Equitalia giustizia - Foglio delle notizie - Declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p. – effetti

provvedimento July 17, 2023

In presenza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p., non accompagnata da esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, laddove quest’ultima sia ritenuta ipso iure conseguente all’estinzione del reato, è opportuno che l’Ufficio faccia esplicita comunicazione o richiesta di sgravio della partita trasferita ad Equitalia Giustizia S.p.A., in sede di trasmissione del provvedimento mediante nota MOD-B.


Struttura di riferimento

Provvedimento 17 luglio 2023 - Risposta a quesito “filodiretto” del Dirigente del Tribunale ordinario di Catania- Declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p. – effetti - Rif. Prot. DAG n. 113796E del 29 maggio 2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I - Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia

 

Al sig. Dirigente del Tribunale di Catania

e, p.c.,

Al sig. Presidente della Corte d’appello di Catania
Al sig. Presidente del Tribunale di Catania
Spett.le Equitalia giustizia S.p.A.
 

Oggetto: Risposta a quesito “filodiretto” del Dirigente del Tribunale ordinario di Catania- Declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p. – effetti - Rif. Prot. DAG n. 113796E del 29 maggio 2023.


Con mail Filodiretto, acquisita al prot. DAG n.113796 del 29 maggio 2023, codesto Dirigente ha segnalato ricorrenti lamentele dell’utenza, in caso di riscontrata persistenza di procedure di riscossione coattiva, ad onta dell’intervenuta declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 460 comma 5 c.p.p.

Ciò in quanto Equitalia giustizia, nonostante la ricezione del MOD-B, previsto all’art. 5 della Convenzione in essere con il Ministero, non provvederebbe ad effettuare lo sgravio della pena pecuniaria.


L’Ufficio riferisce che la prassi adottata in tali casi consista “nella trasmissione dei provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del reato emessi dal GE con nota B tramite applicativo Siam ai fini del discarico della somma dal ruolo e della eliminazione della partita di credito dalla pendenza senza espressa richiesta di sgravio”.

Nell’evidenziare che la questione strettamente processuale, concernente gli effetti della declaratoria di estinzione del reato ex art.460 comma 5 c.p.p. (se sia o meno idonea a produrre ipso iure l’estinzione della pena pecuniaria non riscossa) è rimessa allo scrutinio e al prudente apprezzamento del giudice (v. sul tema Cassazione penale sez. I, 30/01/2020, n.10314; Cassazione penale sez. I, 23/01/2018, n.10235), e non può quindi essere risolta in via amministrativa, pare utile segnalare che questa Direzione generale, con circolare del 28 aprile 2022, ha avviato apposito monitoraggio per conoscere le prassi in atto presso gli uffici giudiziari, in merito allo sgravio della pena pecuniaria all’esito della declaratoria di estinzione del reato, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 460, comma 5 c.p.p.


All’esito dell’indagine, con nota prot. DAG n. 151037U del 18 luglio 2022, destinata ad Equitalia Giustizia S.p.A., la Direzione ha esplicitato quanto segue:

“…Alla luce di quanto sopra si desume che, ad eccezione degli uffici indicati al punto a), i quali hanno manifestato un orientamento contrario allo sgravio della pena pecuniaria nelle ipotesi di emissione dell’ordinanza di cui all’art. 460 comma 5 c.p.p., la restante e gran parte degli Uffici esplicitamente invita Equitalia Giustizia a procedere allo sgravio della pena pecuniaria, nella comunicazione – mediante nota b) – dell’ordinanza di estinzione del reato, ovvero considera che in ogni caso lo sgravio consegua ipso iure all’ordinanza, e tale conclusione è tradotta in prassi operativa condivisa con codesta spettabile Società”.

In sintesi, dal monitoraggio effettuato nel corso dell’anno 2022 emerge come, in presenza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p., non accompagnata da esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, la quasi totalità degli Uffici richieda esplicitamente lo sgravio della pena pecuniaria, mentre presso una minoranza sia invalsa una prassi che non fa conseguire, alla declaratoria di estinzione del reato, lo sgravio della partita di credito trasferita ad Equitalia Giustizia.


Alla luce di quanto sopra, questa Direzione non può che invitare la S.V., in assenza di esplicita declaratoria di estinzione della pena, laddove quest’ultima sia ritenuta ipso iure conseguente all’estinzione del reato, di fare esplicita comunicazione o richiesta di sgravio della partita trasferita ad Equitalia Giustizia S.p.A., in sede di trasmissione del provvedimento di estinzione del reato mediante nota MOD-B.

In tali termini va quindi risposto al quesito in oggetto.

La presente nota viene trasmessa al Sig. Presidente della Corte di Appello, per opportuna conoscenza e perché, ove ritenuto, ne assicuri idonea diffusione tra gli uffici del distretto.

Roma, 17 luglio 2023

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo