoggettare gli atti e i provvedimenti del giudice di pace, dispone che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”. Conseguentemente, in relazione a tali atti, non trova applicazione l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In seguito, con orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione, muovendo dalla ratio della disciplina appena citata, quale quella di rendere meno gravose sotto il profilo fiscale le controversie di modesto valore, ha ritenuto che l’operatività dell’art.46 cit. non dovesse essere ancorata solo agli atti emessi dal giudice di pace, affermando piuttosto che tale disposizione agevolativa dovesse trovare applicazione anche nei giudizi di gravame delle cause di competenza del giudice di pace e, più in generale, per tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa (non eccedente euro 1.033), indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito (v. sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014; ordinanza n. 31278 del 4 dicembre 2018; ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020; ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021).

L’art.46 della legge 374 del 21 novembre 1991, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assurge dunque a norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore (secondo il quale è dovuto solo il pagamento del contributo unificato) che si applica a tutte le controversie civili di valore inferiore ad euro 1.033,00, a prescindere dall’oggetto del giudizio e dall’autorità giudiziaria competente alla sua trattazione, ispirata dall'intento di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale in tali procedimenti.


Ne discende che l’ambito di operatività dell’art.10, comma 6-bis del d.P.R. 115/2002 deve essere delineato alla luce delle considerazioni appena svolte: non essendo consentita un’interpretazione di una norma fiscale derogatoria di principi generali, che oltretutto individuano un regime fiscale più favorevole per tutte le controversie di modesto valore, deve concludersi che, qualora ricorra la condizione oggettiva del valore della causa non eccedente la somma di euro 1.033,00, il regime fiscale da applicarsi sarà quello indicato dall’art.46 della legge 374/1991, anche ai giudizi aventi ad oggetto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, siano essi proposti in grado di appello, ovvero proposti direttamente al Tribunale. Diversamente, il regime fiscale di cui all’art.10, comma 6-bis del d.P.R. 115/2002 troverà applicazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore superiore ad euro 1.033.

Del resto, tale conclusione si pone in continuità con i principi già recepiti da questo Ufficio e richiamati – da ultimo- nella circolare DAG n.88930.U del 22/4/2022, diramata a tutti gli uffici giudiziari.


Deve quindi rispondersi ad entrambi i quesiti proposti come segue: in applicazione dell’art.46 della legge 374/1991, nelle controversie aventi ad oggetto l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il cui valore sia inferiore ad euro 1.033, proposte sia in grado di appello dinanzi al Tribunale avverso le sentenze del giudice di pace, sia in primo grado dinanzi al Tribunale, è dovuto solo il pagamento del contributo unificato.

Si invita il Presidente della Corte di appello di Lecce, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurarne idonea diffusione tra gli uffici del distretto.

Cordialità.

Roma, 16 gennaio 2024

Il Direttore generale

Giovanni Mimmo