Fondo unico di giustizia (FUG) - Applicabilità dell’art. 117, comma 4, legge fallimentare (ora art. 232, comma 4, del CCII), alle procedure concorsuali diverse dal fallimento (ora liquidazione giudiziale)
provvedimento July 16, 2023
- La questione relativa alla devoluzione al FUG delle somme assegnate a creditori irreperibili o comunque non reclamate entro il quinquennio, nell’ambito di procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale (fallimento), è devoluta al prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria, sì che nessuna valutazione può essere svolta da questa Direzione generale. Trattasi, nello specifico, di scelta ermeneutica tra l’interpretazione letterale e l’applicazione estensiva, per analogia legis, dell’art. 2 del d.l. n. 143 del 16 settembre 2008, che è tipicamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice;
- L’eventuale lacuna normativa, laddove ravvisata, non può essere colmata da provvedimenti amministrativi;
- In ogni caso la cancelleria sarà tenuta a dare esecuzione al provvedimento del magistrato, quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o comunque non reclamate da oltre cinque anni.
Struttura di riferimento
Provvedimento 16 luglio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona – Fondo Unico Giustizia applicabilità dell’art. 117, comma 4, legge fallimentare (ora art. 232, comma 4, del CCII), alle procedure concorsuali diverse dalla fallimentare. Rif. Prot. DAG 124011.E del 12.06.2023
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona
e, p.c.,
al sig. Presidente della Corte di appello di Venezia
Al sig. Presidente del Tribunale di Verona
Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona – Fondo Unico Giustizia applicabilità dell’art. 117, comma 4, legge fallimentare (ora art. 232, comma 4, del CCII), alle procedure concorsuali diverse dalla fallimentare.
Rif. Prot. DAG 124011.E del 12.06.2023
Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 124011.E del 12.06.2023 (allegato1), il Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona ha chiesto di chiarire se “la disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 117 comma 4 Legge Fallimentare, ora art. 232 comma 4 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e dell’art. 2 comma 2 bis D.L. 143/2008, che prevede la devoluzione al Fondo Unico Giustizia, decorsi 5 anni dal deposito, dei libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili nell’ambito di procedure di fallimento, ora liquidazione giudiziale, si applichi anche ai libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili depositati nell’ambito di procedure concorsuali diverse dal fallimento (es. concordati preventivi o fallimentari)”.
Secondo il Dirigente l’art. 117, comma 4, della legge fallimentare, ora art. 232 comma 4 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dovrebbe trovare applicazione anche alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale (fallimento secondo la terminologia utilizzata dal R.D. n. 267 del 1942).
Richiama in tal senso il provvedimento adottato dalla seconda sezione civile del tribunale di Verona sul reclamo avverso il provvedimento del GD che, decorsi cinque anni dalla chiusura del concordato preventivo, ha devoluto al FUG le somme originariamente assegnate ai creditori irreperibili.
Il Dirigente evidenzia inoltre che analogo quesito era stato già proposto dal Presidente del tribunale di Verona con nota prot. 5611 (1.2.1-2) del 07/11/2016 e successivo sollecito n. prot. 2826.U 15/05/2018, inviate all’allora Direzione generale della giustizia civile e che il quesito è rimasto privo di riscontro.
A tal proposito, come già comunicato per le vie brevi con mail del 20.06.2023, giova evidenziare che il quesito del Presidente del tribunale di Verona, identificato con n. prot. 5611 - 1.2.1-2 del 7 novembre 2016, così come il successivo sollecito di cui alla nota prot. 2826.U del 15 maggio 2018, risulta indirizzato non già a questa articolazione ministeriale, bensì alla Corte d’appello di Venezia e alla Ragioneria generale dello Stato (come documentato dalle ricevute di consegna inviate dallo stesso Dirigente), né, in ogni caso, è mai pervenuto al Dipartimento per gli affari di giustizia o alla Direzione generale della giustizia civile.
Ancora, si osserva quanto segue.
L’art. 2 del d.l. n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in legge n. 181 del 13 novembre 2008 e modificato con legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, individua i proventi che devono affluire al fondo unico di giustizia.
In particolare, per quanto riguarda il settore civile è previsto che affluiscano al fondo le somme:
“depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia” (art. 2, comma 2, lettera c-bisl. 143 del 2008);
“di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5” (art. 2, comma 2, lettera c-ter, d.l. 143 del 2008).
Il comma 2-bis del citato art. 2 del d.l. n. 143 del 2008, dispone poi che “A decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»:
…le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942” (art. 2, comma 2-bis, lettera a), d.l. 143 del 2008);
“…le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare” (art. 2, comma 2-bis, lettera b), d.l. 143 del 2008);
“le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile” (art. 2, comma 2-bis, lettera c), d.l. 143 del 2008);
“le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi” (art. 2, comma 2-bis, lettera d), d.l. 143 del 2008).
L’art. 117, comma 4, del R.D. n. 267 del 1942, stabilisce, nell’ambito delle operazioni di riparto finale, che “Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia”.
L’art. 136, commi 2 e 3, del medesimo R.D. n. 267 del 1942, nell’ambito della procedura di concordato fallimentare, prevede che “Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato”.
Tale il quadro di riferimento, la norma da ultimo riportata enuncia expressis verbis che spetta al giudice di determinare la destinazione delle somme rimaste in giacenza alla chiusura del concordato fallimentare (come peraltro risulta dal provvedimento adottato dal magistrato del tribunale di Verona): in ogni caso, questa Direzione generale non avrebbe titolo per pronunciarsi sulla correttezza del provvedimento del giudice, laddove emesso, o per ratificarne il contenuto.
La Corte nomofilattica, affrontando incidentalmente la questione (ordinanza n. 36050 del 22 novembre 2019, sent. n. 5618 del 28.02.2020), ritiene possibile la devoluzione delle somme allo Stato per le procedure concorsuali cui sia applicabile l’art. 117 del R.D. 267 del 1942.
Altra giurisprudenza di merito (tribunale di Reggio Emilia e tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto), risolve la questione diversamente da come risolta dal tribunale di Verona.
Le relazioni alla legge di bilancio per l’anno 2018, legge n. 205 del 2017 (relazione tecnica e profili finanziari) e lo stesso commento al disegno di legge fanno riferimento alla gestione delle “giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo”, evidenziando essere previsto “l’afflusso in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) delle somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali…”: tuttavia, come detto, la norma si riferisce testualmente alla sola procedura fallimentare richiamando l’art. 117, comma 4, del R.D. n. 267 del 1942.
Tutto ciò premesso e considerato, è evidente che la questione prospettata dal Dirigente del tribunale di Verona investa questioni strettamente connesse all’esercizio della funzione giurisdizionale, o meglio devolute al prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria (come testimoniato dai precedenti giurisprudenziali indicati), sì che nessuna valutazione può essere svolta da questa Direzione generale.
In altri termini, è evidente che la scelta tra l’interpretazione più restrittiva e l’applicazione estensiva, per analogia legis, dell’art. 2 del d.l. n. 143 del 16 settembre 2008, sottenda valutazioni tipicamente rimesse al prudente apprezzamento del giudice, né l’eventuale lacuna normativa, laddove ravvisabile nel caso concreto, potrebbe essere colmata da provvedimenti amministrativi di questa Direzione.
Pertanto, la cancelleria sarà tenuta, in ogni caso, a dare esecuzione al provvedimento del magistrato, quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o comunque non reclamate da oltre cinque anni.
Si invita il Presidente della Corte di appello di Venezia, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.
Cordialmente
Roma, 16 luglio 2023
Il direttore generale
Giovanni Mimmo