Contributo unificato - Autorizzazioni dei notai ex art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149-contributo unificato – anticipazioni forfettarie
provvedimento May 2, 2023
L’ufficio giudiziario, quando riceve comunicazione dell’autorizzazione concessa dal notaio rogante agli effetti dell’art. 21, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non è tenuto a richiedere né il pagamento del contributo unificato né il versamento dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.
L’impugnazione delle autorizzazioni notarili ex art. 21, d.lgs. n. 150/2022 è soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b), d.P.R.n.115/2002, con la maggiorazione prevista, per i giudizi di impugnazione, dall’art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.