Equitalia giustizia - Remissione di querela – recuperabilità delle spese nei confronti degli eredi del querelato - Provvedimento del 12 settembre 2023
provvedimento September 12, 2023
In caso di decesso del querelato, gli uffici giudiziari sono tenuti ad inviare ad Equitalia giustizia, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A., una nota Mod. b) contenente, oltre al certificato di morte, ove possibile la documentazione da cui siano estrapolabili indicazioni sugli eredi, quale ad esempio il certificato storico di famiglia, affinché Equitalia proceda al recupero delle spese nei loro riguardi; laddove si tratti di partite iscritte dall’Ufficio ante Convenzione, si invitano gli Uffici, nell’impossibilità di applicare l’art. 220 dpr 115 del 2002, a non procedere all’annullamento.
Struttura di riferimento
Provvedimento 12 settembre 2023 - Trasmissibilità agli eredi delle spese di remissione querela- art. 340 comma IV c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 112088.E del 25 maggio 2023
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Torino
nonché
alla Spett.le Equitalia giustizia S.p.A.
Oggetto: Trasmissibilità agli eredi delle spese di remissione querela- art. 340 comma IV c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 112088.E del 25 maggio 2023.
- Codesta Corte d’Appello, con nota prot.n.8773 del 24 maggio 2023, pone un quesito sulla trasmissibilità agli eredi delle spese di remissione di querela poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4 c.p.p.
In particolare, codesto Ufficio segnala la necessità di ricevere indicazioni da questa Direzione Generale, anche in considerazione delle “implicazioni contabili sottese” alla soluzione del quesito, dopo aver riscontrato l’assenza di univocità nelle prassi operative adottate dai tribunali del distretto, previamente interpellati sul punto.
In buona sostanza chiede di chiarire se, in caso di morte dell’imputato/querelato, si debba procedere all’annullamento della partita di credito iscritta a suo carico a seguito di remissione di querela, ex art. 340 comma 4 c.p.p., ovvero se dette spese possano essere recuperate nei confronti dei di lui eredi.
Come riferito da codesto Presidente, la prevalenza degli uffici del distretto non procede all’annullamento della partita di credito; nondimeno, si sarebbe constatato che, a seguito della trasmissione (con nota B) del certificato di morte del querelato, Equitalia Giustizia S.p.A. dia seguito all’annullamento della partita, sostanzialmente trattando le spese di remissione di querela alla stregua di spese processuali conseguenti alla sentenza di condanna.
In particolare, codesto Presidente riferisce che alcuni uffici del distretto, riconoscendo la natura di obbligazioni civilistiche alle spese di remissione querela, trasmetterebbero, con la nota mod. B), il certificato di morte unitamente al “certificato storico della famiglia con l’indicazione degli eredi affinché si proceda al recupero delle spese nei loro riguardi” (v. art. 5 della Convenzione stipulata tra Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. in data 23 settembre 2010, rinnovata il 28 dicembre 2017).
Altri, invece, in caso di decesso del querelato, distinguerebbero tra spese processuali e spese giudiziali (contributo unificato, imposta di registro, spese di confisca, compensi del difensore dell’imputato irreperibile o del difensore d’ufficio): le prime rappresenterebbero “il costo economico del processo” e non sarebbero recuperabili nei confronti degli eredi, avendo “natura di sanzioni economiche accessorie”, sì che il debito si estinguerebbe per effetto dell’art 171 c.p.[1]; le “spese giudiziali” avrebbero natura di obbligazione civilistica e come tali rimarrebbero a carico degli eredi.
Infine, altri uffici richiederebbero ad Equitalia l’annullamento della partita di credito, invocando i princìpi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 6 aprile 1998 (che ha affermato l’intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo del condannato di rimborsare le spese del processo penale), distinguendo tra le partite iscritte ante convenzione, per le quali l’ufficio procederebbe direttamente all'annullamento (ai sensi dell'articolo 220 del d.P.R. n.115 del 2002) con sgravio su Monitor enti, e le partite iscritte da Equitalia, a cui si invierebbe il certificato di morte con nota B), affinché provveda allo sgravio.
- L’art. 340 comma 4 c.p.p. prevede che, in caso di remissione di querela, le spese restino a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Tale norma, che nella sua originaria versione prevedeva che le spese rimanessero a carico del remittente, è stata così modificata dall'art. 13, L. 25.6.1999, n. 205.
La Consulta (Corte cost. Ord., 17/12/1999, n. 451), nel ritenere infondata la questione di legittimità della norma, nella formulazione previgente alla modifica introdotta dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - che non prevedeva l’intrasmissibilità, agli eredi del remittente, dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento - ha riconosciuto l'inquadramento civilistico dell'istituto, acquisito alla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 151 del 1975, escludendo la possibilità di estendere la "ratio decidendi" della sentenza n. 98 del 1998 al caso della remissione della querela.
Invero, secondo la sentenza testé nominata, l’intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborso delle spese processuali è giustificata dalla peculiare natura di sanzione accessoria alla pena, che implica che il dovere di rifondere le spese processuali possa gravare esclusivamente sul condannato; in altri termini, il debito di rimborso delle spese processuali posto a carico del condannato, partecipando del carattere di personalità che è proprio della pena, in forza dell'art. 27 della Costituzione, è perciò stesso intrasmissibile agli eredi.
Diversamente, l'obbligo – del querelato - di rifondere le spese di giustizia, in caso di remissione di querela (e dunque in assenza di condanna giudiziale, ma in presenza di declaratoria di estinzione del reato), evidenzia una natura civilistica e pertanto configura un’obbligazione trasmissibile iure successionis [2].
Alla luce di quanto sopra, si può rispondere al quesito in esame nel senso che gli uffici giudiziari sono tenuti, anche ai sensi dell’art. 5 della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. del 23 settembre 2010 rinnovata il 28 dicembre 2017, ad inviare ad Equitalia giustizia, per consentirle di procedere al recupero delle spese di remissione querela, nota Mod. b) contenente, oltre al certificato di morte, ove possibile la documentazione da cui siano estrapolabili indicazioni sugli eredi, quali ad esempio il certificato storico di famiglia.
Con riguardo invece alle partite iscritte dall’Ufficio ante convenzione ed aventi ad oggetto le spese per la remissione della querela, si invitano gli stessi uffici a non procedere, per le ragioni sopra indicate e nell’impossibilità di applicare l’art. 220 d.P.R. n. 115 del 2002, all’annullamento delle partite di credito.
Cordialità.
Roma, 12 settembre 2023
Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo
[1] “La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena”.
[2] Corte Cost. ordinanza del 17/12/1999, n. 451, ove si precisa che “l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia, in caso di remissione di querela, al genus delle obbligazioni trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici, generalmente condivisa dalla dottrina e dai giudici comuni, risulta implicitamente dalla recente sentenza di questa Corte n. 211 del 1995 ed è acquisita alla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilità iure successionis di tale obbligazione senza possibilità alcuna per gli eredi del querelante di sottrarvisi, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella parte in cui non attribuiva l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato; che l'inquadramento civilistico dell'istituto, sul quale si fonda la ratio decidendi della sentenza di accoglimento n. 151 del 1975, non è smentito, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di rinvio, dalla sentenza di questa Corte n. 98 del 1998 […] “..stante la diversità delle situazioni poste a raffronto, nessuna illegittima disparità di trattamento è configurabile tra il condannato e il remittente la querela, in riferimento all'obbligo di sostenere le spese del processo, né alcuna disarmonia, censurabile alla luce del parametro evocato, è ravvisabile in un sistema che, riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni economiche accessorie alla pena, lo nega ad obblighi che a tali sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale poneva a carico del remittente la querela in assenza di una diversa pattuizione tra remittente e querelato”; nella giurisprudenza di legittimità, v. da ultimo Cassazione penale sez. II, 20/01/2023, n.8938; Cassazione penale sez. IV, 05/07/2022, n.38156; Cassazione penale sez. II, 22/12/2020, n.5055; Cassazione penale sez. V, 17/12/2020, n.3034.